Martedì 13 Gennaio 2026

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Caso Pifferi, il j’accuse dei giudici: «Fu una lapidazione verbale e mediatica»

Le motivazioni della sentenza che ha ridotto a 24 anni la condanna di Alessia Pifferi, che ha lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi

13 Gennaio 2026, 16:50

18:09

Pifferi

Non è una sentenza che si limita a riformare una pena. È una decisione che rimette al suo posto il processo penale, il ruolo dei media, quello delle parti civili e persino il senso della funzione difensiva. La Corte d’Assise d’appello di Milano, nel ridurre da ergastolo a 24 anni la condanna di Alessia Pifferi per aver fatto morire di stenti la figlioletta Diana, lasciata sola a casa per sei giorni a soli 18 mesi, firma un provvedimento che va ben oltre il caso giudiziario e diventa una requisitoria contro il processo mediatico. Una sentenza che nel concedere le attenuanti a Pifferi non ne concede nessuna a tutti gli altri protagonisti della vicenda, soprattutto quelli che in un processo non dovrebbero entrare: i media. 

Il processo mediatico

Sarebbe giusto e doveroso, forse, riportare per intero quelle pagine. Ma per dovere di sintesi si possono evidenziare i tratti più salienti. A partire dall’espressione fortissima scelta dalla giudice Franca Anelli (a latere della presidente Ivana Caputo), secondo cui Alessia Pifferi è stata sottoposta ad una «lapidazione verbale», quella del processo mediatico, quella che ha generato un prima e un dopo nella stessa imputata: prima sincera al punto di autoincriminarsi anche per altri reati, consapevole del disvalore delle proprie azioni, poi sedicente vittima delle istituzioni, sottoposta ad un processo ingiusto. Sta tutto lì, per la Corte d’Assise d’appello di Milano, il cortocircuito che ha fatto tracimare non il processo penale in quello mediatico, ma quello mediatico dentro quello penale, con tanto di opinionisti da salotto tv poi trasformati in consulenti di parte. 

Il caso Alessia-Diana-Pifferi, scrivono i giudici, «non veniva trattato soltanto da quell’irrinunciabile servizio pubblico essenziale che si chiama giornalismo», con le regole deontologiche che gli sono proprie. No, il caso «è divenuto per lo più oggetto di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove (...) si è adusi a condannare o assolvere, secondo pregiudizio e secondo copione», emettendo a volte ad indagini ancora in corso «inappellabili decisioni corrispondenti al “sentimento sociale e popolare”, peraltro vellicato e formatosi sulla disinformazione. E guai a quel provvedimento giurisdizionale che osi sostituire misure cautelari con altre meno afflittive. Anatemi su quella sentenza che abbia l’ardire di non infliggere ergastoli o, se inflitti in prime cure, di riformarli, escludendo aggravanti o riconoscendo attenuanti, così ponendosi in conflitto con “la giustizia attesa”, cioè quella conforme al “comune sentire”. Sino a ricomprendervi l’oltraggiosa squalificazione del ruolo dell’avvocato penalista quasi che la cultura delle garanzie processuali lo chiami a difendere il reato, l’abominio, il gesto criminale efferato, non la persona accusata di averlo commesso, per garantirle un diritto di rango costituzionale».

Avvocato penalista - Alessia Pontenani - pure finita a processo (e prosciolta in udienza preliminare) solo per aver difeso la propria assistita. Ma le sentenze, scrivono le giudici, «vengono emesse in nome del Popolo italiano, non dal Popolo italiano, e che in un moderno ordinamento giuridico è, forse, meglio una “erronea” sentenza di assoluzione del matricida Oreste, epperò emessa dall’Areopago, il tribunale del mondo greco, piuttosto che una sentenza di “giusta” condanna, lasciata alla furia vendicatrice delle Erinni». I giudici ricordano il «diritto di informare» in capo ai giornalisti, «ma non di suggestionare la collettività». Perché «il processo massmediatico viola costantemente l’art. 6 della Convenzione-Edu», tanto che può essere sanzionato quello Stato «che non sa proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione che fa strame dei principi di civiltà giuridica» e che non sa garantire «lo svolgimento del processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media».

Il processo televisivo-Pifferi, un unicum, dicono i giudici, infatti, «ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze», prima fra tutte quella della madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, chiamata dalla folla a trasformarsi in accusatrice della figlia «per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione. Se verba sunt lapides, difficile negare la “lapidazione verbale” dell’imputata Alessia Pifferi».

La giudice mette all’indice «l’insultante florilegio» del processo mediatico, nel quale a Pifferi non è stato risparmiato nessun epiteto - «madre perfida, madre assassina, callida e pericolosa delinquente, inveterata mentitrice, bugiarda patologica, lucida, cinica ma soprattutto spietata killer» -, anche «con argomenti anche privi di fondamento giuridico e fattuale». Insomma, fake news belle e buone trasformate in «prova a carico». Un’altra connotazione singolare, scrivono i giudici, è la presenza, in aula, degli stessi protagonisti “televisivi”: dagli avvocati ai consulenti civile, «a tacere del pugnace ed indomito iperpresenzialismo della stessa parte civile-sorella. Tutti a misurarsi con ospiti pronti a discettare di perizie non ancora trattate nella sede processuale sua propria e a distillare opinioni personali sulle circostanze aggravanti, ad affermare — da presunti esperti in medicina psichiatrica e supposti conoscitori di codici e pandette — la sicura imputabilità, l’integrazione di tutte le aggravanti, ivi compresa la non contestata crudeltà, scommettendo perciò sull’ergastolo come unica pena equa». Un’aula, poi, trasformata in «un improvvisato set cinematografico», per poi passare all’ulteriore stranezza: un processo bis, appunto, alla legale di Pifferi.

Per quanto il figlicidio non sia sempre, come si crede, frutto di follia, scrivono i giudici, «non v’è comunque processo penale che possa ignorare l’esigenza (...) di un approfondimento diagnostico sulle condizioni mentali della madre-imputata. Solo per il caso “Alessia-Diana-Pifferi” il relativo, doveroso, incombente ha fatto temere il favoreggiamento personale, l’inquinamento probatorio, la falsificazione di prove, l’accordo criminoso per sottrarla all’ “unica” sanzione possibile: l’ergastolo, ça va sans dire, per “volontà popolare” e, soprattutto, dell’irriducibile sorella». Tutte le sue bugie, tutti i suoi cambiamenti di postura sono stati provocati, secondo i giudici, dal «cannoneggiamento televisivo». Insomma, «ha iniziato a mentire quando (...) ha dovuto assistere, da spettatrice televisiva, al suo linciaggio».

Una vita, la sua, data in pasto ai media, anche quando l’interesse pubblico non esisteva. E la versione mediatica lascia «cicatrici sulle modalità di acquisizione della prova tecnico-scientifica», costringendo perfino «professionisti preparati (...) a ricorrere alla excusatio non petita», finendo comunque per offrire una «valutazione moralistica». La stessa richiesta della difesa di ancorare al clamore mediatico la concessione delle attenuanti generiche «in diverso contesto processuale ed in sé, sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica. Nel senso e per gli effetti sino a qui specificati è, invece, addirittura fondata e pertanto la si accoglie come uno dei motivi da porre a sostegno dell’elisione dell’unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale».

La famiglia di Alessia

La sentenza, però, dedica una stoccata anche alla famiglia di Pifferi. Per i giudici, la morte di Diana è stata frutto di «una convergenza multifattoriale, fatta di gravissime omissioni, di renitenza ai propri doveri e di colpevole indifferenza. Dolose per l’imputata e “colpose” per altri». Madre e sorella di Alessia, infatti, non erano presenti per la bambina: «Nessuna delle parti civili, che oggi proclamano un dolore incolmabile, ha condiviso con lei il suo primo - e purtroppo ultimo - traguardo di vita». E la madre, «nello sforzo di prendere le distanze dalla figlia», avrebbe «riversato in atti circostanze non vere, nell’intento palese di dare per assolti obblighi giuridici che invece non lo erano». La sorella Viviana, che invocava pene draconiane per Alessia, durante la sua testimonianza «si è contraddetta ed ha palesemente mentito» e, come la madre, aveva con la nipote rapporti evanescenti. Diana, insomma, era stata lasciata sola da tutti.