Martedì 20 Gennaio 2026

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Caro Barbero, mi spiace ma fai solo da megafono alle falsità propinate dalla campagna del No

Il professor Mazza smonta punto per punto le tesi con cui lo storico e divulgatore ha annunciato la propria adesione allo schieramento anti-riforma

19 Gennaio 2026, 18:51

Barbero

Per una volta, stranamente, mi trovo d’accordo con Antonio Di Pietro: il professor Barbero, storico e oggi divulgatore, non ha studiato il testo della riforma, come afferma di aver fatto, ma si è fidato di quello che ha letto, scendendo dal treno, nel manifesto “pubblicitario” di Anm. Non riesco, altrimenti, a spiegarmi la disinformazione che trasferisce ai suoi affezionati ascoltatori nel video messaggio trasmesso in rete.

Basterebbe la battuta di Di Pietro per liquidare la questione, se non fosse che Barbero gode di una certa credibilità fra il suo pubblico e, proprio per questa ragione, è opportuno contestarne punto per punto le affermazioni sul piano tecnico, guardando ai contenuti della riforma e lasciando da parte la propaganda del “procurato allarme”.

Secondo Barbero, la separazione “c’è già”, ma il nostro ordinamento giudiziario dice esattamente il contrario, ossia che l’ordine giudiziario si fonda sulla carriera unica dei magistrati. Mi sarei aspettato che, da storico, ricordasse l’origine fascista della carriera unica, voluta dal ministro Grandi nel 1941: avrebbe potuto spiegare che l’unità dei magistrati è nata in un sistema autoritario di giustizia penale in cui accusatore e giudice, quali componenti della medesima autorità giudiziaria, erano chiamati ad adempiere alla identica funzione statale di attuazione dell’interesse punitivo.

Il concetto di base era chiaro, a funzioni uguali doveva corrispondere un medesimo ordinamento. Peraltro, in quel sistema la carriera unica non impediva, e anzi favoriva, il controllo politico della magistratura. La riforma supera questa visione autoritaria e opera una rivoluzione culturale che distingue le carriere in funzione della distinzione dei ruoli: il giudice non deve cooperare con il pubblico ministero nella dimostrazione della colpevolezza dell’imputato, ma è chiamato solo a giudicare, senza condizionamenti e con pari diffidenza rispetto tanto alle tesi d’accusa quanto a quelle di difesa.

Per Barbero, al centro della riforma c’è la distruzione del Csm, così come era stato voluto dall’Assemblea costituente. Per uno storico è grave dimenticare quanto sia lontano dal modello originario il Csm creato dalla degenerazione correntizia svelata nel caso Palamara. La riforma, semmai, intende “distruggere” il Csm di Palamara, non certo l’idea dell’organo tecnico di governo autonomo della magistratura, ma non di auto governo, come invece afferma lo stesso Barbero. Non è una svista lessicale, sono concetti molto diversi fra loro: la magistratura non si governa da sola, ma in modo autonomo.

E veniamo alla giustizia disciplinare. Barbero finalmente si ricorda del regime fascista, sottolineando come al tempo la “politica sorvegliava la magistratura”. Vero, ma dimentica di dire che la Costituzione, fin dal 1948, assegna al ministro della Giustizia il potere d’iniziativa disciplinare (art. 107 comma 2 Cost., non toccato dalla riforma). Ciò significa che anche in democrazia la politica ha il compito di “sorvegliare” la magistratura e, nel caso in cui commetta illeciti, di promuovere l’azione disciplinare.

Barbero, dopo qualche iniziale incertezza, rompe gli argini e si lascia andare alla pura propaganda da manifesto Anm, sostenendo che “il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal Governo”. Peccato che non vi sia una sola disposizione costituzionale che sottometta la magistratura al volere dell’esecutivo; al contrario, l’art. 104 Cost. riformato ribadisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Se fossi nel Comitato del Sì farei affiggere in tutte le stazioni d’Italia un manifesto che riporti solo il testo del nuovo art. 104 Cost. a caratteri cubitali e ne regalerei una copia a Barbero, quale promemoria.

Si passa poi alla composizione del Csm, sottolineando che la maggioranza è oggi rappresentata da magistrati, mentre la riforma cambierebbe gli assetti, indebolendo la componente togata. In realtà, i due nuovi Csm mantengono esattamente le stesse proporzioni del vecchio, assicurando la netta prevalenza (due terzi) dei magistrati. Ancor più garantita l’Alta Corte disciplinare, in una composizione di 9 togati, 3 nominati dal Presidente della Repubblica, organo non certo governativo, e solo 3 sorteggiati in una lista predisposta dal Parlamento. Dunque, se la matematica non è un’opinione, la politica è sconfitta 12 a 3.

Finalmente, dopo tante falsità, absit iniuria verbis, ma non saprei come definirle diversamente, si arriva al punto dolente: il sorteggio, o per usare le parole di Barbero “i membri togati sono tirati a sorte, una misura pazzesca”. Secondo lo storico, tre nuovi organi con magistrati “tirati a sorte” sarebbero organismi dove la componente politica avrà un peso superiore, “dove il governo potrà dare ordini ai magistrati”. Sfugge a ogni forma di umana comprensione il nesso fra il sorteggio dei togati e la possibilità che la minoranza di nomina “governativa”, in realtà di designazione parlamentare e poi sorteggiata, possa dare ordini alla maggioranza dei magistrati.

La verità, ovviamente taciuta, è che il sorteggio non piace perché disarticola il sistema correntizio che storicamente, e qui Barbero dovrebbe insegnarci qualcosa, si è mosso come una lobby di potere interna alla magistratura, una lobby politica che ha minato dall’interno l’indipendenza dell’intero ordine giudiziario. Il prof. Barbero, in conclusione, ritiene che possa aver senso spiegare pubblicamente le ragioni per cui voterà No. Sono finalmente d’accordo con lui, questi pseudo argomenti, in realtà pura propaganda politica, confermano che non vi sono ragioni per non appoggiare convintamente la riforma.