Martedì 24 Febbraio 2026

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Il commento

Le azioni disciplinari e il rischio monarchia del guardasigilli. Quello che la riforma non dice...

L'articolo 107 della Costituzione continuerebbe a stabilire che "il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare"

24 Febbraio 2026, 11:31

Le azioni disciplinari e il rischio monarchia del guardasigilli. Quello che la riforma non dice...

ALBERTO CISTERNA, SOSTITUTO PROCURATORE CORTE DI CASSAZIONE

Dopo il richiamo all’ordine del Presidente della Repubblica - esplicitamente diretto alle “altre istituzioni” dello Stato - affinché si controllino i decibel dello scontro referendario e si tenga fuori dal calor bianco della battaglia il Csm, si è aperto uno spiraglio, forse breve, per tornare a discutere del merito della riforma costituzionale.

Si è detto, in modo convincente, che la legge Nordio non contenga nel suo dato testuale le stimmate di una soggezione della giurisdizione alla politica; che, anzi, quanto alla porzione di potere giudiziario più esposta ossia il pubblico ministero, uscirebbe esaltata l’autonomia e l’indipendenza della funzione requirente con la costituzione, addirittura, di un proprio Csm. Un vero e proprio quarto potere che si andrebbe ad allineare in posizione del tutto paritaria al potere giudicante rimesso, ovviamente, ai giudici.

In verità, a leggere e rileggere le disposizioni, approvate senza fiatare dalle Camere per ben quattro volte, il più malevole degli osservatori non coglie i segnali di un’eversione democratica. Eversione da intendere come profonda modifica del sistema vigente, non come atto di sovversione.

Perché non è ciò che contiene il testo scritto a rendere palese l’inghippo, ma è ciò che il testo non ha toccato e, anzi, ha lasciato immodificato nella Costituzione a suscitare una qualche preoccupazione. Insomma: per comprendere meglio il pasticcio occorre immaginarsi la Carta fondamentale per come sarebbe riscritta il 24 marzo, se vincesse il “si”, incastonando la riforma nelle trame già esistenti.

E qui, una norma – andata esente da qualunque modifica – balza subito agli occhi. L’articolo 107 della Costituzione continuerebbe a stabilire che “il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare ” e costui continuerebbe a essere l’unico soggetto che, secondo la Costituzione, potrebbe portare i magistrati requirenti e giudicanti innanzi all’Alta Corte disciplinare per rispondere dei loro illeciti.

Sia chiaro, la Costituzione “materiale”, vigente per effetto di una legge ordinaria di circa 70 anni or sono, ha visto riconosciuto anche al Procuratore generale della Cassazione il potere di iniziativa disciplinare e una norma approvata nel 2006 ha regolato minutamente i rapporti all’interno della diarchia disciplinare. Ma si tratta di norme ordinarie come tali esposte al vento del cambiamento e delle diverse maggioranze parlamentari e la riforma costituzionale – non a caso – prevede l’adozione, successivamente all’approvazione referendaria, di specifiche norme d’attuazione. Anzi, a dire il vero, la questione sta talmente a cuore del legislatore costituzionale che è stata trattata in ben 2 dei soli 8 articoli del testo sottoposto a referendum: l’articolo 4 sull’Alta Corte prevede che “La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio»; l’articolo 8 precisa che “le leggi … sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore”. Quindi un timing preciso, tanto è vero che le bozze dei provvedimenti sarebbero già pronte nei cassetti di via Arenula.

Quindi nessuna norma costituzionale garantisce che il ministro della Giustizia non avochi completamente a sé la funzione di promotore della giustizia disciplinare , esautorando la Procura generale della Cassazione da tale compito e avendo, tra l’altro, a disposizione l'argomento – come dire – particolarmente tenace per cui non è immaginabile che una parte processuale (il pm) possa condurre innanzi all’Alta Corte disciplinare un giudice.

La riforma ha minutamente regolato i compiti e la composizione dell’Alta Corte, ma si è purtroppo dimenticata di stabilire a chi competa l’azione disciplinare, che istruisca i procedimenti, che interroghi gli incolpati (ossia i magistrati), chi rappresenti l’accusa disciplinare nel giudizio innanzi all’Alta Corte, chi decida delle provvidenziali archiviazioni, chi debba impugnare in secondo grado un’eventuale assoluzione.

Certo resta intatto l’articolo 107 e, quindi, esiste un soggetto costituzionale qualificato (anzi forte, come ricorda il prof. Zagrebelsky, visto che è l’unico ministro a essere menzionato in Costituzione) che è in grado di colmare l’improvvida (o provvida per altri) lacuna. Può dotarsi di una propria struttura, rafforzando quella già esistente, e puntare a gestire “in proprio” i procedimenti disciplinari sia contro i pubblici ministeri che contro i giudici, riducendo a monarchia, la diarchia oggi esistente.

Ecco che il testo della riforma che non ha un codice “parlante” sul tema della soggezione alla politica della magistratura, di colpo diventa esplicito e rinviene nel “non detto” un preoccupante segnale d’allarme.

Qualcuno dirà che si troverà una soluzione; si dice che il presidente della Cassazione assumerà le vesti dell’inquisitore disciplinare per i giudici (così rendendo certo che le decisioni dell’Alta Corte non siano impugnabili a piazza Cavour malgrado l’articolo 111 della Costituzione) e il procuratore della Cassazione le conserverà per i pubblici ministeri.

Forse si. O forse no. Dipenderà dalla volontà politica del tempo; una riserva esclusiva in capo al ministro della Giustizia sarebbe la mera conferma dell’esistenza dell’articolo 107, ossia avrebbe già una totale copertura costituzionale, ma con una magistratura completamente esposta alle iniziative del Ministro e senza il filtro giurisdizionale che esercita la Procura generale in ogni fase sino, oggi, al ricorso contro le decisione della Sezione disciplinare del Csm innanzi alle Sezioni unite civili.

I procedimenti disciplinari, contrariamente che altrove nel comparto pubblico, sono temutissimi dai magistrati; finanche le assoluzioni possono essere adoperate per bloccare carriere e precludere valutazioni di professionalità; possono durare anche anni.

Difficile sostenere che il cavallo di Troia non sia stato portato dentro le mura della cittadella assediata, a dispetto di ogni buona intenzione e pur ottima volontà che, come si sa, lastricano le strade verso l’inferno.