Il commento
La Lumia, presidente del Coa di Milano
Negli ultimi anni, la crisi di credibilità che ha investito il sistema di governo autonomo della magistratura non è stata alimentata da interventi esterni, ma da dinamiche interne divenute di dominio pubblico. Questo dato ha prodotto un effetto sistemico: l’indipendenza della magistratura, pur restando intatta sul piano formale, ha iniziato a essere percepita come esposta a logiche di appartenenza. In una democrazia costituzionale matura, la percezione è parte integrante della legittimazione.
Da questo punto di vista, la riforma costituzionale, oggetto del prossimo referendum, introduce il sorteggio come criterio di composizione dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura: l’intento non è ridurre l’autonomia della magistratura, ma restituirle equilibrio, sottraendola alla competizione interna permanente. È una scelta che mira a riportare il CSM nel suo alveo originario, quello delineato dall’art. 104 della Costituzione, come organo di garanzia e non come luogo di mediazione rappresentativa.
Se questa è la premessa, alcune provocazioni argomentative rischiano di alimentare messaggi non corretti nel dibattito pubblico.
Ricorre con frequenza, infatti, un’obiezione tanto immediata quanto fuorviante da parte di chi osteggia la riforma: «Se si introduce il sorteggio per il CSM, allora si dovrebbe applicare anche per il Sindaco o per il Parlamento». È una formula retoricamente suggestiva, ma giuridicamente inconsistente, perché opera una indebita assimilazione tra istituzioni che rispondono a funzioni e fondamenti costituzionali profondamente diversi.
È una logica fallace, in quanto fondata su un’equiparazione che ignora la natura degli organi richiamati. Parlamento ed enti locali sono, per definizione, organi di rappresentanza, perché traggono la propria legittimazione dal voto popolare e svolgono una funzione eminentemente politica: rappresentare interessi, orientamenti, visioni del corpo elettorale, assumendo decisioni che sono il risultato di una mediazione democratica.
Il principio elettivo, in questi casi, non è una modalità organizzativa contingente, ma l’essenza stessa dell’organo. Senza elezione non vi è rappresentanza; senza rappresentanza viene meno la legittimazione democratica. È per questo che l’idea del sorteggio per Parlamento o Sindaco costituisce un’assurdità istituzionale: non perché il sorteggio sia in sé incompatibile con la democrazia, ma perché lo sarebbe con la funzione rappresentativa di tali organi.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è tutt’altra cosa. Si tratta di un organo di alta amministrazione previsto dalla Costituzione, con la funzione di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Non rappresenta la categoria dei magistrati, né dovrebbe farlo. Non è organo associativo, non è sindacato, non è Ordine professionale. Ha una composizione mista (togati e laici), proprio perché non esprime un corpo, ma un equilibrio tra poteri.
Se si perde questa distinzione, si perde il senso della riforma. Il punto non è stabilire come “si eleggono le categorie”, ma come si garantiscono le funzioni. Il CSM non deve incarnare le opinioni della magistratura, ma preservarne l’indipendenza e l’autonomia anche dall’autoreferenzialità interna.
Il sorteggio non è un vezzo, ma una risposta necessaria a un problema che l’Italia conosce da anni: il correntismo. Un fenomeno nato come forma di pluralismo culturale e scivolato in un meccanismo di gestione delle carriere. Non è un giudizio morale: è un dato di realtà.
Che cosa fa il sorteggio? Rimuove l’incentivo alla (de)formazione di blocchi competitivi all’interno della magistratura e restituisce al CSM la sua funzione originaria: garantire, non rappresentare. È un modo per spezzare la dinamica della mediazione permanente tra correnti e riportare il sistema del governo autonomo nel campo delle garanzie costituzionali, non delle appartenenze.
La magistratura non è una categoria professionale qualunque: è un potere diffuso che esercita una funzione pubblica essenziale. La sua indipendenza non può essere assicurata da logiche interne di maggioranza, ma da equilibri che riducono il rischio delle coalizioni endogene: è esattamente questo slittamento concettuale che la riforma mira a contrastare.
Per questo, il sorteggio non è una negazione del merito (che si deve presumere per ogni magistrato), ma una tecnica di neutralizzazione degli incentivi distorsivi. Esso interviene non sulla qualità dei magistrati, che resta garantita dai requisiti di accesso e dalle verifiche di professionalità, ma sulla tecnica di selezione per un ruolo di garanzia.
A chi teme che il sorteggio svaluti il merito si potrebbe rispondere con una domanda altrettanto semplice: davvero si ritiene che non vi siano magistrati che, pur avendo la responsabilità di decidere sulla vita e sulla libertà personale dei cittadini, abbiano poi la capacità di svolgere le funzioni di componente del CSM, senza passare da una competizione associativa? Davvero non sarebbero in grado di esprimersi su assegnazioni, trasferimenti e valutazioni di professionalità dei loro colleghi? Se così fosse, sarebbe un problema ben più grave!
La verità è che la riforma non toglie nulla alla magistratura; toglie tanto alle correnti. E non per indebolire, ma per rafforzare. Perché l’indipendenza non è solo indipendenza dagli altri poteri, ma anche indipendenza interna, cioè libertà dai quei fenomeni di vicinanza ideologica, che trasformano il governo autonomo in una dialettica politica di rappresentanza.
Il referendum non chiede di scegliere tra magistratura forte o magistratura debole. Chiede se si voglia una magistratura più credibile e più terza, anche verso se stessa. Per questo il Sì non è un voto di parte. È un voto di coerenza istituzionale. Una giustizia che funzioni meglio, che sia percepita come più imparziale, più ordinata e meno condizionata da dinamiche interne, è un bene pubblico. Non per la politica. Per i cittadini.