Sei anni dopo il terremoto giudiziario che ha travolto la sezione fallimentare del Tribunale di Perugia, il giudice Umberto Rana ottiene l’assoluzione piena: il fatto - corruzione - non sussiste. Lo stesso verdetto, pronunciato dal collegio presieduto da Paola Belsito, riguarda anche gli altri imputati: i professionisti Patrizio Caponeri, Andrea Ceccarelli, Roberto De Bernardis, Corrado Maggesi, Francesco Mitridate e Andrea Pedetta. Dal punto di vista giuridico, il dispositivo emesso a luglio è netto. Dal punto di vista narrativo e culturale, però, la sentenza del Tribunale di Firenze – le cui motivazioni sono state depositate a settembre - appare ambivalente: assolve gli imputati, ma sembra anche voler difendere l’operato dei pubblici ministeri che hanno condotto l’indagine. Il Collegio apre infatti rivendicando la correttezza dell’azione requirente, pur smentita sulla base di elementi noti sin dalle indagini, definendo il pm «promotore di giustizia», con un linguaggio che richiama più un approccio etico–ideologico che la tradizionale neutralità giudiziaria. Da qui, la necessità, si legge, di svolgere un dibattimento, «ai fini del vaglio della sussistenza del requisito della corrispettività/sinallagmaticità delle dazioni rispetto all’esercizio della pubblica funzione e, di conseguenza, della sussistenza o meno del reato di corruzione c.d. impropria.
L’utilità del dibattimento è dimostrata dalle stesse conclusioni del pm - si legge ancora - che in modo del tutto leale - in ossequio al suo ruolo di promotore di Giustizia che agisce per l’accertamento della verità e non di mero accusatore - dopo una approfondita attività di indagine e lo svolgimento dell’istruttoria, in ossequio ai principi costituzionali (artt. 102 e 112 Cost.), ordinamentali (artt. 2, 4 e 69 e ss. r.d. 12/1941) e processuali (art. 358 c.p.p.) ha sottoposto al Tribunale richieste in larga parte favorevoli per gli imputati; evidentemente valorizzando elementi che solo il dibattimento ha portato alla luce, grazie anche alla vigorosa attività processuale svolta dalle difese».
La perquisizione a casa del presidente Rana, al culmine della carriera, avvenne il giorno prima di un importante convegno nazionale sulla crisi d’impresa, di cui era organizzatore. La notizia comparve, a perquisizione ancora in corso, sulle prime pagine dei giornali e Tg nazionali e locali, amplificando l’effetto mediatico della vicenda. L’accusa di corruzione derivava dallo stralcio della vicenda relativa alla società “FcGold” dei fratelli Colaiacovo, che coinvolgeva anche un’altra magistrata perugina, Antonella Duchini (anche lei assolta ad ottobre scorso). Dalle intercettazioni di quell’inchiesta, la procura di Firenze era arrivata a ipotizzare che il giudice Rana avesse ricevuto utilità in cambio di consulenze ad “amici”, chiedendo condanne fino a 3 anni e 3 mesi per il giudice, 3 anni e 2 mesi per Caponeri, un anno per Ceccarelli e l’assoluzione per gli altri imputati.
Secondo l’accusa, il presidente sarebbe stato legato agli altri imputati da due distinti patti corruttivi. Il primo riguardava l’architetto Mitridate, che avrebbe ricevuto nomine in cambio di prestazioni professionali gratuite: gli atti disponibili anche prima del dibattimento hanno però dimostrato che le prestazioni erano regolarmente fatturate e pagate, con tracciabilità completa, e che Mitridate non aveva alcun rapporto di particolare confidenza con il giudice Rana. Sul punto anche il pm ha chiesto l’assoluzione su questo capo. Il secondo filone coinvolgeva i commercialisti Maggesi e Caponeri. Le utilità contestate spaziavano dai buoni regalo alla collaborazione nella redazione di uno schema standard di provvedimento di omologa, fino a presunti interessamenti per la carriera della compagna del giudice e per la posizione lavorativa dell’ex marito di lei.
La sentenza smonta punto per punto tutte le accuse: i buoni regalo erano episodici, reciproci, legati a ricorrenze e non correlati a decisioni giudiziarie; lo schema di provvedimento era strumento di lavoro dell’ufficio, frutto di collaborazione informale finalizzata all’efficienza; gli interessamenti per nomine restavano velleitari, senza alcun esito concreto; quanto all’ex marito della compagna, era già inserito professionalmente e non aveva richiesto alcuna intercessione. Il punto decisivo, riconosciuto dallo stesso Tribunale, è che non esiste prova di un pactum sceleris. Anzi, le intercettazioni mostrano professionisti delusi perché il giudice non veniva loro incontro su liquidazioni ritenute insufficienti.
Al momento del confronto dei due professionisti “delusi” col giudice, si legge in sentenza, «quest’ultimo, oltre a “difendere” il provvedimento collegiale evidentemente sgradito ai due professionisti, provocatoriamente (ma fermamente) li invita a valutare la rinuncia al compenso, laddove non ritenuto di loro gradimento. Ebbene, laddove la ricezione delle utilità avesse suggellato (o comunque le utilità fossero da riferirsi ad) un pactum che prevedeva il mercimonio della funzione, difficilmente il magistrato avrebbe opposto resistenza e comunque i professionisti si sarebbero mostrati ben più decisi al momento di “passare all’incasso”».
Il secondo blocco di imputazioni riguardava presunti falsi nelle dichiarazioni di incompatibilità dei professionisti nominati curatori. L’accusa si fondava su una presunta “assidua frequentazione” con il giudice, ma il dibattimento ha dimostrato che si trattava solo di vicinanza ambientale, fisiologica in un contesto territoriale ristretto come Perugia. Nessun rapporto integrava una causa di incompatibilità. E la posizione del presidente Rana come presunto concorrente nel falso risultava ulteriormente problematica: le nomine sono atti collegiali doverosi e non costituiscono di per sé istigazione a falsa dichiarazione.
Nell’assolvere, il Tribunale ha però inserito valutazioni dubitative e considerazioni extrapenali, evocando profili di imparzialità che, una volta escluso il fatto storico, esulano dal giudizio penale. In questo senso, la sentenza appare come un involontario spot per la separazione delle carriere, mostrando quanto possa essere problematica la contiguità culturale tra giudice e accusa, quando il primo sente il bisogno di difendere l’operato del secondo anche dopo averne smentito radicalmente l’impianto.
Il dato finale è chiaro: dopo anni di indagini, perquisizioni, intercettazioni e carriere compromesse, sul piano penale non resta nulla. Ma il prezzo umano e professionale è stato altissimo. La sentenza, pur assolutoria - già impugnata dalla procura generale - non riesce a fare pienamente i conti con questa sproporzione e con il pericolo di sfiducia nei confronti della magistratura quando non corregge appieno i propri stessi errori.