Giovedì 05 Febbraio 2026

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L'intervento

Su donne e dissenso la norma sia efficace, non “suggestiva”

Si eviti la solita legge costruita con gli slogan, o il Parlamento lascerà di nuovo la decisione ai giudici: conta l'obiettivo, le parole sono uno strumento

05 Febbraio 2026, 08:53

Su donne e dissenso la norma sia efficace, non “suggestiva”

Giulia Bongiorno

Il dibattito parlamentare sulla riforma della violenza sessuale si è incanalato su un’alternativa solo apparente: consenso sì o consenso no. È una semplificazione che non aiuta a capire il problema e, soprattutto, non aiuta a scrivere buone leggi penali.

Nel diritto penale le parole non sono bandiere, ma strumenti. Parlare di “consenso libero e attuale” senza definirne confini, criteri di riconoscibilità e parametri di accertamento espone la norma a un ampliamento eccessivo dell’area del penalmente rilevante oppure ad applicazioni diseguali, affidate alla sensibilità del singolo giudice. In entrambi i casi, la legge rinuncia a fare il proprio mestiere e trasferisce sul processo ciò che avrebbe dovuto decidere prima.

È per questo che la mediazione emersa al Senato andrebbe letta per ciò che è: non una modifica dell’obiettivo politico, ma un cambio di tecnica legislativa. Ancorare la fattispecie alla mancanza di volontà della persona, valutata alla luce del contesto, degli atti a sorpresa e dell’impossibilità di esprimere dissenso, non significa arretrare sul piano della protezione delle vittime. Significa evitare che il processo penale diventi una ricostruzione retrospettiva di stati interiori all’esterno non chiari e identificabili.

Qui occorre essere netti. Dissenso e assenza di consenso coincidono sul piano sostanziale. Entrambi mirano a escludere ogni atto sessuale non voluto. La differenza non è nei valori, ma negli strumenti semantici scelti per rendere la norma più equilibrata rispetto agli altri interessi in gioco e meno affidata a valutazioni extra-normative.

Questo è il punto che il dibattito politico tende a rimuovere. La precisione non è un limite alla tutela penale. È una sua condizione essenziale. Una regola che incide sulla libertà è tanto più forte quanto più è chiara, verificabile, controllabile. Quando i suoi presupposti non sono riconoscibili, il diritto diventa fragile e aleatorio.

Da qui discende una distinzione che andrebbe tenuta ferma. Le scelte di politica legislativa riguardano il che cosa si vuole proteggere e spettano al Parlamento in via esclusiva. Le tecniche di politica legislativa riguardano il come si costruisce la norma e servono a rendere effettiva quella scelta. Confondere questi due piani significa spostare il confronto dal merito delle decisioni alla superficie del linguaggio.

Le polemiche che si concentrano sulle parole, quando quelle parole servono a perseguire meglio lo stesso obiettivo sostanziale, sono fuorvianti. Sono legittime solo se dichiarano apertamente una diversa opzione di valore. Non lo sono quando mascherano da critica tecnica ciò che è, in realtà, un dissenso politico non esplicitato.

Il problema, però, è più ampio e va oltre questa riforma. Da tempo il legislatore affronta nodi penali di grande rilevanza sociale lasciandosi condizionare da dinamiche comunicative e simboliche. Interviene a metà. Evita le definizioni. Lascia zone grigie. E così facendo consegna alla magistratura il compito di scrivere, caso per caso, le regole concrete.

Non è un’anomalia. È una conseguenza. Il protagonismo giudiziario nasce anche dalla difficoltà del Parlamento di assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte legislative, soprattutto quando riguardano concetti centrali per la convivenza sociale, come l’autodeterminazione delle scelte sessuali.

È qui che si misura la maturità di un sistema parlamentare. Non nella capacità di produrre slogan normativi, ma nella volontà di distinguere tra valori e strumenti, tra obiettivi e tecniche, tra politica e interpretazione. Quando questo confine si perde, la perdita di forza e autorevolezza è inevitabile.

Questa riforma è un banco di prova per il Parlamento. Non perché imponga una scelta simbolica, ma perché chiede al legislatore di fare ciò che gli spetta: governare il linguaggio della legge senza farsi fuorviare dal rumore del dibattito. Se non lo farà, continuerà a lamentare un protagonismo giudiziario che è, prima di tutto, il prodotto delle proprie rinunce.