Il caso
Una corruzione senza corruttore identificato, senza alcuna chiara specificazione dell’accordo sinallagmatico e senza l’individuazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio – o dell’atto “dovuto ma accelerato” – che avrebbe costituito il prezzo dello scambio. È questo uno degli elementi di anomalia che emergono dalla lettura del decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici dei membri dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. Alle carenze strutturali dell’ipotesi corruttiva si aggiunge l’assenza di una distinzione tra i ruoli causali dei diversi soggetti coinvolti, ovvero tutti i componenti dell’Ufficio: il presidente Pasquale Stanzione, la sua vice Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Le condotte vengono contestate in modo indifferenziato, con un’equiparazione che incide direttamente sul principio di tassatività e sul diritto di difesa. Le accuse, per larga parte, sembrano poggiare su impressioni, sensazioni, voci raccolte e “sentito dire”, più che su fatti puntualmente descritti e giuridicamente qualificati.
Il decreto è lo sfogo giudiziario di un’inchiesta giornalistica condotta da Report, soggetto vigilato, in quel momento, proprio dall’Ufficio del Garante. Un dato che, pur non rilevando di per sé sul piano penale, contribuisce a rendere particolarmente delicato il quadro complessivo. L’indagine ha già condotto alle dimissioni di uno dei componenti dell’Autorità, Scorza, la cui posizione, leggendo le carte, sembra quella più delicata. Ma analizzando le pagine che si concludono con la richiesta di un sequestro di cellulari, pc, pen drive e documenti, sono tante le cose che non tornano. A partire da una contestazione gravissima - quale la corruzione - che esplicitamente, stando alla lettura del decreto, si desume da comportamenti che avrebbero integrato - per stessa ammissione della procura - l’accusa di abuso d’ufficio, qualora il reato non fosse stato abolito. Ma al netto di questa anomalia, comune a più indagini, quello che emerge è la pesca a strascico che deriva dall’equiparazione dei ruoli, consentendo l’acquisizione dei dispositivi di tutti i componenti dell’Ufficio. L’impressione è che il sequestro sia di natura esplorativa, laddove la giurisprudenza ha chiarito la necessità di motivare e dare conto della idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato, in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto. Oltre alla corruzione, la procura contesta il reato di peculato, per il quale l’accertamento si sarebbe potuto svolgere su base documentale, indagando sulla autorizzazione delle spese e su eventuali obiezioni relative alle stesse all’interno dell’Ufficio. Al cui interno le voci raccolte dalla procura si dilungano, in buona parte, su - appunto - sensazioni e sentito dire. E lo stesso ufficio di procura fa riferimento ad un regolamento - il numero 3 del 2000 relativo alla gestione amministrativa e alla contabilità - che già da una rapida ricerca sul sito dell’Autorità risulta superato da successivi aggiornamenti. Dettagli che forse non cambiano la sostanza, ma che fanno pensare. Il reato di corruzione, poi, viene ipotizzato in relazione a presunti “favori” fatti a Ita, Meta e all’Asl Abruzzo, in relazione ai rapporti delle tre aziende con lo studio legale E-Lex fondato da Scorza, dove tutt’ora lavora sua moglie. Il possibile conflitto d’interessi è lampante. Ma è cosa ben diversa dalla corruzione, integrando, semmai, una condotta riconducibile, appunto, al vecchio abuso d’ufficio. Anche perché l’atto corruttivo in sé non viene individuato e non si può parlare di corruzione senza un do ut des minimamente provato. Una cosa sono l’inopportunità, l’irregolarità, l’eventuale rilievo erariale, un’altra cosa il rilievo penale. Tanto più quando si parla di capi di imputazione così gravosi e così infamanti. Anche ammettendo (per ipotesi) una violazione amministrativa o etica, il salto diretto alla corruzione penale, con sequestri invasivi e duraturi, appare sproporzionato rispetto alla natura dell’utilità, all’assenza di un atto illecito identificato e alla posizione concreta dei soggetti coinvolti. Col rischio di un abuso dello strumento penale e della sostituzione del diritto penale al diritto amministrativo. Il risultato è una delegittimazione mediatica e morale dell’Autorità, un danno reputazionale per il quale, spesso, non è previsto ritorno.