Toghe in fermento
Carlo Nordio, ministro della Giustizia
Ancora non si sa quando si riunirà il prossimo Consiglio dei ministri durante il quale potrebbe essere decisa la data del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere. Il governo ha tempo fino al 18 gennaio: è la data in cui scadranno i sessanta giorni dall’ordinanza della Cassazione che ha ammesso il quesito.
L’alternativa sarebbe quella di attendere il 30 gennaio, termine ultimo della raccolta delle 500mila firme sul quesito ribattezzato ‘oppositivo’ e proposto da 15 cittadini ‘volenterosi’. Ieri pomeriggio si era al 47 per cento di sottoscrizioni arrivate sulla piattaforma. Qualche giorno fa il portavoce del comitato promotore, l’avvocato Carlo Guglielmi, aveva annunciato che sarà impugnato in ogni sede qualsiasi decreto di fissazione della data referendaria che dovesse venire emesso prima che piazza Cavour si sarà espressa sulla raccolta firme. Dunque la data del 22 marzo appare ancora in bilico.
La sua individuazione è al momento frutto anche di interlocuzioni tra Palazzo Chigi e Quirinale. È stata scelta infatti come approdo di mediazione, “benché le opposizioni”, come ci spiega una fonte autorevole del Partito democratico, “non siano state mai coinvolte”. Comunque, partendo dal fatto che la norma sulle consultazioni confermative di leggi costituzionali recita che “la data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione”, e che la raccolta delle firme termina appunto a fine mese, il 22 marzo cadrebbe intorno al 50esimo giorno dal possibile giorno di emanazione del decreto. Anche perché tutte le sottoscrizioni si stanno raccogliendo digitalmente tramite “Spid”, e quindi sarebbe immediata la loro verifica. Ma spifferi dell’Anm fanno sapere che internamente si sta ponendo una questione, ossia se appoggiare ufficialmente la raccolta firme dei 15 ‘volenterosi’ e se prevedere pure banchetti ai quali raccoglierle con moduli e biro.
Si tratta di una questione che, da un lato, potrebbe dividere l’Anm tra i combattenti pronti a scendere ancora di più in campo e i “non interventisti”, e che, dall’altro lato, potrebbe avere anche una valenza tattica. Infatti, raccogliere le firme anche in formato ‘analogico’ metterebbe poi l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione nella posizione di doversi prendere più giorni per controllare la validità delle firme. Questo significherebbe in teoria allungare i tempi per la fissazione della data. Anche una settimana in più potrebbe essere utile ai sostenitori del No per acquisire consenso. Ma c’è un altro aspetto che fino ad ora non è stato ancora sufficientemente sviscerato: la formulazione del quesito referendario.
Come è noto, il 18 novembre ne è stato ammesso uno dalla Cassazione, ma la raccolta firme invece è su un altro, leggermente diverso in quanto elenca tutti gli articoli della Costituzione che andrebbero modificati con la riforma Nordio. Se il governo decidesse di non attendere il 30 gennaio per indicare la data del referendum, allora il decreto del Presidente della Repubblica con il quale lo si indice ufficialmente, conterrebbe il quesito ammesso il 18 novembre. Ma che succede se vengono raccolte le 500mila firme su un quesito diverso? Resta valido il quesito già ammesso? Rientra nella discrezionalità della Cassazione decidere qual è il quesito giusto? E rispetto alla decisione dell’Ufficio per il referendum, dinanzi a quale organo sarebbe ammesso ricorso? Abbiamo posto queste domande alla Suprema Corte, ma ancora siamo in attesa di risposta.
La situazione che si verrebbe a creare sarebbe molto probabilmente un unicum. Possiamo però guardare al recente passato. Nel 2016, anno del referendum Renzi-Boschi, furono sollevati ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, dal momento che alcuni comitati promotori affermarono di ritenere illegittima la formulazione del quesito da parte dell’Ufficio per il referendum. Furono ritenuti inammissibili, quei ricorsi, in quanto “la tutela nella fase preparatoria del referendum costituzionale [può] essere garantita soltanto mediante conflitto tra poteri davanti alla Corte costituzionale, sollevato dai comitati promotori avverso le decisioni dell’Ufficio centrale” (fonte: “La tutela del voto referendario. Note a margine del ricorso “Onida-Randazzo” al Tribunale civile di Milano”, di Guido Rivosecchi, in Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti).