La Cassazione solleva una questione di legittimità sulle regole del 2011
Da ormai un anno giace inerte alla Camera una proposta di Forza Italia per riportare nel perimetro della Costituzione le norme su sequestri e confische antimafia. Tutto tace: la commissione Giustizia di Montecitorio e in generale il centrodestra si sono ben guardati dal calendarizzare una proposta capace sì di restituire un principio di civiltà all’ordinamento, ma evidentemente sgradita alla magistratura.
Eppure non tutti i giudici sono insensibili alla presunzione d’innocenza e al diritto di difesa, cardini che le misure di prevenzione previste dal codice antimafia sradicano con una violenza degna degli ayatollah: la sesta sezione penale della Cassazione ha infatti recentemente trasmesso alla Consulta atti relativi a una delle norme in questione, in particolare alla possibilità, incredibilmente prevista dalla legge, che a pronunciarsi su una definitiva confisca sia lo stesso magistrato autore della decisione sull’originario sequestro.
A renderlo noto è una nota diffusa dall’osservatorio Misure di prevenzione dell’Unione Camere penali: nell’ordinanza di remissione ( dello scorso 10 settembre) piazza Cavour ha ritenuto dunque «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37 comma 1 cpp, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117» della Carta. La questione, si legge nel comunicato Ucpi, «era stata sollevata dalla difesa del ricorrente, il quale, nel corso di un procedimento di ricusazione del Collegio del Tribunale chiamato a decidere sulla confisca di prevenzione, aveva lamentato che, nel processo di prevenzione per l’applicazione delle misure patrimoniali, non è prevista alcuna incompatibilità (con conseguente esclusione della ricusabilità) del giudice che abbia disposto, ai sensi dell’articolo 20 D. lgs. 159/ 2011, la restituzione degli atti al proponente, ad assumere successivamente, in seguito alla integrazione probatoria, la decisione sul sequestro» e neppure quella del «giudice che abbia deciso sul sequestro ai sensi dell’articolo 20 commi 1 e 2 D. lgs. 159/ 2011, a decidere sulla confisca».
La mancata previsione di tali profili di incompatibilità, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con la Costituzione e con l’articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti umani. Tesi che la Cassazione ha condiviso.