Il commento
La carriera unica della magistratura nasce, nel nostro Paese, con l’avvento del fascismo. Il dato storico è fondamentale per comprendere la matrice culturale e ideologica dell’assetto ordinamentale unitario della magistratura, quello che si vorrebbe mantenere con il No al referendum e che rappresenta tuttora un’eccezione italiana nel quadro delle grandi democrazie occidentali che hanno accolto un sistema processuale penale accusatorio.
Il primo ordinamento giudiziario del neonato Regno d’Italia (regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626), modellato sull’ordinamento del Regno di Sardegna del 1859 che, a sua volta, si ispirava all’ordinamento napoleonico previsto dalla legge 20 aprile 1810, prevedeva, infatti, che le funzioni giudiziarie fossero affidate a un corpo di magistrati di carriera, nominati dall’esecutivo, ma dotati di uno status che ne garantiva l’indipendenza, inquadrati in carriere “parallele e distinte” di giudici e pubblici ministeri, con la previsione “eccezionale” del passaggio dall’una all’altra.
La strutturazione della magistratura nella carriera unica è, quindi, il frutto della ideologia fascista e della visione autoritaria del sistema penale fondato sui due codici del 1930, quello penale e quello di procedura penale, entrambi voluti dal Ministro Alfredo Rocco.
Sul versante processuale, l’autoritarismo penale si manifestava in un rito marcatamente inquisitorio, strumento volto alla più efficace repressione della delinquenza, che negava la presunzione d’innocenza, bollata come un’assurda e paradossale teoria escogitata dall’illuminismo francese.
Un processo che vedeva il giudice istruttore, ossia l’accusatore giudice, raccogliere le prove di colpevolezza necessarie per emettere la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio. L’imputato era così pregiudicato dalla decisione del giudice istruttore ed affrontava un dibattimento fondato sulle prove d’accusa raccolte nella fase istruttoria. Nel rito pretorile, poi, entrava in scena il giudice accusatore, in una perfetta commistione di funzioni d’accusa e di decisione che il regime considerava perfettamente fungibili.
L’architettura fascista della giustizia penale venne completata, nel 1941, con la riforma dell’ordinamento giudiziario.
L’idea di fondo era che la carriera unica di giudici e pubblici ministeri rappresentasse la soluzione migliore per realizzare quella indistinta e unitaria autorità giudiziaria incaricata di attuare l’interesse punitivo dello Stato. Lo Stato autoritario veniva così rappresentato, nella sua proiezione processuale, dall’autorità giudiziaria.
Vale la pena di riportare un passaggio della relazione accompagnatoria della riforma, scritta dall’allora Ministro di grazia e giustizia Dino Grandi: la scelta in favore dell’unità dell’organizzazione di giudici e pubblici ministeri risponde a “ragioni d’ordine politico in quanto [con la separazione] … si determinerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della Magistratura, in contrasto con la sostanziale unicità della funzione. Sono ragioni d’ordine pratico, sia perché la separazione importerebbe una inammissibile differenziazione nella progressione dei due ruoli, sia perché non potrebbe giovare ai fini di una specializzazione di funzioni e, quindi, ad una più perfetta formazione dell’abito e delle attitudini dei singoli magistrati”.
Nel pensiero di Grandi l’autorità giudiziaria, composta tanto da giudici quanto da pubblici ministeri, incarnava l’unitaria funzione statale di persecuzione penale che veniva affidata a due sotto funzioni di accusa e di decisione. La magistratura doveva essere unica e i magistrati dovevano condividere la stessa cultura della punizione.
C’è un’ultima considerazione di assoluto rilievo sull’ordinamento Grandi: pur nella unicità delle carriere, il pubblico ministero era sottoposto all’esecutivo. Ciò dimostra che non vi è storicamente un rapporto diretto fra unicità della magistratura ed indipendenza della stessa dal potere politico.
Caduto il regime fascista, l’ordinamento giudiziario rimase sostanzialmente immutato, fatta eccezione per i decreti che garantirono l’indipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e la necessità di un controllo giurisdizionale sull’archiviazione (D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287: D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). La VII disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilì che, “fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente”.
In quel delicato momento storico vennero inseriti nella Carta fondamentale solo i valori da proteggere, il diritto di difesa, la presunzione d’innocenza, la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza delle comunicazioni, solo per citarne alcuni, senza però delineare con precisione un nuovo sistema processuale e una nuova organizzazione della magistratura.
Il completo superamento del retaggio della concezione autoritaria del processo penale e del ruolo dei suoi protagonisti si realizzò con la riforma del 1989, quando il nuovo codice di procedura penale, ispirato al modello accusatorio, firmato dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli e scritto dalla Commissione presieduta da Gian Domenico Pisapia, sostituì il codice Rocco.
La riforma processuale, tuttavia, non fu accompagnata da quella ordinamentale e questa scelta, come vedremo imposta dalla magistratura, rappresentò il difetto congenito della svolta accusatoria.
Secondo Vassalli, la separazione funzionale, connaturata al modello accusatorio, e la separazione ordinamentale sono vasi comunicanti: “Parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”.
Il mancato adeguamento dell’ordinamento giudiziario viene spiegato dallo stesso Vassalli con le resistenze della magistratura, da sempre marcatamente conservatrice sul punto (“quello che la magistratura ha conquistato, non lo molla più”) e con l’avvertimento che “la magistratura ha un potere enorme … lo ha sul potere legislativo … è il più grande gruppo di pressione, è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia … in quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo”.
La debolezza strutturale del processo accusatorio, non accompagnato da un diverso ordine giudiziario, era inevitabilmente destinata a crollare sotto i colpi di chi non ha mai accettato un processo penale democratico ispirato ai valori costituzionali, orfano inconsolabile del modello inquisitorio. Pietro Nuvolone per primo, e poi Massimo Nobili, lo avevano predetto: “molti hanno il cosiddetto processo accusatorio sul labbro, ma il processo inquisitorio nel cuore”.
La ferma convinzione di Vassalli, per cui il giusto processo accusatorio non può prescindere dalla separazione delle carriere, ha trovato conferma nella riforma costituzionale del 1999. Da allora, l’art. 111 Cost. impone che il giusto processo si svolga “nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
L’attuale riforma costituzionale si pone in linea di continuità con quella del 1999, dando attuazione, sul piano ordinamentale, al concetto di terzietà del giudice che sta al cuore del giusto processo.
Il breve excursus storico dimostra come vi sia una perfetta specularità fra modelli processuali e assetti della magistratura.
Nel sistema inquisitorio, per intenderci quello di ispirazione autoritaria che fa prevalere l’interesse punitivo dello Stato rispetto ai diritti dei cittadini, giudice e pubblico ministero compongono la medesima autorità giudiziaria e sono chiamati a cooperare fra loro nel dimostrare la fondatezza dell’accusa.
Il giusto processo accusatorio, ossia l’unico modello processuale costituzionalmente ammissibile, richiede, invece, un giudice terzo che, come ha ricordato di recente la Corte costituzionale (sent. n. 91 del 2023), risponda a quel “carattere di "terzietà" che connota nell'essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio”.
Nel giusto processo, a funzioni distinte, di accusa e di decisione, devono corrispondere posizioni ordinamentali distinte.
La storia delle riforme, i principi costituzionali e i modelli processuali non lasciano dubbi sulla necessità che la piena attuazione della Costituzione passi attraverso il superamento del concetto indistinto di autorità giudiziaria. Finché la parte pubblica condividerà con il giudice il medesimo ordinamento, il giudice non sarà terzo e le parti non saranno in condizioni di parità.
C’è un filo rosso che lega l’opzione accusatoria, il rafforzamento della stessa mediante l’inserimento in Costituzione dei principi del giusto processo e l’attuale proposta che separa le carriere di giudice e pubblico ministero. Chi si oppone al completamento di questo lungo e complesso percorso riformista non crede nei valori consacrati dalla nostra Costituzione ed è animato da una visione del processo penale che potremmo definire, senza iperboli, l’inconscio inquisitorio.