Le motivazioni
La decisione del giudice penale d’appello di pronunciarsi sui soli effetti civili dopo la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non viola la presunzione di innocenza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 2, depositata oggi, respingendo le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di appello di Lecce.
Nel mirino dei giudici rimetteva il comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, quando l’imputato sia stato condannato alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare la prescrizione, decida sull’impugnazione ai soli effetti civili, senza rinviare le questioni risarcitorie al giudice civile di pari grado. Una soluzione diversa, quest’ultima, prevista invece dal comma 1-bis dello stesso articolo.
La Consulta ha escluso, in primo luogo, che vi sia una irrazionalità sopravvenuta nel confronto tra i due commi. Le situazioni, osserva la Corte, sono eterogenee: il comma 1 riguarda la prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, mentre il comma 1-bis attiene all’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata del giudizio di gravame, introdotta dalla legge n. 134 del 2021 e poi ridefinita dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Differenze strutturali che giustificano discipline diverse.
Richiamando la propria sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha poi affrontato il profilo della presunzione di innocenza alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Consulta, tale principio è violato – nel cosiddetto secondo aspetto – quando un giudizio risarcitorio conduce ad attribuire una responsabilità penale a chi sia già stato assolto o comunque a manifestare l’opinione che egli sia colpevole del reato.
Una evenienza che, tuttavia, non ricorre nel caso disciplinato dall’articolo 578, comma 1. Qui, infatti, il giudice penale dell’impugnazione, nel confermare o riformare i capi civili della sentenza impugnata, non è più chiamato a statuire sulla responsabilità penale, né a rivalutare il fatto di reato. L’oggetto della decisione è limitato all’eventuale pregiudizio risarcibile, valutato secondo i principi della responsabilità civile.