Migranti
La legge dice tre giorni. Tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere asilo per formalizzare la domanda. Non settimane, non mesi. Tre giorni, con la possibilità di arrivare a tredici solo in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati. Le Questure di Venezia e Vicenza ci mettevano in media novanta, quando non centottanta.
Il Tar Veneto ha detto basta. Con due sentenze pubblicate il 18 marzo scorso, la Terza Sezione ha accolto i ricorsi collettivi presentati dall'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e Cadus contro la Questura di Venezia, e da Asgi e Cadus contro quella di Vicenza. Le pronunce sono la prima applicazione della “class action pubblica” - lo strumento del decreto legislativo 198 del 2009 - presentata da sole associazioni, senza singoli stranieri come ricorrenti. Una scelta che il Tar ha confermato pienamente legittima. Il quadro che emerge, costruito su un'istruttoria approfondita, è quello di un sistema che non funziona e che ha provato a nascondersi dietro le solite giustificazioni: troppo lavoro, pochi agenti, flussi crescenti. Il tribunale non ci ha creduto.
A Venezia la situazione era paradossale. L'ufficio immigrazione copre più sedi provinciali ma la ricezione delle domande di protezione internazionale era concentrata unicamente nella sede di Marghera, in via Nicolodi 21. Accesso solo fisico, solo la mattina, in un orario ristretto, senza possibilità di fissare appuntamenti via pec. Le code si formavano ogni giorno. A volte le persone passavano la notte fuori per assicurarsi un posto utile. Il risultato: due o tre persone al giorno riuscivano a presentare la propria manifestazione di volontà. Le altre venivano invitate a tornare. La Questura stessa, rispondendo a una richiesta di accesso civico del marzo 2024, aveva ammesso che il tempo medio tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione era di novanta giorni. Nel periodo peggiore, a fine 2023, si era arrivati a centottanta.
Notti in coda, mesi di attesa
A Vicenza il caso emblematico: diciotto cittadini stranieri inviarono una diffida via pec il 24 maggio 2024 dopo aver già manifestato la volontà di chiedere asilo. Nessuna risposta per mesi. I tempi medi riconosciuti dalla stessa amministrazione erano intorno ai cento giorni. Solo nel corso del giudizio la Questura ha aperto uno sportello ad accesso libero per due mattine alla settimana e impiegato sette lavoratori in somministrazione. I tempi si sono ridotti a circa sessanta giorni. Ma sessanta giorni restano lontanissimi da tre.
Un dato che emerge dalla sentenza su Vicenza pesa più di qualsiasi argomento difensivo: le pratiche di protezione internazionale rappresentano solo il tre-cinque per cento del lavoro complessivo dell'ufficio immigrazione. Eppure è proprio per quella quota ridottissima che si aspettano mesi.
Entrambe le Questure hanno tentato la carta della carenza di personale. In giudizio non basta dirlo: bisogna dimostrarlo. E qui è entrato in gioco il ministero dell'Interno, con un comportamento processuale che le sentenze descrivono in modo impietoso.
Il Tar aveva emesso due ordinanze istruttorie, chiedendo al Ministero dati comparativi su scala nazionale: quante domande gestiscono le altre Questure italiane, quante risorse hanno, come sono organizzate. Dati necessari per capire se Venezia e Vicenza fossero davvero in una situazione eccezionale o semplicemente meno efficienti della media. Il Ministero non ha risposto. Non ha depositato nulla. Ha completamente ignorato le richieste del tribunale.
Il Ministero che non ha risposto
Le sentenze sono chiare su cosa significa questo silenzio: “La condotta processuale del ministero dell'Interno impedisce di ritenere che la disfunzione organizzativa denunciata dalle associazioni ricorrenti sia imputabile a fattori strutturali non superabili con le risorse a disposizione”. In mancanza di prova, l'amministrazione soccombe.
Ma c'è un elemento ancora più imbarazzante. Le associazioni ricorrenti hanno prodotto in giudizio una circolare dello stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza: la prot. n. 77903 del 12 settembre 2024. In quel documento il Ministero riconosceva su scala nazionale “la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale” e indicava la necessità di modelli organizzativi più efficienti. Il Tar ha usato quella circolare contro l'amministrazione che l'aveva prodotta: se il Ministero stesso riconosce che il problema esiste e che le soluzioni sono possibili, non può sostenere in giudizio che i ritardi erano inevitabili.
Il punto centrale delle due sentenze riguarda la natura della disfunzione. Non è una crisi contingente. È strutturale, e dipende da scelte organizzative. A Venezia il problema non comincia nemmeno alla fase della verbalizzazione del modello C3, ma già prima, all'accesso agli uffici. Il sistema del “numero chiuso” giornaliero è esso stesso una disfunzione. Il Tar lo certifica: “l'assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”.
La difesa delle Questure ha provato a valorizzare i miglioramenti avviati. Il Tar ha risposto in modo logico: quei miglioramenti dimostrano che erano possibili, non che i ritardi precedenti fossero inevitabili. Lo dice esplicitamente la sentenza su Vicenza: “l'accelerazione registrata nel corso del giudizio dimostra come una più efficiente organizzazione del servizio fosse possibile anche anteriormente alla proposizione del ricorso, restando indimostrate le ragioni per le quali tali interventi non siano stati adottati tempestivamente”.
Nelle more della formalizzazione, il richiedente asilo non ha uno status riconosciuto: ha al massimo un appuntamento informale. Questo significa nessun accesso ai servizi sanitari, nessuna possibilità di lavorare, nessuna forma di assistenza istituzionale. I giudici scrivono che “i richiedenti asilo restano in possesso di meri appuntamenti informali, con ricadute concrete su assistenza sanitaria, lavoro e accesso a forme di assistenza istituzionale”. Per alcuni l'attesa si è prolungata per molti mesi, in qualche caso per più di un anno.
Sul punto della carenza di personale le sentenze sono precise: invocarla genericamente senza dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative possibili con le risorse già disponibili non è una difesa. Diversamente opinando, “l'effettività del termine finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell'Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali”.
Il Tar ha condannato le amministrazioni a riorganizzarsi entro novanta giorni dalla notifica. L'obiettivo è preciso: ridurre progressivamente i tempi fino al rispetto dei termini di legge, smaltire l'arretrato rispettando l'ordine cronologico, garantire un accesso effettivo agli uffici. Come farlo resta all'amministrazione. Se non si adegua, le associazioni potranno tornare con un giudizio di ottemperanza, dove il tribunale potrà intervenire in modo molto più specifico. Le sentenze ordinano anche la pubblicazione sul sito del Ministero entro trenta giorni.
L'elemento che rende queste pronunce rilevanti oltre i casi veneti è la replicabilità. Il meccanismo della class action pubblica, usato per la prima volta da sole associazioni senza singoli ricorrenti stranieri, funziona. Può essere riproposto davanti a qualsiasi Tar, contro qualsiasi Questura italiana con gli stessi ritardi sistemici. E le Questure con ritardi simili, come emerge dalla circolare del settembre 2024, sono molte.