Rivelazione del segreto d’ufficio
Piercamillo Davigo
Secondo la Corte d’Appello, non vi furono equivoci né iniziative isolate: la divulgazione dei verbali coperti da segreto fu una scelta consapevole, reiterata e priva di legittimazione. È questo il cuore delle motivazioni con cui i giudici hanno confermato la condanna a un anno e tre mesi, con pena sospesa, inflitta a Piercamillo Davigo, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, per rivelazione del segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali sulla presunta “loggia Ungheria”.
Nelle motivazioni del processo d’appello bis, conclusosi nell’ottobre scorso, i giudici affermano che Davigo «ha intenzionalmente divulgato a molteplici soggetti, più o meno interni al Consiglio della magistratura, i contenuti di quei verbali, e talora consegnando materialmente copia, così violando quei doveri di riserbo e di silenzio che gli erano specificamente imposti dal suo alto ruolo e le disposizioni delle circolari del 1994 e del 1995».
Secondo la Corte, l’ex protagonista di Mani Pulite, all’epoca anche presidente della Seconda Commissione del Csm, «ben sapeva che quegli atti erano coperti da segreto istruttorio». Per questo, viene ritenuta non credibile la spiegazione fornita dall’imputato, che aveva sostenuto di aver agito per «riportare la vicenda sui binari della legalità». Una giustificazione che, scrivono i giudici, «non appare affatto convincente», poiché «sarebbe stato sufficiente indirizzare il pm Storari alla Procura generale di Milano, organo legittimato a formalizzare eventualmente una informativa al Csm».
Essendo i verbali coperti da segreto investigativo, si legge ancora nelle motivazioni, «Davigo non poteva divulgarli a nessuno, ergendosi, senza alcuna legittimazione, a paladino della legalità». Una condotta che, secondo la Corte, esclude qualsiasi collegamento con un interesse pubblico meritevole di tutela.
Un passaggio centrale delle motivazioni riguarda il danno subito da Sebastiano Ardita, unico parte civile nel processo, assistito dall’avvocato Fabio Repici. I giudici ricostruiscono la reazione «sdegnosa» dell’ex consigliere del Csm come conseguenza diretta della diffusione dei verbali, che avrebbe incrinato rapporti di colleganza e di fiducia all’interno dello stesso ambiente consiliare. In particolare, viene evidenziato come diverse persone «avessero dubitato della sua correttezza e della sua integrità morale, assumendo un atteggiamento distaccato e sospettoso e privandolo della fiducia di cui prima godeva».
La Corte d’Appello bis ritiene inoltre che l’avviso dato da Davigo all’ex senatore Morra, in procinto di affidare ad Ardita un incarico di rilievo, sia avvenuto «per motivi che nulla avevano a che vedere con l’interesse pubblico». Da qui la conclusione secondo cui «neppure può dubitarsi che il dottore Sebastiano Ardita abbia subito un grave danno all’immagine», poiché la condotta divulgativa dell’imputato «ha, quanto meno, insinuato un forte dubbio nella maggior parte dei destinatari della rivelazione».