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Le motivazioni

Gup incompatibile dopo riesame o appello sulle misure cautelari

La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 34 cpp: violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione

01 Gennaio 2026, 10:34

10:37

Gup incompatibile dopo riesame o appello sulle misure cautelari

La Consulta

Anche il giudice dell’udienza preliminare rientra a pieno titolo tra le funzioni incompatibili per chi si sia già pronunciato, in fase cautelare, su profili sostanziali della vicenda processuale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 212, depositata nei giorni scorsi, che segna un passaggio di rilievo nel sistema delle garanzie processuali.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale».

La pronuncia è stata estesa, in via consequenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 87 del 1953, anche al caso del tribunale del riesame. Secondo la Corte, è costituzionalmente illegittima anche la mancata previsione dell’incompatibilità del Gup per il giudice che, «come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale».

Nel motivare la decisione, la Consulta chiarisce che la nozione di «giudizio» come sede pregiudicata, richiamata dall’articolo 34 cpp, comprende anche l’udienza preliminare, così come oggi disciplinata. Non si tratta più di una fase meramente filtrante, ma di un segmento processuale dotato di contenuti valutativi incisivi, idonei a incidere sulla posizione dell’imputato.

In questa prospettiva, rientra nell’attività pregiudicante anche quella svolta dal giudice in sede di applicazione, modifica o revoca delle misure cautelari, nonché nei procedimenti di riesame e appello ex articoli 309 e 310 cpp, quando il sindacato esercitato non sia limitato a profili formali ma coinvolga aspetti sostanziali dell’ordinanza impugnata.

La Corte richiama espressamente la propria sentenza n. 131 del 1996, con cui era già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione, ma limitamente all’incompatibilità con la funzione di giudice del dibattimento. All’epoca, tuttavia, l’intervento non aveva riguardato anche la funzione di giudice dell’udienza preliminare.

Proprio l’evoluzione normativa e funzionale dell’udienza preliminare ha indotto ora la Consulta a estendere quel principio. «Stante la riconducibilità dell’udienza preliminare, come attualmente disciplinata, alla nozione di giudizio», afferma la Corte, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, cpp sussiste anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di Gup.