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Magistratura onoraria, illegittimo il limite decennale sull’anzianità professionale

La Corte costituzionale boccia il tetto dei dieci anni nei criteri di selezione: violata la legge delega

01 Gennaio 2026, 11:16

Magistratura onoraria, illegittimo il limite decennale sull’anzianità professionale

Il criterio della maggiore anzianità professionale non può essere compresso da un tetto massimo arbitrario. Con la sentenza n. 213, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione che limitava a dieci anni la rilevanza dell’anzianità ai fini dell’accesso alla magistratura onoraria, perché in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione.

La Consulta ha accolto la questione sollevata dal TAR Lazio, censurando l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116 del 2017 nella parte in cui stabiliva che, a parità di titolo di preferenza, prevalesse la maggiore anzianità professionale “con il limite massimo di dieci anni”.

Il punto dirimente è il superamento dei confini della delega. La legge n. 57 del 2016, nel dettare principi e criteri direttivi per l’accesso alla magistratura onoraria, prevedeva in modo puntuale che a parità di titolo preferenziale avesse precedenza chi possiede la maggiore anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, chi ha minore età anagrafica. Nessun riferimento, però, a limiti temporali sull’anzianità.

Secondo la Corte, sebbene al Governo spetti un margine di discrezionalità nell’attuazione della delega, tale potere deve muoversi in coerenza con la ratio e con il grado di specificità dei criteri fissati dal legislatore. In questo caso, la previsione del tetto decennale non rappresenta un completamento coerente, ma stravolge l’ordine dei criteri indicati dalla legge delega.

La Consulta evidenzia l’effetto distorsivo della norma censurata: la minore età anagrafica, formalmente subordinata, finisce per prevalere quando l’anzianità supera i dieci anni. È quanto accaduto nel giudizio a quo, dove un candidato con oltre dieci anni di anzianità come avvocato è stato posposto in graduatoria rispetto a colleghi più giovani ma con minore esperienza professionale.

Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo censurato limitamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità»