La sentenza
PALAZZO DELLA CONSULTA
La messa alla prova dell’imputato minorenne non può essere esclusa in modo automatico nei casi di violenza sessuale di minore gravità. Con la sentenza n. 203, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 5-bis dell’articolo 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, introdotto dal decreto Caivano, nella parte in cui precludeva l’accesso all’istituto anche quando il fatto rientra nelle ipotesi attenuate previste dal codice penale.
Le questioni erano state sollevate dai Gup dei Tribunali per i minorenni di Roma e Bari, chiamati a valutare la compatibilità della norma con i principi costituzionali. La disposizione censurata vietava la sospensione del processo con messa alla prova per i minori imputati di violenza sessuale aggravata, oltre che per omicidio e rapina aggravati, senza distinguere tra fatti di diversa gravità.
La Corte ha innanzitutto chiarito che non è di per sé incostituzionale la scelta del legislatore di escludere la messa alla prova per i delitti di violenza sessuale, riconosciuti come reati di particolare gravità, spesso commessi – come rilevato dalla Consulta – da minori ai danni di altri minori. In questo quadro, non risultano violati gli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, poiché anche nel diritto penale minorile permane un margine di discrezionalità legislativa nella definizione degli strumenti di diversion processuale.
Allo stesso tempo, però, la Corte ribadisce un principio centrale: per il minore, la funzione rieducativa della pena assume una speciale preminenza. Proprio per questo, la disciplina non può ignorare le differenze di gravità delle condotte. È su questo punto che la norma del decreto Caivano viene ritenuta sproporzionata e manifestamente irragionevole.
Secondo la Consulta, l’esclusione della messa alla prova anche nei casi di minore gravità – quelli per cui l’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale prevede una circostanza attenuante a effetto speciale, con una riduzione di pena fino a due terzi – finisce per frustrare la ratio stessa dell’attenuante. Se il legislatore riconosce, sul piano sostanziale, una minore offensività del fatto, non è coerente negare in modo assoluto un istituto processuale che mira alla rieducazione e al reinserimento del minore.
L’irragionevolezza, sottolinea la Corte, sta proprio nel mancato allineamento tra la valutazione penale della condotta e il trattamento processuale: a una significativa attenuazione della pena non corrisponde alcuna differenziazione nell’accesso alla messa alla prova. Un automatismo che collide con i principi costituzionali che governano la giustizia minorile.
Per queste ragioni, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del comma 5-bis dell’articolo 28 del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui non esclude i casi di minore gravità. Resta ferma, invece, la possibilità per il legislatore di precludere l’istituto nei casi più gravi, preservando così l’equilibrio tra tutela delle vittime, difesa dei beni giuridici e finalità rieducative.