Diritti sociali
Consulta
Il lavoratore è legittimato a fruire del congedo straordinario per l’assistenza prestata al convivente di fatto con disabilità grave anche per i periodi antecedenti al 2022. Lo stabilisce la Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 2022.
La Consulta ha ritenuto incostituzionale l’esclusione del convivente di fatto dall’elenco dei soggetti legittimati a usufruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, ponendolo in una posizione deteriore rispetto al coniuge convivente. Una discriminazione che, secondo i giudici costituzionali, non trova giustificazione nei principi fondamentali dell’ordinamento.
Il giudizio di legittimità costituzionale nasce da un contenzioso avviato prima del 2022, quando la normativa non riconosceva ancora il diritto al congedo straordinario in favore del lavoratore convivente di fatto di una persona con disabilità grave. Proprio su questo punto era intervenuta la Corte di cassazione, sollevando dubbi di costituzionalità in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha accolto tali rilievi, richiamando una propria giurisprudenza già consolidata in materia di permessi retribuiti ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dove era stato riconosciuto il diritto anche al convivente more uxorio.
Secondo la Consulta, la disciplina censurata presenta una evidente contraddizione logica: da un lato mira a proteggere la persona con disabilità grave all’interno del contesto familiare; dall’altro, impedisce proprio al convivente di fatto — spesso figura centrale nell’assistenza quotidiana — di prestare tale supporto in modo effettivo.
La sentenza riconosce piena rilevanza giuridica al legame affettivo stabile fondato sulla reciproca assistenza morale e materiale, così come definito dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016. Pur distinguendolo dal matrimonio, tutelato dall’articolo 29 della Costituzione, la convivenza di fatto rientra a pieno titolo tra le formazioni sociali protette dall’articolo 2 della Carta costituzionale.
L’esclusione del convivente di fatto, osserva la Corte, incide irragionevolmente sui valori solidaristici che ispirano l’articolo 2 della Costituzione e compromette il diritto alla salute della persona con disabilità grave, tutelato dall’articolo 32. La protezione della salute psico-fisica del soggetto fragile richiede, infatti, la possibilità di ricevere assistenza continuativa da chi condivide stabilmente la sua vita quotidiana.
La Consulta ha tuttavia precisato due aspetti fondamentali. Da un lato, la fruizione del beneficio è subordinata a un rigoroso accertamento della convivenza di fatto; dall’altro, il riconoscimento del diritto per i periodi antecedenti al 2022 resta legato alla effettiva prestazione dell’assistenza in favore della persona con disabilità grave.