L'intervento
Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento
Il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, immigrazione e funzionalità delle Forze di polizia si inserisce in una fase storica in cui il tema della sicurezza non può più essere relegato a una dimensione emergenziale o retorica, ma si impone come questione strutturale di tenuta del patto sociale. I numerosi episodi di violenza urbana, rapine, aggressioni e danneggiamenti, e da ultimo, ahimè, anche di omicidio – spesso commessi da gruppi di giovanissimi, talvolta armati di coltelli o altri strumenti atti ad offendere – hanno inciso profondamente sulla percezione collettiva di sicurezza e sulla fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di presidiare il territorio.
Da un punto di vista costituzionale, la sicurezza non è un valore antagonista alle libertà fondamentali, ma ne costituisce una condizione di esercizio. L’articolo 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, ma presuppone un contesto di convivenza ordinata; l’articolo 3 impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, tra i quali rientra certamente la paura diffusa e l’insicurezza quotidiana; l’articolo 16 garantisce la libertà di circolazione, ma “salvo limitazioni di legge per motivi di sanità o sicurezza”. È in questo spazio di bilanciamento che si colloca l’intervento legislativo che si vuole commentare.
Il provvedimento, nel suo complesso, mira a rafforzare il controllo pubblico del territorio , a rendere più incisiva la prevenzione e a colmare quelle zone grigie in cui la risposta ordinamentale era divenuta inefficace o simbolica. La reintroduzione della procedibilità d’ufficio per taluni furti aggravati, l’inasprimento delle pene per il furto in abitazione, l’estensione dell’arresto in flagranza differita, il rafforzamento dei divieti di accesso alle aree urbane e le nuove fattispecie di reato legate alla fuga all’alt delle Forze di polizia rispondono a un’esigenza chiara: ristabilire la certezza della risposta dello Stato di fronte a condotte che, se tollerate o minimizzate, finiscono per normalizzare l’illegalità. Certo taluni potrebbero parlare, a fronte di tali misure di retorica securitaria, tuttavia ritengo invece che si possa parlare di un effetto deterrente, laddove la reintroduzione della procedibilità d’ufficio permette l’azione penale anche in mancanza dell’assenso della persona offesa.
In questa prospettiva, il ddl non sembra muoversi esclusivamente lungo una linea repressiva, ma tenta di ricostruire un ecosistema di sicurezza, in cui prevenzione, deterrenza e intervento tempestivo concorrono a evitare l’escalation della violenza. La sicurezza, così intesa, diviene uno strumento di coesione sociale e non di contrapposizione.
Criminalità minorile e mutamento del paradigma. È tuttavia nel campo della criminalità minorile , campo che ,ovviamente, ritengo di maggiore mia competenza, che il ddl assume un rilievo particolare e, per certi versi, innovativo. I fatti di cronaca degli ultimi tempi – aggressioni con coltelli tra adolescenti, rapine di gruppo ai danni di coetanei o adulti, risse violente in stazioni, centri commerciali e contesti scolastici – mostrano come una parte della devianza giovanile abbia perso il carattere episodico e impulsivo per assumere forme più strutturate, emulative e identitarie.
Dal punto di vista psicologico, tali comportamenti sono spesso alimentati da dinamiche di gruppo, dalla ricerca di riconoscimento, dalla desensibilizzazione alla violenza e da un senso di impunità percepita. Quando il confine tra lecito e illecito si fa labile e la reazione istituzionale appare tardiva o inefficace, il comportamento antisociale tende a rafforzarsi, divenendo parte dell’identità del minore. È su questo terreno che il legislatore sceglie di intervenire anticipando la soglia di attenzione e rafforzando gli strumenti di prevenzione.
L’ammonimento del Questore e l’intervento precoce. L’ampliamento dell’ammonimento del Questore ai minori tra i 12 e i 14 anni, anche per reati quali lesioni, rissa, violenza privata e minaccia commessi con armi o strumenti atti ad offendere, rappresenta un tentativo di interrompere precocemente la traiettoria deviante, una sorta di “tappa di riflessione per il minore”, un limite che, se valicato, apre le porte del circuito penale. L’ammonimento, infatti, pur non essendo una sanzione penale, ha un forte valore simbolico e psicologico: segnala al minore che il comportamento è osservato, qualificato come grave e non tollerato.
Dal punto di vista giuridico, si tratta di uno strumento amministrativo che anticipa l’intervento dello Stato senza ricorrere immediatamente alla giurisdizione penale; sul piano psicologico ciò può costituire un momento di rottura rispetto alla spirale di emulazione e di appartenenza al gruppo deviante. Il rischio, tuttavia, è che tale strumento venga utilizzato in modo automatico, senza un reale accompagnamento educativo, ed è questa la vera sfida: intervenire con tale provvedimento nell’immediato, come pars destruens, al quale tuttavia andrebbe aggiunta una pars costruens, che sarebbe rappresentata dall’ azione sul piano educativo.
La responsabilizzazione della famiglia. La previsione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale segna un passaggio culturalmente significativo, una sorta di quantificazione edittale della “culpa in educando”. Il legislatore riconosce che la devianza minorile non è mai un fenomeno isolato, ma si inscrive in un contesto relazionale e familiare.
La sanzione non mira tanto a punire, quanto a riattivare il ruolo educativo della famiglia, spesso indebolito o delegato integralmente ad altre istituzioni, in primis la scuola, la quale sta facendo ciò che può con i limiti e le risorse che ha. Sotto il profilo critico, resta il rischio di colpire famiglie già fragili o marginalizzate; tuttavia, il messaggio sotteso è chiaro: la prevenzione della violenza giovanile è una responsabilità condivisa, non delegabile esclusivamente alle istituzioni.
Coltelli, armi improprie e superamento della soglia di tolleranza. Uno dei punti più rilevanti del disegno di legge è il superamento della natura contravvenzionale del porto di coltelli e strumenti atti ad offendere. Gli episodi di cronaca mostrano come il coltello sia divenuto, per molti adolescenti, un oggetto di uso quasi ordinario, caricato di un valore simbolico di potere e controllo . Consentire l’arresto facoltativo – mai obbligatorio, va ribadito , nel contesto minorile – in flagranza, e l’applicazione di misure cautelari anche nei confronti dei minorenni, risponde all’esigenza di segnare un confine netto. Sul piano psicologico, la percezione di una risposta immediata e concreta può avere un effetto deterrente maggiore rispetto a sanzioni lontane nel tempo e poco comprensibili per il minore.
Prevenzione primaria: il divieto di vendita ai minori. Sono poi pienamente d’accordo con il divieto di vendita ai minorenni di strumenti da punta e taglio, anche attraverso piattaforme online. Tale provvedimento interviene sulla fase antecedente alla condotta illecita e mira a prevenirla. È una misura di prevenzione primaria che riconosce come l’accessibilità agli strumenti di offesa sia un fattore decisivo nell’escalation della violenza giovanile. Rimane la difficoltà di effettiva realizzazione pratica di tale misura, tenendo comunque presente che un coltello da cucina si trova in ogni casa….
Valutazione conclusiva.
Ritengo quindi che, nel loro complesso, le misure contenute nel presente disegno di legge delineino un cambio di passo nella gestione della sicurezza sociale e, in particolare, della criminalità minorile. Pur presentando profili di criticità – soprattutto in relazione al rischio di compressione delle garanzie e di stigmatizzazione dei minori e nella realizzazione pratica di alcuni provvedimenti previsti–,l’impianto appare sostanzialmente orientato alla tutela del patto sociale cristallizzato nella nostra Costituzione.
In un contesto in cui l’insicurezza rischia di alimentare la sfiducia nelle istituzioni e la tentazione dell’autotutela, il rafforzamento del presidio pubblico del territorio e l’intervento precoce sulle condotte devianti possono rappresentare non una deriva securitaria, ma un atto di responsabilità dello Stato oramai non più rinviabile. La condizione essenziale resta quella di un’applicazione proporzionata, integrata con politiche educative e sociali di rete, affinché la sicurezza non diventi repressione cieca, ma strumento di coesione e di futuro.