La decisione
Bennardo Bommarito torna a casa in detenzione domiciliare. Dopo trentatré anni trascorsi dietro le sbarre, gran parte dei quali nel carcere di Opera, l’uomo che oggi ha 89 anni e che il buio della cecità ha avvolto definitivamente la scorsa estate, potrà scontare la sua pena in detenzione domiciliare. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo il ricorso dell’avvocata Simona Giannetti. Una decisione che mette fine a un lungo calvario, non solo giudiziario ma soprattutto umano, e che riafferma un principio che spesso rischia di sbiadire tra le mura dei penitenziari: la pena non può mai trasformarsi in un trattamento inumano e degradante, nemmeno per chi sta scontando l'ergastolo per reati di mafia.
La storia di Bommarito, negli ultimi mesi, è diventata il simbolo di una lotta contro il tempo e contro l’inerzia burocratica. Tutto precipita nell’estate del 2025. Bommarito è un uomo vecchio, malato, costretto su una sedia a rotelle. Tra il 27 e il 28 giugno, all'improvviso, perde la vista da un occhio. Passano pochi giorni e il 13 luglio il buio diventa totale: cala la cecità anche sul secondo occhio. L'avvocata Giannetti si attiva: invia diffide al carcere e alla direzione sanitaria, chiede un ricovero urgente. Ma quelle carte restano chiuse nei cassetti, senza risposta. Il 14 luglio l'anziano detenuto viene portato in Pronto Soccorso, ma è solo un passaggio rapido: lo rimandano subito in cella, in quelle condizioni di totale dipendenza dagli altri, senza poter vedere nulla.
Serve l’intervento deciso della difesa che si rivolge al Magistrato di Sorveglianza. Solo allora, dopo che il magistrato ordina accertamenti immediati scavalcando i silenzi dell’amministrazione penitenziaria, Bommarito viene finalmente ricoverato. È l’11 agosto 2025 quando entra nel “Repartino” dell’Ospedale San Paolo, la struttura che ospita i detenuti di Opera. Ma il danno è fatto. La cecità è conclamata, la salute è ormai un cumulo di macerie.
A ottobre 2025 parte l'istanza di differimento pena o, in subordine, di detenzione domiciliare. Il Magistrato di Sorveglianza, pur riconoscendo la gravità, decide che deve essere il Collegio a esprimersi, non ravvisando quell'urgenza tale da concedere una sospensione provvisoria immediata, visto che l'uomo è comunque ricoverato in ospedale. Si arriva così all’udienza del 28 gennaio 2026. In aula, l'aria è pesante. Da una parte ci sono i pareri negativi della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia. Anche la Procura Generale si oppone. Per loro, Bommarito resta un pericolo. Ma è un pericolo basato sulla carta, sui reati commessi nel 1982, su una gerarchia criminale di quarant'anni fa.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, presieduto da Ilaria Pia Maria Maupoil con il magistrato estensore Gloria Gambitta, sceglie però un'altra strada. Una strada tracciata dalla giurisprudenza della Cassazione, in particolare da quella sentenza che riguardò Totò Riina, citata più volte dall'avvocata Giannetti. Il ragionamento dei giudici è chiaro: quando si deve decidere se una persona può restare in cella, non basta guardare al passato criminale, per quanto terribile sia come nel caso di Bommarito. Bisogna mettere a confronto la grave infermità con le reali condizioni di vita in detenzione. E per un uomo di 89 anni, cieco e su una sedia a rotelle, la carcerazione non è più espiazione, ma diventa tortura.
I giudici scrivono che la condizione fisica di Bommarito, unita all'età avanzata, rende la sua carcerazione un trattamento inumano e degradante. Il Tribunale va oltre e smonta i pareri contrari degli inquirenti della Procura di Palermo e della Dna. Quei pareri, si legge nell'ordinanza, non sono risultati né concreti né attuali. Sono meri rimandi a condotte criminali passate. Certo, Bommarito è stato un esponente di spicco della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, ma oggi chi è Bennardo Bommarito? È un uomo che ha passato 33 anni in cella, che non vede più, che deve essere assistito in ogni gesto quotidiano.
La sentenza è importante anche perché affronta il tema spinoso della mancata collaborazione con la giustizia. Spesso l’assenza di collaborazione, anche se grazie alla sentenza della Consulta, non è più un parametro assoluto (incostituzionale l’’ergastolo ostativo) viene usata come un catenaccio per chiudere ogni speranza di misura alternativa. Ma qui entra in gioco la sentenza 253 del 2019 della Corte Costituzionale. Il diritto alla salute e il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani hanno una ratio umanitaria che deve prevalere sulla sicurezza, a meno che non ci sia un pericolo reale, attuale e provato. E in questo caso, il pericolo che un uomo nelle condizioni di Bommarito possa ricostituire legami criminali è apparso ai giudici come una congettura astratta, non sostenuta da fatti.
Nell’istanza e nella memoria difensiva, l’avvocata Giannetti ha documentato tutto: la disponibilità dei figli, l'adeguatezza dell'abitazione a San Giuseppe Jato, la presenza di un fratello che potrà assisterlo. I Carabinieri stessi hanno accertato che quel domicilio è idoneo.
Non c’è più ragione per tenerlo in una cella di Opera o in un letto d'ospedale presidiato. Il Tribunale ha quindi disposto la detenzione domiciliare, imponendo prescrizioni severe – non potrà uscire, non potrà vedere pregiudicati – ma restituendogli la dignità di passare gli ultimi anni, o mesi, della sua vita circondato dagli affetti, in un ambiente che non sia fatto di sbarre che non può nemmeno più vedere.
Questa decisione ci ricorda che il sistema penitenziario non può perdere la sua bussola umana. Se la pena deve tendere alla rieducazione, deve anche fermarsi davanti al corpo martoriato dalla malattia e dall’età. La sicurezza sociale è un bene prezioso, ma non può essere difesa calpestando i diritti fondamentali dell’individuo, anche quando quell’individuo ha commesso i crimini più gravi. La carcerazione di Bommarito, proseguita in quelle condizioni, sarebbe stata solo una “mera afflizione ulteriore”, come ha scritto la difesa. Invece, con questo provvedimento, il Tribunale di Milano ha scelto di applicare la legge nel suo senso più alto: quello che non dimentica l'uomo, nemmeno dietro l'etichetta del detenuto al 4-bis.
Bommarito lascerà dunque il reparto dell'ospedale San Paolo per tornare in Sicilia, in quella via Umberto I dove è nato e dove ora, nel silenzio e nel buio della sua cecità, concluderà il suo lungo percorso detentivo. Una vittoria del diritto, ma anche una vittoria del buon senso contro l'automatismo della ferocia burocratica che troppo spesso abita le nostre carceri. L'avvocata Giannetti è riuscita a dimostrare che la giustizia, per essere tale, deve saper guardare in faccia la realtà delle persone, oltre le carte dei fascicoli ingialliti dal tempo. E la realtà diceva che un cieco di 89 anni in carrozzina non può stare in cella. Ora, finalmente, lo dice anche una sentenza.