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La Cassazione conferma la sospensione: dignità e decoro da chi indossa la toga

Il legale aveva usato un epiteto riguardante il colore della pelle per indicare la propria controparte. Le Sezioni Unite: grave mancanza di correttezza professionale

20 Marzo 2026, 18:33

La Cassazione conferma la sospensione: dignità e decoro da chi indossa la toga

L’avvocato deve sempre esercitare la professione con dignità e decoro. A ribadirlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (presidente Stefano Mogini), che con ordinanza del 17 marzo scorso si sono espresse su un ricorso proposto da un avvocato del Coa di Forlì-Cesena contro l’Ordine di appartenenza e nei confronti della procura generale presso la Corte di Cassazione, avverso la sentenza 22 marzo 2025 n. 68 del Consiglio nazionale forense.

I fatti esaminati dalla Suprema Corte si riferiscono al 2020, quando l’avvocato del Foro romagnolo venne sottoposto a procedimento disciplinare dal competente Consiglio distrettuale di disciplina. Tra le incolpazioni la violazione degli articoli 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza del professionista) e 52 (divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti) del Codice deontologico forense.

Il legale aveva scritto sul proprio fascicolo di studio, esibito durante un’udienza il 20 febbraio 2020 davanti al Gip di Ravenna, «e quindi nell’esercizio della professione forense», un epiteto riguardante il colore della pelle per indicare la propria controparte, cittadino di origine nigeriana. Di qui il venir meno ai doveri di dignità e decoro nell’esercizio del proprio ministero, utilizzando espressioni offensive nei confronti della controparte «con grave pregiudizio per l’immagine e la dignità della professione forense».

Nel novembre del 2023 il Consiglio di disciplina ha ritenuto fondata la contestazione per violazione degli articoli 9 e 52 del Codice deontologico forense e ha irrogato all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi dalla quale è scaturita l’impugnazione della decisione. Sulla vicenda si è espresso, con la sentenza n. 68 del 22 marzo 2025, il Consiglio nazionale forense, il quale in parte ha accolto il gravame. È stata ritenuta sussistente, tra le varie cose, la violazione del solo articolo 9 del Codice deontologico forense, in riferimento al contestato uso di espressioni sconvenienti, e la sospensione è stata ridotta a due mesi. La scritta presente sul recto d’una cartellina per uso di studio ha costituito una «grave mancanza di correttezza».

La sentenza del Cnf è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione con la richiesta della sospensione dell’efficacia in via cautelare. I giudici di piazza Cavour si sono espressi su vari punti e rigettato il ricorso. Hanno rilevato «infondata» la censura con cui il ricorrente denunciava la «mancanza di motivazione» della sentenza del Cnf impugnata, indicando i tre casi in cui una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione. Tra questi non rientrava il caso indicato dalla parte ricorrente. Inoltre, l’avvocato sanzionato ha rilevato la violazione del principio di legalità da parte del Cnf, attribuendo «disvalore ad una condotta neutra, privata, non rivolta a terzi, non ostentata e priva di intenti denigratori». Tale motivo del ricorso è stato considerato «inammissibile», perché «censura un apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se una determinata condotta sia o non sia lesiva del decoro professionale».

«Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati – scrivono i giudici delle Sezioni Unite -, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (come per l’appunto le condotte lesive del decoro e della dignità professionale, ex art. 9 Codice deontologico forense) è rimessa all’Ordine professionale, e il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Suprema Corte, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio nazionale forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nel’enunciazione delle ipotesi di illecito».

Infine, il ricorrente ha provato a difendersi sostenendo che la condotta sanzionata fosse priva di offensività oggettiva: la scritta - ritenuta offensiva - non fu diffusa né era destinata alla diffusione. Il Cnf, pertanto, avrebbe compiuto una «valutazione ideologica». Anche questo motivo del ricorso è stato considerato «inammissibile» nella parte in cui si discute di razzismo, di prevenzioni ideologiche del Consiglio nazionale forense e di «cancel culture», per rilevare che al ricorrente sarebbe stata infondatamente ascritta una condotta «discriminatoria e razzista». Le Sezioni Unite affermano che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in tal senso, né ha ascritto all’incolpato di avere tenuto una condotta «discriminatoria e razzista», ma semplicemente una «condotta sconveniente».