Martedì 07 Aprile 2026

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Il commento

Confische agli innocenti: un assurdo che per la Cedu va esaminato alla Grande Chambre

La questione assume un rilievo paradigmatico nel caso Cavallotti: la vicenda evidenzia la frizione tra il piano penale e quello preventivo

07 Aprile 2026, 09:48

Confische agli innocenti: un assurdo che per la Cedu va esaminato alla Grande Chambre

Quale che sarà l’esito del giudizio, la vicenda Cavallotti appare destinata a incidere in modo profondo sull’assetto delle misure di prevenzione nel nostro ordinamento. La Prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti scelto di non decidere direttamente i ricorsi presentati nel 2016 contro l’Italia, disponendone la rimessione alla Grande Camera, il collegio più ampio e autorevole, composto da 17 giudici. Si tratta di una scelta tutt’altro che ordinaria, che segnala la presenza di nodi interpretativi particolarmente rilevanti o il rischio di contrasti con la giurisprudenza consolidata della Corte.

Al centro della controversia vi è la compatibilità della confisca di prevenzione – applicata anche in assenza di una condanna penale – con gli articoli 6 e 7 della Convenzione e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1. La questione assume un rilievo paradigmatico nel caso della famiglia Cavallotti: dopo un lungo procedimento penale, svoltosi tra il 1998 e il 2010 e conclusosi con l’assoluzione dall’accusa di partecipazione a un’associazione mafiosa, i ricorrenti sono stati comunque sottoposti a sequestro e confisca dei beni in sede di prevenzione, in un procedimento protrattosi fino al 2015. La vicenda giudiziaria, durata oltre venticinque anni, evidenzia con particolare chiarezza la frizione tra i due piani, penale e preventivo.

Il nodo giuridico investe direttamente il rapporto tra presunzione di innocenza e strumenti di prevenzione. L’articolo 6 § 2 della Convenzione afferma che ogni persona è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, principio che deve essere rispettato da tutte le autorità, anche al di fuori del processo penale. Il dispositivo di una sentenza di proscioglimento, in altre parole, non può essere contraddetto da valutazioni successive che, sia pure indirettamente, ripropongano un giudizio di colpevolezza. E tuttavia, il modello della prevenzione da pericolosità qualificata si fonda su presupposti diversi: è sufficiente la qualificazione di “indiziato”, senza che sia necessario un accertamento pieno di responsabilità. Ne deriva una tensione sistemica che diventa particolarmente evidente proprio nei casi in cui le misure incidono su soggetti non solo non condannati, ma espressamente assolti.

È in questa frattura che il caso Cavallotti assume un valore emblematico. La possibilità di privare dei beni chi è stato riconosciuto innocente non rappresenta soltanto una contraddizione logica, ma pone una questione più radicale di compatibilità con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Il rischio è quello di una trasformazione silenziosa del sistema, in cui l’assoluzione perde parte del suo significato sostanziale e lascia spazio a una logica che continua a trattare il soggetto come pericoloso nonostante l’esito del giudizio penale.

La rimessione alla Grande Camera conferisce alla vicenda una dimensione che trascende il caso concreto. La futura decisione non solo sarà definitiva, ma avrà una portata generale, idonea a orientare stabilmente l’interpretazione della Convenzione nei sistemi giuridici degli Stati membri. In questa prospettiva, essa potrebbe assumere il valore di una sentenza pilota, con conseguenze che il legislatore e la giurisprudenza italiana saranno tenuti a recepire, anche alla luce dell’articolo 117 della Costituzione.

Negli anni recenti, la giurisprudenza europea ha mostrato un atteggiamento oscillante nei confronti del modello italiano di prevenzione: da un lato, non sono mancati rilievi critici; dall’altro, si è registrata una certa deferenza verso le peculiarità dell’ordinamento nazionale, spesso giustificate in nome dell’esigenza di contrastare efficacemente la criminalità organizzata. Questo equilibrio ha finito per legittimare una progressiva espansione delle misure di prevenzione oltre i confini originari, fino a colpire situazioni eterogenee, talvolta sulla base di valutazioni prognostiche piuttosto che di accertamenti di responsabilità.

Non si tratta, evidentemente, di negare la centralità delle esigenze di sicurezza collettiva né l’importanza degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Si tratta piuttosto di verificare se il loro impiego resti entro limiti coerenti con le garanzie fondamentali. Il punto critico emerge proprio quando tali strumenti incidono su soggetti che non sono stati condannati, o che sono stati addirittura assolti, determinando una compressione significativa di diritti quali la proprietà e l’iniziativa economica.

In questa prospettiva tornano attuali le riflessioni di Ernst-Wolfgang Böckenförde, secondo cui lo Stato liberale si regge su presupposti che non è in grado di imporre con i propri strumenti. Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza non può spingersi fino al punto di compromettere quei limiti che definiscono la legittimità stessa del potere pubblico. Il rapporto tra cittadino e Stato si fonda infatti su una fiducia reciproca: il primo accetta anche restrizioni incisive delle proprie libertà nella convinzione che esse siano esercitate entro confini rigorosi e prevedibili.

Quando però tali confini appaiono superati, soprattutto nei confronti di chi è stato riconosciuto innocente, quella fiducia rischia di incrinarsi. È proprio questo il punto su cui la decisione della Grande Camera è chiamata a intervenire: chiarire se e fino a che punto il sistema delle misure di prevenzione possa operare senza compromettere l’equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Da tale pronuncia potrebbe dipendere non solo la sorte dei ricorrenti, ma anche una ridefinizione più netta dei limiti entro cui l’ordinamento italiano potrà continuare a utilizzare strumenti di prevenzione patrimoniale, evitando che essi si trasformino, di fatto, in una forma surrettizia di sanzione sganciata dalle garanzie proprie del processo penale.