Domenica 25 Gennaio 2026

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La replica

Caro Barbera, il processo accusatorio non impone di separare le carriere

La Corte chiarì che, nel processo penale, il contraddittorio tra parte contrapposte garantisce la ricerca della verità

22 Gennaio 2026, 09:42

Caro Barbera, il processo accusatorio non impone di separare le carriere

Augusto Barbera

Ho sempre annoverato Augusto Barbera tra i Maestri che vanno ascoltati. E proprio per questo sono stupito che Egli si accodi all’assunto per cui la “separazione delle carriere” di pm e giudici sarebbe un’implicazione necessaria del “processo penale accusatorio”, per inciso caldeggiato in Italia da Pisapia assai prima che da Vassalli.

La separazione delle carriere nel processo accusatorio può essere utile nel senso di limitare anche drasticamente i passaggi tra la funzione giudicante e quella requirente o viceversa, per evitare l’instaurarsi di un rapporto di malintesa colleganza tra giudici e pm. Ma sarebbe invece inaccettabile, e comunque del tutto sconnesso dal carattere accusatorio del processo, lo spingersi oltre questo, sino a postulare tra le carriere una “distinzione”, e quindi un’intrinseca differenziazione di statuto personale, tra giudici e pm, oltretutto indeterminata e rimessa alla discrezione della legge ordinaria, come postula la legge di riforma costituzionale.

Il processo accusatorio è un processo di parti, le quali debbono essere tutte dotate di “parità di armi” per difendere le proprie ragioni (art. 111 Cost.). Ciò peraltro non toglie che, anche nella sua struttura accusatoria, il processo penale mantenga un oggetto sottratto alla disponibilità delle parti, le quali non dovrebbero avere specifici interessi da tutelare come esclusivamente propri, ma debbono rendersi invece compartecipi della corretta tutela di un interesse oggettivo dell’ordinamento, com’è quello di punire i colpevoli e assolvere gli innocenti.

La Corte costituzionale ce lo ha ricordato, ad esempio, per salvare l’istituto della difesa d’ufficio, tra l’altro in un frangente drammatico, in cui imputati autoqualificantisi come terroristi minacciavano di morte qualunque avvocato avesse assunto la loro difesa. In quel frangente, la Corte chiarì che, nel processo penale, il contraddittorio tra parti contrapposte garantisce essenzialmente l’interesse, riconducibile all’intero ordinamento, alla ricerca della verità. E questo principio vale tanto per i difensori delle parti private quanto per il Pm. Dal che viene l’importanza che i magistrati requirenti abbiano una posizione non differente da quella dei magistrati giudicanti quanto all’indipendenza e autonomia, anche per statuto personale. Sino al punto di prevedere, come oggi si prevede, che in funzione dell’interesse obiettivo alla verità processuale, il pm non debba esimersi dal concorrere alla prova dell’innocenza dell’imputato, ove essa possa essere ritenuta.

Quanto poi all’invadenza del campo politico da parte del potere giudiziario, che sotto traccia è l’argomento centrale di Barbera per avallare la riforma, francamente Barbera, quando si avventura nei ricordi, si dimentica di tante (troppe) cose di recente accadute: dalla folla di ministri e parlamentari della maggioranza che assiedano un Tribunale che deve pronunciarsi sulla responsabilità penale di uno di loro, al ministro della Giustizia che in Parlamento si arroga di inficiare gli atti di una Corte internazionale tesi a reprimere uccisioni e torture, passando per l’intimidazione dei giudici in materia di immigrazione, minacciando giudizi disciplinari per l’uso di criteri di giudizio successivamente confermati dalla Corte di giustizia europea. Fatti che vanno molto oltre la decenza e che la dicono lunga su chi sia ad invadere il campo altrui nei rapporti tra giurisdizione e politica.