Mercoledì 25 Febbraio 2026

×

L'intervento

Caro prof. Coppi, il giudice non sarà più la stampella del pm

La riforma non va letta in termini soggettivistici, ma di funzioni processuali e di ordinamento giudiziario, sul presupposto che a funzioni diverse devono corrispondere carriere distinte

25 Febbraio 2026, 10:50

Caro prof. Coppi, il giudice non sarà più la stampella del pm

FRANCO COPPI, AVVOCATO

Nella campagna social-elettorale viene diffuso un video in cui il prof. Franco Coppi, dichiarando la sua contrarietà alla riforma, si interroga su quali vantaggi deriveranno dalla separazione. Domanda retorica, al punto che il prof. Coppi sfida i sostenitori del Sì ad indicare almeno quattro conseguenze dirette e positive della separazione. Il ragionamento si chiude con una sua testimonianza: «Nella mia carriera non mi è mai capitato di dover sospettare che un giudice sia entrato nell'aula d'udienza pensando di dar ragione al pm solo perché il pm era della sua stessa carriera … perché al fondo il vero problema è quello della onestà».

Da convinto sostenitore della riforma, mi sembra doveroso accettare la sfida lanciata dal prof. Coppi, sia per la sua autorevolezza sia per non lasciare dubbi sulla possibilità di indicare almeno quattro concreti vantaggi processuali derivanti dalla riforma.

La questione non può essere impostata in termini soggettivi di onestà intellettuale del giudice. Questo aspetto attiene all’imparzialità garantita dai rimedi della astensione e della ricusazione. Viene invece in rilievo un elemento strutturale del sistema, la terzietà del giudice intesa come distinzione ordinamentale fra chi esercita le funzioni di decisione e chi esercita le funzioni d’accusa. Si tratta del ribaltamento della logica unitaria e autoritaria espressa dall’ordinamento giudiziario del 1941 tuttora vigente.

La riforma, dunque, non va letta in termini soggettivistici, ma di funzioni processuali e di ordinamento giudiziario, sul presupposto che a funzioni diverse devono corrispondere carriere distinte. Posta questa premessa, vediamo quali sono le dirette ricadute nel processo della terzietà del giudice, quelle che giustamente interessano al prof. Coppi.

Nel quadro attuale, in cui convivono disarmonicamente le garanzie costituzionali del giusto processo, un rito penale originariamente accusatorio e l’unità ordinamentale della magistratura di ascendenza autoritaria e fascista, la pretesa punitiva statuale è ancora affidata a un corpo unico dei magistrati (l’autorità giudiziaria) che, pur nei rispettivi ruoli, solo formalmente distinti, hanno il compito comune di garantire che, nel corso dell’intero procedimento, siano compiuti tutti gli atti necessari per dimostrare la fondatezza dell’accusa.

Ecco, quindi, il primo vantaggio: il giudice terzo non sarà più onerato di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, non si sentirà responsabilizzato per il buon esito della pretesa punitiva, dovendo solo limitarsi ad assicurare il rispetto della legge. È la logica costituzionale del processo di parti in condizioni di parità dinanzi a un giudice arbitro e garante dei diritti, molto più obiettivo e distaccato dalla regiudicanda.

Già questa straordinaria rivoluzione culturale giustificherebbe ampiamente la riforma.

Oggi, invece, il giudice sente su di sé il peso di dover concorrere attivamente alla verifica dell’accusa, salvo arrendersi solo dopo aver dato fondo a tutte le risorse messe a disposizione del processo. Si spiegano, così, gli interventi d’ufficio per integrare le prove a carico, le supplenze rispetto agli errori o alle mancanze del pm e addirittura le indicazioni su come debba essere perfezionata l’imputazione. Un giudice che interviene a sostegno del pm per il perseguimento del fine punitivo comune, in quel concetto unitario e indistinto di autorità giudiziaria. Non è in discussione l’onestà del giudice, ma la funzione svolta nel processo.

Un domani, separato e terzo, il giudice non potrà più essere la stampella del pm, avendo solo il compito di far rispettare la legge processuale e di ius dicere, ed ecco almeno altri tre vantaggi concreti:

non dovrà disporre integrazioni d’ufficio di un quadro delle prove d’accusa carente, integrazioni che oggi avvengono nell’udienza preliminare (solo formalmente pro reo), nel giudizio abbreviato, nel dibattimento;

non dovrà più correggere l’imputazione sbagliata, concorrendo direttamente alla costruzione dell’accusa, come oggi avviene tanto all’udienza preliminare quanto all’udienza predibattimentale;

non dovrà più supplire alle mancanze del pm, ad esempio ammettendo d’ufficio i testimoni quando l’organo dell’accusa sia decaduto dal diritto alla prova.

In generale, il ruolo del giudice terzo non è quello di porre rimedio agli errori commessi dal pm, ma semmai di rilevarli e di far rispettare la legge processuale, dichiarando nullità, inutilizzabilità, decadenze ecc.

Un giudice garante della legalità processuale e dei diritti delle parti, non ingaggiato nella dimostrazione della colpevolezza, interessato solo a decidere sulla base di prove legittimamente acquisite nel corso di un giusto processo, convinto che la giustizia della decisione dipenda direttamente dalla giustizia del percorso seguito. Questo è il nuovo modello di giurisdizione che implica necessariamente la separazione delle carriere, ossia un giudice lontano dal pm nel processo, ma anche fuori dal processo quando si decidono le questioni relative alla sua vita professionale (doppio CSM), affrancato dal peso delle correnti (sorteggio) e liberato (Alta Corte) dal timore di una giurisdizione disciplinare governata da logiche di appartenenza.

Non so se questo nuovo giudice, rafforzato dalla terzietà, darà più spesso ragione alle tesi difensive del prof. Coppi, sicuramente sarà in grado di garantire a tutti i cittadini il giusto processo e una decisione più giusta.