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Le motivazioni

Affettività in cella, stop ai divieti basati solo sul passato

Per la Cassazione conta soltanto il comportamento dentro le mura, non la storia criminale del condannato

03 Aprile 2026, 09:36

Affettività in cella, stop ai divieti basati solo sul passato

Ci è voluta una lunga battaglia legale, portata avanti dall’avvocata Pina Di Credico del foro di Reggio Emilia, per arrivare a una sentenza che mette ordine su uno dei punti più controversi nati dopo la pronuncia della Corte costituzionale sull’affettività in carcere. La Prima sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 11603 depositata il 26 marzo, ha stabilito un principio chiaro: per negare a un detenuto il diritto a un colloquio intimo con il partner, non basta tirare fuori i suoi presunti legami con la criminalità organizzata. Quel che conta è il comportamento attuale dentro le mura del carcere, non la storia criminale passata o le informative di polizia che descrivono un’altra epoca.

Il caso riguarda un uomo detenuto nel carcere di Larino, in Molise, che aveva chiesto di poter incontrare la moglie in condizioni di riservatezza, come previsto dalla sentenza della Consulta n. 10 del 2024. Quella pronuncia aveva dichiarato incostituzionale la norma che imponeva il controllo a vista durante tutti i colloqui, senza eccezioni. La Corte aveva detto, in sostanza, che una pena la quale impedisce al condannato di vivere normalmente la propria affettività con il partner finisce per devastare la sua personalità e risulta incompatibile con la funzione rieducativa che la pena deve avere. Non è un beneficio, è un diritto. Un diritto soggettivo pieno, come lo chiama la stessa Cassazione.

Ma quel diritto è stato negato. Il direttore del carcere di Larino lo ha escluso, il magistrato di sorveglianza ha confermato la decisione come legittima, e il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha respinto il reclamo presentato dalla difesa. Motivazione: il detenuto era pericoloso, sia dentro che fuori dal carcere.

Documenti letti al contrario

Le ragioni addotte dal Tribunale erano una combinazione di elementi. A novembre e dicembre 2024, nella cella del detenuto erano stati trovati due cellulari e lui aveva rivolto espressioni ironiche a un agente, per le quali aveva anche chiesto scusa. C’era poi la sua asserita partecipazione a “disordini o sommosse”, descritta però in modo molto vago, senza specificare nulla di concreto. E infine le informative della Questura di Napoli e dei Carabinieri di Casalnuovo, che lo indicavano come ancora collegato alla cosca camorristica di appartenenza, della quale sarebbe stato un esponente di vertice.

Su questo punto, l’avvocata Pina Di Credico aveva sollevato un’obiezione precisa: quella stessa nota dei Carabinieri di Casalnuovo affermava, nero su bianco, che non c’erano elementi per stabilire, allo stato attuale, forme di collegamento tra il detenuto e la criminalità organizzata. Il Tribunale aveva usato quel documento per sostenere il contrario di ciò che il documento diceva. Una lettura capovolta delle prove, aveva denunciato la difesa. La Cassazione, nella sentenza, definirà quella nota dei Carabinieri “una sorta di non liquet”, cioè un documento che non risponde, che lascia tutto in sospeso.

La questione più rilevante riguarda il principio che la Cassazione ha ora confermato in modo netto. La pericolosità “esterna” del detenuto, cioè i suoi legami presunti o passati con organizzazioni criminali fuori dal carcere, non è un parametro valido per negare i colloqui intimi. Quei colloqui non sono un permesso che porta il detenuto fuori dalle mura: sono qualcosa che avviene all’interno del penitenziario, tra quattro pareti. Quel che rileva è soltanto se il detenuto, sulla base del comportamento attuale in carcere, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza e l’ordine interno.

La Cassazione, nella sentenza redatta dal consigliere Francesco Aliffi e presieduta da Giuseppe Santalucia, lo scrive in modo esplicito. «A fondamento del diniego devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti». In altre parole: il passato non basta. Serve qualcosa di reale e attuale.

C’era poi un elemento che aveva pesato nel giudizio del Tribunale di Campobasso: la pendenza di un procedimento penale a carico del detenuto per alcuni fatti di rilevanza disciplinare avvenuti in carcere. Il Tribunale lo aveva considerato un ulteriore ostacolo alla concessione dei colloqui. La Cassazione lo boccia anche su questo punto. La Corte costituzionale, nella sentenza del 2024, non aveva mai indicato la pendenza di un procedimento penale per fatti disciplinari come condizione ostativa. Anzi, la stessa Consulta aveva già dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 24 del 2025, una norma simile sui permessi premio, proprio perché contraddiceva il principio della presunzione di innocenza.

Prove ignorate, regole disattese

C’era poi un problema procedurale che Di Credico aveva segnalato con forza. Il detenuto era stato trasferito nel carcere di Larino da pochi mesi quando il Tribunale aveva deciso. In quel nuovo istituto, non aveva mai ricevuto rilievi disciplinari. Il primo settembre 2025 gli erano stati concessi 45 giorni di liberazione anticipata proprio per l’irreprensibilità della condotta. Dopo il ricorso in Cassazione, la difesa aveva prodotto la relazione di sintesi dell’equipe di Larino, che attestava un comportamento ottimo per l’intero anno, e la relazione dell’Uepe sulla famiglia, con moglie e tre figli minorenni, descrivendo una situazione di normalità. Il Tribunale di Campobasso non si era preoccupato di acquisire nulla di tutto questo. Aveva deciso basandosi su informazioni datate e su una nota di polizia che non diceva nulla di conclusivo.

La Circolare del Dap dell’11 aprile 2025, che aveva recepito le indicazioni della Consulta per disciplinare concretamente i colloqui intimi, era chiara: i pregressi rilievi disciplinari non bloccano automaticamente il diritto, ma impongono una valutazione più rigorosa. E dopo sei mesi dalla trasgressione, l’osservazione deve essere aggiornata. Nel caso di Larino, i fatti risalivano a fine novembre 2024 e il detenuto era poi stato trasferito. Il periodo era ampiamente trascorso. Nessuna relazione aggiornata era stata chiesta.

La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, rinviando per un nuovo giudizio. Dovrà acquisire le relazioni aggiornate sul comportamento in carcere, valutare solo la pericolosità interna e attuale, smettere di usare informative di polizia che parlano del passato come se parlassero del presente, e non bloccare un diritto costituzionale citando procedimenti penali ancora senza condanna.

Il percorso per arrivare qui è stato lungo. L’avvocata Pina Di Credico ha dovuto insistere in ogni grado del giudizio, sollecitare ripetutamente prove che venivano ignorate, segnalare che documenti chiari venivano letti al contrario. Una battaglia silenziosa che, arrivata in fondo, cambia qualcosa di concreto nel modo in cui i diritti vengono applicati nelle carceri italiane.

Perché il punto è semplice. La Corte costituzionale ha detto che il diritto all’affettività non può essere tolto in modo assoluto. Chi viene ristretto in carcere perde la libertà, ma non perde tutto. Non perde il diritto di tenere vivo un legame con il proprio partner, di non diventare uno sconosciuto per i propri figli. Negargli questo senza una ragione concreta e attuale non è sicurezza. È solo una pena aggiuntiva che nessuna legge ha mai previsto.