Il caso
Pietro Errede
L’attacco del Fatto Quotidiano al giudice Pietro Errede è finito ieri all’attenzione della Giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati. Il giornale diretto da Marco Travaglio, nei giorni scorsi, aveva elencato una serie di sostenitori del “Sì” al referendum definiti “impresentabili” in quanto accomunati dall’essere stati coinvolti, a vario titolo, in procedimenti penali.
Una sorta di lista di proscrizione moderna, nella quale l’esistenza stessa di un’indagine viene assunta come prova definitiva di inaffidabilità morale e civile e come implicita interdizione dal diritto di parola. Tra i nomi nel mirino compariva anche quello di Errede, descritto come “ex magistrato”, arrestato nel 2023 per una serie di gravi reati contro la Pa e destinatario di una richiesta di condanna a tre anni. Una rappresentazione costellata di errori e forzature. Innanzitutto, Errede non è un ex magistrato: appartiene tuttora all’ordine giudiziario e non è mai stato sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Inoltre, la misura cautelare subita nel 2023 non riguardava alcune delle imputazioni indicate nell’articolo, mentre il procedimento penale, incardinato presso il Tribunale di Potenza, è ancora fermo alla fase dell’udienza preliminare, circostanza che rende quantomeno singolare parlare di richieste di condanna già formalizzate. Da qui la richiesta di rettifica al giornale e, soprattutto, una lettera indirizzata al presidente dell’Anm Cesare Parodi che ha subito manifestato il suo personale interessamento alla vicenda. Un appello che pone però una questione più ampia: può un magistrato essere lasciato senza tutela istituzionale solo perché esprime un’opinione difforme rispetto alla posizione ufficiale dell’Anm sul referendum?
Ma la vicenda Errede non si esaurisce nella polemica mediatica. Parallelamente, il magistrato è protagonista di un altro fronte, questa volta nelle aule giudiziarie. Presso il Tribunale di Catanzaro è stata infatti presentata un’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura in un procedimento per diffamazione aggravata. Il caso nasce da una denominazione volgare, “pecorina”, attribuita all’interno di una cartella contenente i brogliacci relativi alle intercettazioni disposte dalla procura di Potenza nei confronti di Errede. Secondo la procura, quell’appellativo non sarebbe stato riferito al magistrato, bensì a un “gruppo di lavoro” interno alla polizia giudiziaria, e sarebbe rimasto confinato alla conoscenza di un solo operatore, escludendo così sia l’offesa sia la diffusione necessaria a configurare il reato (vedasi Il Dubbio del 21 gennaio 2025).
Una ricostruzione che la difesa ha contestato punto per punto. Nell’atto di opposizione si sottolinea infatti come la denominazione fosse immediatamente visibile a più soggetti, indagati e difensori, già al momento della discovery degli atti, ben prima della successiva “correzione” avvenuta in fase di masterizzazione. Tanto da rendere l’offesa percepibile da una pluralità di persone, requisito essenziale della diffamazione. Non solo. A rafforzare questa tesi interviene un elemento difficilmente aggirabile: un provvedimento del procuratore di Potenza che, nell’aprile 2024, ha ordinato la cancellazione di quella denominazione dall’archivio digitale perché “lesiva dell’immagine del soggetto intercettato”. Un atto che, di fatto, riconosce l’esistenza del danno, quando però, osserva la difesa, la lesione era ormai già stata consumata.
Secondo i legali di Errede, anche l’ipotesi che il termine fosse riferito a un gruppo di lavoro e non direttamente al “bersaglio investigativo” non escluderebbe affatto la portata offensiva della condotta. Anzi, la scelta di un’espressione a chiaro contenuto sessuale (non avendo mai fatto mistero il magistrato della sua omossesualità, ndr), associata a un’indagine riguardante una sola persona, configurerebbe una forma di dileggio indiretto, ma non per questo meno diffamatorio. Da qui la richiesta al giudice per le indagini preliminari di ordinare la prosecuzione delle indagini o, in subordine, di imporre l’imputazione per diffamazione aggravata nei confronti dell’autore materiale del fatto. Due piani diversi, quello mediatico e quello giudiziario, che si intrecciano in una stessa storia. E che sollevano una domanda: fino a che punto, nel dibattito pubblico sulla giustizia, il dissenso può essere trasformato in marchio d’infamia senza che nessuno avverta il bisogno di ristabilire i confini tra critica, verità e responsabilità? Al momento di andare in stampa non è nota la decisione della Ges dell’Anm sul punto.