Dietro le sbarre
Baby Gang
Baby Gang finisce in sorveglianza particolare per sei mesi nel carcere di Busto Arsizio. Il provvedimento è stato disposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che descrive il trapper, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, come un soggetto «tendente alla violenza, turbolento e refrattario alla disciplina», capace di esercitare una forte influenza sugli altri detenuti, che lo riconoscerebbero come una figura «carismatica» e di «guida».
Alla base della decisione ci sarebbe, secondo il Dap, non solo il profilo comportamentale del 24enne di Lecco, ma anche il modo in cui si relazionerebbe con la polizia penitenziaria, con atteggiamenti definiti «arroganti e minacciosi». Un quadro che ha portato l’amministrazione a introdurre un regime più rigido, già contestato dalla difesa con un reclamo depositato al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Baby Gang è detenuto a Busto Arsizio dopo l’arresto eseguito a marzo nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco per armi clandestine e ricettazione. Con un atto firmato il primo aprile dal vice capo del Dap, Massimo Parisi, al trapper è stato applicato il regime di sorveglianza particolare per sei mesi.
Nel provvedimento si evidenzia il rischio che il cantante possa estendere la propria influenza sugli altri detenuti anche all’interno dell’istituto penitenziario. Secondo l’amministrazione, il suo profilo personale e il riconoscimento che riceverebbe dagli altri reclusi giustificherebbero una misura rafforzata sul piano del controllo interno.
Il regime deciso dal Dap comporta una serie di restrizioni molto rilevanti. Baby Gang verrà assegnato a una cella singola e avrà limiti stringenti anche sugli oggetti consentiti all’interno dello spazio detentivo.
Nel dettaglio, gli sarà vietato il fornellino individuale autoalimentato, così come armadi, specchi e televisore. Potrà invece tenere con sé la radio portatile, il letto e un tavolo con sgabello. Non potrà inoltre partecipare al sorteggio mensile per l’individuazione dei detenuti destinati alla preparazione del vitto, al servizio di biblioteca e alle altre attività culturali e sportive.
Le restrizioni riguardano anche il tempo trascorso fuori dalla cella e il possibile coinvolgimento nelle attività trattamentali. Il provvedimento stabilisce infatti che il trapper non potrà prendere parte ai corsi scolastici e professionali.
Anche la permanenza all’aperto subisce una riduzione netta: non potrà superare le due ore al giorno. È uno degli elementi più pesanti del nuovo regime, perché incide direttamente sulla quotidianità detentiva e sulle possibilità di partecipazione alla vita interna del carcere.
Secondo quanto emerge, la decisione dell’amministrazione penitenziaria si fonda su «episodi di particolare gravità» che avrebbero coinvolto Baby Gang durante precedenti periodi di detenzione. Fatti che, nella ricostruzione del Dap, avrebbero messo in pericolo l’«incolumità» di altri detenuti.
Tra gli elementi richiamati ci sarebbero anche fotografie e video che ritrarrebbero il trapper in carcere e che sarebbero stati individuati sui social media dalla polizia penitenziaria. È anche su questo materiale che il Dap avrebbe costruito parte del proprio giudizio sulla necessità di una sorveglianza rafforzata.
Contro il provvedimento è già intervenuto il legale del trapper, l’avvocato Niccolò Vecchioni, che ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Milano chiedendone l’annullamento. La linea difensiva contesta in modo diretto sia l’impianto generale della decisione sia alcuni degli episodi posti a fondamento della misura.
Nel ricorso, il difensore osserva che non viene precisata la data di pubblicazione dei contenuti social, né il profilo sul quale sarebbero comparsi. Inoltre, non sarebbe chiarito chi abbia realizzato le immagini e, soprattutto, chi le abbia diffuse. Sono passaggi che la difesa considera essenziali per valutare la reale consistenza degli elementi utilizzati dall’amministrazione.
Il reclamo si concentra anche su due episodi indicati dal Dap, un’«aggressione» e un «oltraggio» risalenti rispettivamente al 18 settembre e al 29 settembre 2025. Secondo il legale, si tratta di fatti ormai lontani nel tempo e per i quali sarebbero già stati attivati all’epoca gli strumenti disciplinari previsti.
Per questo la difesa sostiene che il regime di sorveglianza particolare non possa essere utilizzato come uno strumento ulteriore di aggravamento disciplinare, soprattutto in assenza di un «concreto e attuale pericolo per la sicurezza dell’istituto» penitenziario. È questo il punto più forte del ricorso: la misura, secondo l’avvocato, non sarebbe sorretta da un’attualità del rischio tale da giustificarne l’applicazione.
La vicenda passa adesso al vaglio del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dovrà valutare la legittimità del provvedimento adottato dal Dap e le contestazioni mosse dalla difesa.