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L'esito

Processo Mediaset, Il Mattino non diffamò il giudice che condannò il Cav

Respinto il ricorso dell’ex giudice Mediaset: nessuna diffamazione, cronaca legittima e titolo lecito

08 Gennaio 2026, 08:46

Processo Mediaset, Il Mattino non diffamò il giudice che condannò il Cav

Silvio Berlusconi

A distanza di dodici anni si è definitivamente chiuso il contenzioso fra l'ex magistrato Antonio Esposito ed il quotidiano il Mattino.

Piazza Cavour ha respinto il ricorso di Esposito, già presidente della sezione feriale della Cassazione che nell’agosto 2013 confermò in via definitiva la condanna di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset determinando così la sua decadenza da parlamentare e l’esecuzione della pena ai servizi sociali presso una rsa di Cesano Boscone.

Esposito aveva intentato una causa civile contro il giornalista Antonio Manzo per l'ormai celebre intervista dal titolo: “Condannato perché sapeva”. Tale intervista non fu diffamatoria, né travalicò i limiti del diritto di cronaca. Al contrario, pur con un editing “ardito” e una titolazione “enfatica”, rispettò la verità sostanziale delle dichiarazioni rese dal magistrato.

Non solo. Con il rigetto del ricorso, Esposito è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in circa 11 mila euro.

La vicenda affonda le radici nei giorni incandescenti dell’estate 2013. Il 6 agosto, all’indomani della sentenza Mediaset, Il Mattino aprì la prima pagina con un titolo destinato a rimanere impresso: “Condannato perché sapeva”. Nel sommario si leggeva: “Il presidente della Corte spiega la sentenza: Berlusconi era stato informato del reato”. L’intervista, raccolta telefonicamente, scatenò un’immediata bufera politica e mediatica. Esposito venne accusato di aver anticipato le motivazioni della sentenza — che saranno depositate solo settimane dopo — e di aver così violato il dovere di riserbo imposto dalla camera di consiglio. Seguirono esposti, denunce, un procedimento disciplinare al Csm e, infine, l’azione civile di Esposito per il risarcimento del danno.

Secondo la tesi dell’ex giudice, l’articolo avrebbe stravolto il senso delle sue parole. In particolare, l’inserimento di una domanda (“Non è questo il motivo per cui si è giunti alla condanna?”) mai pronunciata dal giornalista, l’omissione di passaggi ritenuti decisivi e una titolazione giudicata “sensazionalistica” avrebbero trasformato una riflessione astratta sul principio giuridico del “non poteva non sapere” in una spiegazione diretta e indebita delle ragioni della condanna di Berlusconi. Da qui la richiesta di un risarcimento multi milionario da parte di Esposito e l’accusa di una rappresentazione distorta e lesiva della sua immagine professionale.

Ma per la Cassazione la ricostruzione non regge. L’ordinanza della Terza civile, presidente Antonietta Scrima, relatore Marilena Gorgoni, depositata la scorsa settimana, osserva innanzitutto che il contenuto dell’intervista, letto nel suo complesso, restituisce in modo fedele il pensiero espresso dall’intervistato. «Esposito — scrivono i giudici — non si era limitato a enunciare principi astratti di diritto penale, ma aveva progressivamente calato quelle considerazioni nel caso concreto, riferendosi alla posizione dell’imputato e al ruolo apicale ricoperto all’interno del gruppo Mediaset. In questo senso, il passaggio dal generale al particolare non è una forzatura redazionale, ma il riflesso del ragionamento svolto dal magistrato durante il colloquio».

Quanto alla contestata “domanda aggiunta”, la Corte ribadisce un principio consolidato: la tecnica giornalistica che trasforma un’affermazione spontanea in risposta a una domanda esplicita non è di per sé illecita, purché non alteri il significato delle dichiarazioni. Nel caso in esame, il nucleo centrale resta invariato e comprensibile al lettore medio, senza attribuire all’intervistato parole o concetti estranei. Un passaggio chiave dell’ordinanza riguarda poi il tema, spesso controverso, dell’autorizzazione preventiva dell’intervistato. Esposito aveva sostenuto che la pubblicazione era subordinata a una sua approvazione finale del testo. Ma la Cassazione smentisce l’esistenza di un accordo vincolante in tal senso. Le rassicurazioni fornite dal giornalista — si legge — non possono essere interpretate come una rinuncia alla libertà di rielaborazione del contenuto, bensì come un impegno al rispetto della verità sostanziale. In assenza di patti chiari e inequivoci, il diritto di cronaca non può dirsi compresso.

Neppure la titolazione, pur definita “forte” e “di impatto”, supera i limiti della continenza. Il titolo “Condannato perché sapeva” è stato giudicato coerente con il contenuto dell’intervista e con il rilievo pubblico della notizia. I giudici ricordano che il titolo svolge una funzione riassuntiva e attrattiva e può legittimamente enfatizzare l’aspetto ritenuto di maggiore interesse giornalistico, a condizione che non risulti ingannevole o falsificatorio.

Infine, la Cassazione ha escluso il nesso causale tra la pubblicazione dell’articolo e i danni lamentati dal magistrato. Le reazioni politiche, mediatiche e disciplinari — osserva l’ordinanza — erano in larga parte una conseguenza inevitabile della straordinaria rilevanza del processo Mediaset e del ruolo ricoperto da Esposito. Non possono quindi essere imputate in modo diretto e automatico all’intervista contestata.

Questa ordinanza offre dunque un chiarimento importante sui confini dell’editing giornalistico, riaffermando che la libertà di informazione comprende anche la selezione, la sintesi e la riscrittura delle dichiarazioni, purché non venga tradito il loro significato essenziale.