Martedì 24 Marzo 2026

×

Focus

Il Consiglio d’Europa frena il piano Ue sui rimpatri: «Rischia di violare la Cedu»

Nel mirino l'eliminazione dell'effetto sospensivo dei ricorsi e i "return hubs", il modello Albania che l'Italia vuole esportare

24 Marzo 2026, 10:58

Il Consiglio d’Europa frena il piano Ue sui rimpatri: «Rischia di violare la Cedu»

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha recentemente pubblicato un documento formale di osservazioni sul nuovo regolamento europeo in materia di rimpatri, avvertendo che alcune disposizioni rischiano di porre gli Stati membri in conflitto diretto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’allarme arriva mentre il Parlamento europeo si avvicina al voto finale su una riforma che il governo italiano ha invece accolto con entusiasmo, vedendoci la consacrazione del modello Albania.

Le osservazioni non sono una presa di posizione generica. Sono un’analisi puntuale di ciò che la proposta di regolamento - presentata dalla Commissione europea nel marzo 2025 - farebbe concretamente alle persone soggette a procedure di espulsione. Il testo che potrebbe sostituire la direttiva rimpatri del 2008 introduce novità rilevanti: procedure comuni tra i paesi Ue, riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, la possibilità di creare centri di trattenimento in paesi terzi e la rimozione dell’effetto sospensivo automatico dei ricorsi. È su quest'ultimo punto che il Commissario insiste con maggiore fermezza.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito con chiarezza che ogni ricorso contro un rimpatrio che ponga un rischio per la vita o che si traduca in trattamenti inumani deve avere effetto sospensivo automatico. Non è una raccomandazione: è un obbligo che discende dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, dedicati al diritto alla vita e al divieto di tortura. Il nuovo regolamento, invece, prevede che questo effetto sospensivo non sia più garantito di default, salvo nei casi in cui si invochi esplicitamente il principio di non respingimento. Il Commissario chiede che il testo finale venga modificato in modo da impedire che l'espulsione sia eseguita prima che un giudice disponga la sospensione. L’assenza di un termine minimo per presentare ricorso potrebbe rendere di fatto impossibile contestare in tempo utile un ordine di rimpatrio.

C’è poi il principio di non respingimento, per cui nessuno può essere rimandato in un paese dove rischia la vita o trattamenti degradanti. Il Commissario nota che questo rischio non riguarda solo chi ha visto la domanda di asilo respinta, ma anche chi non ha mai presentato domanda di protezione. Segnala la tendenza crescente di alcuni Stati a fare un uso sempre più esteso dei concetti di “paese di origine sicuro” e “paese terzo sicuro”, strumenti che portano a valutazioni superficiali senza esaminare la storia personale di chi chiede protezione. C’è un elemento che passa spesso inosservato: alcune legislazioni nazionali impediscono già a determinate categorie di persone di accedere alla procedura d’asilo. Il regolamento deve garantire protezione anche in questi casi.

Il documento affronta la questione dei “return hubs” con sistematicità. L'idea di creare centri di rimpatrio fuori dall’Ue non viene esclusa in assoluto, ma il Commissario elenca le condizioni senza cui non può esistere una base legittima. Gli accordi con i paesi terzi devono avere valore vincolante nel diritto internazionale: le intese informali non bastano, perché offrono troppo poca certezza giuridica. Ogni trasferimento deve essere basato su una decisione individuale ed essere impugnabile davanti a un giudice nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla Corte di Strasburgo sul non respingimento. I minori, sia non accompagnati che con le famiglie, vanno esclusi. Chi ha ancora una domanda di protezione pendente non può essere trasferito. Devono esistere limiti chiari alla durata della permanenza e, per soggiorni prolungati, norme sullo status delle persone che restano nel paese ospitante. Qualsiasi accordo di questo tipo richiede infine un monitoraggio indipendente, meccanismi di reclamo e un controllo parlamentare e giudiziario stringente.

Il collegamento con l’Italia è immediato. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’accogliere l’accordo del Consiglio Ue dell’8 dicembre 2025, aveva indicato che i centri di Gjader e Shengjin in Albania si “ricandidano con forza” come primo esempio degli hub di rimpatrio previsti dal nuovo regolamento. Strutture che finora hanno ospitato pochissimi migranti, rimaste vuote per lunghi periodi e al centro di un contenzioso giudiziario non ancora chiuso. Piantedosi aveva anche sottolineato con soddisfazione che i ricorsi non avranno più effetto sospensivo automatico: esattamente la modifica che il Commissario del Consiglio d'Europa indica come in contrasto con la Convenzione.

Il Commissario non cita l’Italia per nome. Le sue parole, però, descrivono con precisione i rischi di quel modello: accordi non vincolanti, assenza di standard chiari sulle condizioni di trattenimento, nessun limite definito alla permanenza, carenza di meccanismi di controllo effettivi. Poiché la proposta della Commissione prevede che gli hub vengano negoziati dagli Stati membri anche bilateralmente, chiede che il regolamento contenga garanzie esplicite anziché rimandare tutto alla discrezionalità dei governi.

Sul tema della detenzione il documento è netto. La proposta di estendere il periodo massimo di trattenimento - già portata a 24 mesi dalla Commissione, e fino a 30 nella posizione del Consiglio Ue - viene respinta con un argomento empirico: non esistono prove che una detenzione più lunga aumenti i rimpatri effettivi.

Se il rimpatrio non avviene nei primi mesi, prolungare la permanenza non cambia l'esito. Il Commissario chiede che la detenzione sia sempre una misura di ultima istanza, preceduta dalla valutazione di alternative meno invasive, e che queste alternative non si trasformino in misure di controllo generalizzate applicate a prescindere dalla situazione concreta.

Riguardo ai minori, richiama la posizione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo: trattenere un bambino per via del suo status migratorio, o di quello dei genitori, è una violazione contraria al principio del superiore interesse del minore. Chiede che il regolamento lo recepisca in modo esplicito, in linea con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata da tutti gli Stati del Consiglio d’Europa.

Il documento segnala infine la situazione di chi non può tornare. Non tutti i migranti irregolari sono effettivamente rimpatriabili: alcuni provengono da paesi con cui non esistono accordi, altri da contesti in cui tornare significherebbe esporsi a rischi seri. Il rimpatrio non è l’unica via d’uscita dall’irregolarità: gli Stati possono rilasciare permessi di soggiorno per ragioni umanitarie. Limitare questa possibilità non riduce il numero di irregolari, li spinge soltanto ai margini della società in una condizione di incertezza giuridica indefinita, con l’effetto di allargare la fascia di chi è di fatto irrimborsabile.

Il regolamento è atteso al voto del Parlamento europeo. Il 9 marzo scorso la commissione per le libertà civili lo ha approvato con 41 voti favorevoli, 32 contrari e un'astensione. I gruppi contrari possono ancora chiedere la riapertura del mandato negoziale prima del voto in plenaria. Se il testo fosse approvato nella forma attuale, entrerebbe in applicazione circa due anni dopo la pubblicazione, verosimilmente intorno al 2028. Il tempo per recepire le indicazioni del Commissario c’è. La domanda è se ci sia anche la volontà politica.