La decisione
braccialetto elettronico
La Corte costituzionale non entra nel merito dell’automatismo previsto in materia di braccialetto elettronico, ma dichiara la questione inammissibile per difetto di rilevanza. Con la sentenza n. 217, depositata nei giorni scorsi, la Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Napoli, sezione del riesame, sull’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 168 del 2023 contro la violenza sulle donne e domestica.
Il dubbio sollevato dai giudici napoletani riguardava la previsione secondo cui, in caso di non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica, il giudice «impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi». Una formulazione che, secondo il rimettente, avrebbe introdotto un automatismo incompatibile con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, privando il giudice della possibilità di valutare e motivare la non necessità di misure ulteriori in rapporto alle esigenze cautelari concrete.
La Consulta, tuttavia, ha ritenuto la questione meramente ipotetica e prematura. Il nodo centrale della decisione sta nella scansione procedimentale: il Tribunale del riesame ha sollevato il dubbio prima che fosse accertata la «non fattibilità tecnica» del dispositivo elettronico, evenienza che può emergere solo nella fase esecutiva della misura cautelare.
Secondo la Corte, in sede di appello cautelare il giudice non ha il potere di disporre automaticamente misure ulteriori, poiché gli è precluso l’accertamento preventivo sulla concreta possibilità tecnica di applicare il braccialetto elettronico. Solo successivamente, qualora tale non fattibilità venga accertata dall’organo esecutivo, la competenza a valutare l’eventuale aggravamento cautelare spetta al «giudice che procede», individuato di regola nel giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 279 cpp.
La sentenza richiama, in questa prospettiva, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e il quadro normativo più recente, che confermano la separazione logica e cronologica tra il momento dell’applicazione della misura e quello dell’eventuale verifica tecnica del controllo elettronico. Proprio questa separazione rende non attuale la questione sollevata dal Tribunale di Napoli.
La Corte sottolinea inoltre che, indipendentemente dal merito, la norma censurata non doveva essere applicata nel giudizio a quo, mancando il presupposto fattuale della non fattibilità tecnica. Da qui la conclusione: difetta la rilevanza e, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate inammissibili.