Il commento
INGRESSI IN AULA MAGNA CORTE D’APPELLO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI MILANO 2026 TOGHE TOGA ROSSE ROSSA
Discettare di fino sui contenuti della riforma sottoposta al vaglio popolare è praticamente inutile ormai, vista l’aria che tira. A torto o a ragione la campagna referendaria ha assunto la postura di una consultazione sul governo Meloni e non c’è spazio per alambicchi e minutaglie tecniche.
C’è stato un tempo in cui bene avrebbe fatto l’Anm ad ascoltare il grido di dolore che si levava da tante Camere penali, soprattutto del Mezzogiorno, per troppe contiguità tra pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari nel disporre catture e intercettazioni che si spingeva, talvolta, sino a un impudico “copia e incolla” che muoveva dalle informative di polizia per travasarsi nelle ordinanze custodiali.
Che la separazione delle carriere fosse o sia la panacea dei tanti problemi che affliggono il processo penale era e resta, però, una insalubre illusione . Il fatto stesso che si porti a sostegno del progetto di riforma la necessità di dare attuazione al Codice Vassalli, entrato in vigore nel 1989, testimonia quale enorme ritardo si sia accumulato su questo versante e quanto le traiettorie del processo accusatorio siano state piegate e stravolte nel tempo in modo irrecuperabile. Uno stillicidio che ha fatto franare in parte il sistema voluto quasi 40 anni or sono.
La causa principale di questo fallimento delle garanzie di terzietà naturalmente implicite – e praticamente indefettibili – in qualunque modello processuale è da cercarsi probabilmente nelle periodiche emergenze criminali del paese .
Senza le stragi del 1992-1993, senza gli attacchi terroristici di matrice islamica di inizio millennio e oltre, senza la corruzione politica, il sistema non si sarebbe conformato a logiche di sicurezza e di prevenzione e la separazione della cultura investigativa da quella giudicante sarebbe avvenuta spontaneamente, come per un’osmosi inversa in cui l’acqua pura si separa naturalmente dai suoi residui.
Invece, tutto questo non è accaduto per ragioni che in questa sede non possono neppure essere evocate, ma che sono anche profondamente collegate al modo consequenziale con cui si sono costruite le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici, alla primazia delle strutture speciali, alla profonda comunione di intenti e di visioni che si è inevitabilmente generata tra la polizia giudiziaria e la magistratura inquirente specializzata.
Una prima conclusione.
Una tardiva separazione delle carriere richiederà un decennio circa per andare veramente a regime (ammesso che arrivi al 24 marzo), tenuto conto della quantità di adempimenti legislativi, organizzativi e logistici che sarebbero necessari, e non porterà in sé a occhio e croce alcun vantaggio sul versante delle garanzie dei cittadini, perché il processo penale andrebbe interamente riscritto e quell’osmosi abortita decenni or sono dovrebbe essere innescata ex novo con protocolli ampi, con cicli formativi lunghi, con aggiustamenti culturali complessi a fronte di orientamenti interpretativi forse irreversibili.
Se la separazione “di fatto” di pubblici ministeri e giudici non produce i risultati che i sostenitori del “si” auspicano, non si è ben capito come una separazione “di diritto” dovrebbe modificare il complesso delle convinzioni, presunzioni, precomprensioni che ci si duole regga una condivisa interpretazione degli indizi e delle prove penali tra gli uni e gli altri.
Quel che commentatori poco consapevoli degli arcana imperii della magistratura italiana stentano a comprendere è che non è stata l’unicità delle carriere a produrre le lamentate, malsane convergenze tra inquirenti e giudicanti, ma piuttosto l’unicità degli obiettivi da raggiungere che li ha tenuti insieme in quanto coprotagonisti di una difesa disperata di quella che un tempo si sarebbe definita la salute pubblica. Se si è tramesso alla giurisdizione tutta l’imperativo “salus rei publicae suprema lex esto" (Cicerone), è chiaro che questa direttrice ha generato solidali e comuni visioni dell’azione processuale intesa non più quale strumento asettico e neutrale per l’accertamento dei fatti, ma come una parte essenziale della protezione che lo Stato deve assicurare ai consociati.
Ora la crisi latente che intacca le fondamenta del fronte del “si” in questa temperie nasce dal fatto che di nuovo e malgrado tutto – a fronte di emergenze securitarie vere o presunte non importa – dalla politica provenga l’invocazione alle toghe di essere adesive e coerenti con l’intento repressivo, di non disertare la lotta alle nuove minacce che la gente avvertirebbe. Esattamente lo stessa schema che da oltre trent’anni ha visto la classe politica in difficoltà delegare alla magistratura di incaricarsi della “salvezza” della patria, offrendole il sostegno di mezzi di polizia altamente qualificati e di risorse quantitativamente illimitate (le indagini in Italia non hanno un budget).
E quindi. E quindi, in questo assetto della Repubblica, la questione non conosce soluzioni rapide e indolori. Stante, come dire provocatoriamente, il fastidioso e persistente principio della separazione dei poteri voluto dai costituenti o il governo si appropria direttamente dell’azione inquirente e si emancipa dall’autonomia e indipendenza dei pubblici ministeri per costruire un’immediata cinghia di trasmissione tra sicurezza e giustizia oppure deve farsi carico del fatto che tanto più innalza la soglia dell’allarme sociale di altrettanto incrementa il coefficiente di convergenza tra accusatori e giudici che – poi - può dispiegarsi o in favore delle politiche securitarie o addirittura in opposizione a esse (come accaduto sul versante dell'immigrazione).
Nel bene, sia chiaro, è accaduto con mafia, terrorismo e corruzione e sta accadendo da ultimo con il codice rosso, con centinaia di arresti e di condanna comminati per proteggere vittime inermi e con il pieno sostegno del paese.
Non è questo il punto. Occorre essere consapevoli che la magistratura tutta non viveva, e ancor più non vive, isolata dalle pulsioni e dalle pressioni del paese nel cui nome – si ricordi – esercita la giurisdizione; separarla è un artificio d’antan; roba obsoleta. Bisognerebbe forse puntare a una stabile formazione unica tra giudici, pubblici ministeri e avvocati, vista la crisi dei percorsi universitari. Una Scuola superiore di giustizia cui far accedere - dopo un’accurata selezione visti i numeri (si sarebbero oggi 110.000 avvocati penalisti in Italia stando a un recente articolo di stampa) – tutti i protagonisti del processo penale perché ne sia comune la formazione e la visione, nella distinzione degli obiettivi e delle deontologie. Invece, con la vittoria del “si”, avremo una Scuola superiore della magistratura inquirente e una Scuola superiore della magistratura giudicante.
Il processo penale, ancor di più se la riforma passa, è a un bivio: o viene decantato dalle scorie securitarie e liberato dalle pressioni emergenziali oppure è destinato a ripetere le medesime storture e deviazioni . Oggi il fronte del “si” non può aggirare questo problema e deve dire quali garanzie reali ci sono affinché dopodomani un pubblico ministero forte, ma isolato, non sia preda degli appetiti di chi governerà.