Crans Montana
La tragedia di Crans-Montana ha lasciato una ferita profonda nell’opinione pubblica. A rendere il caso ancora più dirompente è stata la decisione dei giudici svizzeri di rimettere in libertà i coniugi indagati per l’accaduto previo pagamento di una cauzione.
La cauzione non è una valutazione sulla gravità del fatto, né tantomeno una forma di indulgenza verso chi è accusato di responsabilità gravissime. È una misura cautelare personale, alternativa alla detenzione preventiva, che opera su un piano diverso da quello dell’accertamento della colpa.
Nel sistema svizzero la cauzione è uno strumento centrale. Il giudice nel commisurarla compie una valutazione concreta e individualizzata: pericolo di fuga, gravità delle imputazioni, radicamento sul territorio e condizioni economiche dell’indagato. L’importo non ha funzione punitiva né simbolica, ma deve essere tale da rendere irrazionale la fuga senza trasformarsi in una pena anticipata. Se le prescrizioni sono rispettate, la somma viene poi restituita al termine del procedimento o con la cessazione delle esigenze cautelari.
Nel nostro ordinamento la cauzione esiste, ma è marginale. Di fronte a fatti di enorme allarme sociale, come una tragedia con più vittime, la risposta cautelare dei giudici tende automaticamente verso la custodia in carcere, spesso giustificata richiamando la gravità del reato o l’emozione collettiva. Eppure la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo ricordano che la gravità del fatto non può, da sola, legittimare la detenzione preventiva. L’articolo 13 della Costituzione impone che la libertà personale sia compressa solo quando strettamente necessario, mentre l’articolo 27 vieta ogni anticipazione della pena. La giurisprudenza della Corte EDU ha precisato che la custodia cautelare deve essere sorretta da motivazioni concrete, attuali e individualizzate. Il pericolo di fuga non si presume, ma si dimostra. E la cauzione, quando adeguatamente calibrata, è indicata come misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari senza ricorrere al carcere.
La tragedia di Crans-Montana mostra con crudezza uno scollamento che il diritto penale conosce bene ma che raramente viene ammesso: quello tra la giustizia dei principi e il sentimento collettivo. Di fronte a giovani morti e a un dolore irreparabile, la libertà – anche quando giuridicamente fondata – diventa intollerabile sul piano emotivo. E la cauzione, più di ogni altra misura, rivela questa frattura.
Sul piano costituzionale una cauzione commisurata alle condizioni economiche dell’indagato è spesso più rispettosa dei diritti fondamentali di una detenzione cautelare automatica. Sul piano morale, però, essa appare come una libertà monetizzata, soprattutto quando chi paga può permetterselo. È una tensione ben nota anche nell'ordinamento statunitense, dove la cauzione monetaria è sempre più contestata perché produce effetti selettivi incompatibili con il principio di uguaglianza.
Il problema nasce quando, per colmare questa distanza, si ricorre al carcere preventivo come risposta simbolica, più utile a rassicurare l’opinione pubblica che a garantire il processo. Un rischio ben noto al sistema italiano, dove la custodia cautelare è spesso diventata la misura ordinaria, una sorta di anestetico sociale: si imprigiona subito, così si soddisfa immediatamente il desiderio collettivo di giustizia, che non è disposto ad attendere l'esito del processo.
Ma uno Stato di diritto non si misura sulla capacità di assecondare l’emozione collettiva, ma sulla tenuta dei suoi principi proprio quando questi risultano impopolari. Confondere la cautela con la punizione significa trasformare la detenzione preventiva in una pena anticipata, tradendo tanto i principi costituzionali quanto l’idea stessa di giustizia. Il dilemma è se volere una giustizia fedele ai propri principi anche quando sono impopolari, o una giustizia che anticipa la pena per rispondere al sentimento collettivo.