Giovedì 05 Febbraio 2026

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Il commento

Caro dottor Cisterna, il securitarismo del governo non ha nulla a che vedere con il Sì alla riforma...

Dalle tesi di Cisterna all’indipendenza interna della magistratura: perché la riforma non minaccia la democrazia

05 Febbraio 2026, 09:06

Caro dottor Cisterna, il securitarismo del governo non ha nulla a che vedere con il Sì alla riforma...

Oliviero Mazza

Da tempo mi interrogo su quali siano, ammesso che esistano, le ragioni di opposizione alla riforma costituzionale della separazione delle carriere e devo confessare che nell’articolo apparso su queste colonne, a firma di Alberto Cisterna, stimato magistrato e uomo di grande spessore culturale, ho trovato le risposte che cercavo.

Secondo Cisterna, «nessuno può in buona fede dubitare che il testo della riforma non contenga, nel suo tenore letterale, un attacco diretto all’indipendenza e all’autonomia della magistratura ».

Finalmente si passa dagli slogan propagandistici ai contenuti e basta la semplice lettura dei nuovi art. 104 e 105 Cost. per rendersi conto che il testo approvato dal Parlamento non lede e non mette in pericolo le prerogative di autonomia e di indipendenza dell’intera magistratura. Rispetto ai manifesti di ANM il passo avanti nel confronto è evidente.

Bisognerebbe solo aggiungere che il pm si vede riconosciuta in piena titolarità la medesima garanzia costituzionale di autonomia e indipendenza da ogni altro potere dello Stato attribuita alla giurisdizione, mentre attualmente, è bene ricordarlo, la sua è una garanzia di luce riflessa rispetto a quella del giudice (art. 107 comma 4 Cost.).

Garantito il ruolo del pm, anche attraverso la scelta di non toccare il principio di obbligatorietà dell’azione penalela riforma separa nettamente la magistratura requirente da quella giudicante, attuando così i principi della terzietà del giudice e della parità tra le parti, già scritti nell’art. 111 Cost.

La separazione delle carriere non è altro che il completamento necessario di quel percorso iniziato con la riforma costituzionale del 1999, approvata pressoché all’unanimità dal Parlamento. Viene da chiedersi perché i timori per la tenuta democratica del sistema sorgano solo oggi e non siano stati espressi già 27 anni fa, quando il giusto processo ha imposto l’elementare distinzione dei ruoli di accusa e di decisione quale presupposto logico della parità fra le parti. Già allora l’architettura costituzionale del giusto processo aveva in nuce la separazione delle carriere.

Del resto, la storia ci insegna che la carriera unica è stata, nel nostro Paese, la proiezione ordinamentale e processuale dello Stato autoritario fascista, nonché il portato necessario di un processo inquisitorio, quello del 1930, che vedeva la piena commistione fra le funzioni requirenti e giudicanti. Spesso si dimentica che con la carriera unica dell’ordinamento Grandi, nel 1941, il pm era sottoposto all’esecutivo, a ulteriore dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, della infondatezza dell’equazione separazione uguale sottoposizione dell’organo dell’accusa alla volontà politica.

Torniamo però all’attualità. Non solo la riforma ribadisce autonomia e indipendenza del giudice, non solo attribuisce al pm in titolarità piena le stesse garanzie del giudice, ma addirittura assicura altri tre livelli di indipendenza della magistratura.

Quella del giudice dal pm, separati nel processo, ma anche nella gestione delle questioni attinenti alla loro vita professionale nei due distinti CSM, mentre attualmente, nella composizione unica, promozioni e trasferimenti di un giudice possono essere decisi da un pm e viceversa, con commistioni tanto evidenti quanto pericolose.

L’indipendenza dell’intera magistratura dal potere delle correnti, attraverso il sorteggio dei componenti dei nuovi consigli, superando quella distorta concezione di rappresentanza politica che non può riguardare un organo tecnico di alta amministrazione.

Infine, l’indipendenza da un potere disciplinare oggi gestito da un giudice politico, l’apposita sezione del CSM, nominato dalle correnti e inevitabilmente condizionato dall’anomalia per cui il giudice eletto si trova a giudicare il suo elettore compagno di corrente.

Questa è la riforma per l’indipendenza della magistratura che smantella le ultime incrostazioni di un sistema fascista fondato sul concetto indistinto di autorità giudiziaria, sistema che, per complesse ragioni storiche, si è trasferito dal fascismo alla Repubblica, come attesta la VII disposizione transitoria della Costituzione.

Difficile, quindi, anche solo pensare alla riforma come al primo passo verso un’involuzione illiberale del nostro Stato democratico. Tuttavia, come sottolinea Cisterna, questo è proprio il timore che costituisce l’unica dichiarata ragione di opposizione alla riforma.

Mi limito a rilevare solo le maggiori aporie dell’argomentazione. Anzitutto, la riforma va valutata per i suoi contenuti e non certo per i suoi proponenti. Se il Governo Meloni persegue politiche securitarie, tale indirizzo, peraltro comune a tutti i precedenti governi di ogni colore politico, è la risposta, culturalmente sbagliata, a un bisogno di sicurezza presente nella società, ma non ha nulla a che vedere con gli assetti del processo e della magistratura.

Anzi, la contraddizione fra le politiche securitarie (illiberali) e la separazione delle carriere (liberale) è così evidente che chi contrasta le prime deve solo rallegrarsi e sostenere la seconda, rara avis liberale in un programma politico di segno opposto. Non vedo alcuna contraddizione né provo imbarazzo nel censurare certe scelte operate sul piano penale securitario e nel plaudire fermamente e convintamente alla riforma costituzionale. Tenendo conto che la stessa maggioranza di governo ha anche promosso altre riforme liberali sul piano processuale in tema di libertà personale, intercettazioni, garanzie di libertà del difensore, impugnazioni.

Ma se anche la politica penale non fosse così differenziata fra diritto processuale e sostanziale, la ragione di un appoggio selettivo, che mi sembra condivisa anche da UCPI e da tutti i comitati civici per il sì, è evidente: approvare la riforma della separazione delle carriere non significa approvare in toto e acriticamente l’operato del Governo in tema di giustizia. I sospetti di collateralismo governativo non possono toccare gli avvocati penalisti italiani che da quarant’anni, di fronte a governi di ogni colore politico, sostengono la necessità di separare sul piano ordinamentale giudice e pm come unica strada per raggiungere un’effettiva parità fra le parti processuali.

Se, come sostiene Cisterna, la riforma dovesse mettere in moto un processo molto più ampio di riassetto della Repubblica, ciò non potrebbe che essere nella direzione di una sempre più netta separazione fra l’ordine giudiziario e il potere politico. Non vedo altri esiti possibili di una riforma in sé profondamente democratica e liberale.

I cittadini devono essere rassicurati che con la separazione delle carriere avranno un giudice terzo e, quindi, più indipendente, oltre a una magistratura complessivamente più libera, con evidenti ricadute in termini di qualità della giurisdizione e di riduzione degli errori giudiziari. Introdurre l’etica dell’indipendenza anche all’interno della magistratura non può che determinare un innalzamento della democrazia del nostro Paese.