L'intervento
FRANCESCO GRECO PRESIDENTE CNF
Riportiamo di seguito un ampio stralcio dell’intervento pronunciato ieri a Roma dal presidente del Consiglio nazionale forense all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti.
La Corte dei conti, quale organo di rilevanza costituzionale posto a servizio dello Stato apparato ma anche dello Stato-comunità, assicura, nel nostro ordinamento, l’equilibrio economico finanziario del settore pubblico nell’interesse della legge e della collettività.
Il Giudice contabile si trova oggi ad affrontare le nuove sfide imposte dalla riforma di cui alla legge n. 1 del 7 gennaio 2026, che ha modificato tratti essenziali della disciplina delle funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive della Corte dei conti. La legge 1/2026 – sul presupposto di arginare la cosiddetta “burocrazia difensiva” e la “paura della firma” – ha modificato la legge 20/1994, mediante la “tipizzazione” delle fattispecie di colpa grave, la limitazione – in alcuni casi – della responsabilità ai soli fatti e omissioni commessi con dolo, intervenendo anche sulla ridefinizione del potere riduttivo della Corte dei conti. La legge 1/2026, inoltre, contiene un’ampia delega legislativa per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni.
Quanto alla limitazione della responsabilità dell’amministratore pubblico alle ipotesi tipizzate di colpa grave, la nuova disciplina lascia dubbi interpretativi, riecheggiando per larghi tratti la disciplina relativa alla responsabilità dei magistrati, che invece attiene a condotte notevolmente differenti. La definizione della responsabilità dell’amministratore pubblico nelle ipotesi tipizzate di colpa grave lascia, dunque, ampi profili di incertezza, soprattutto in ipotesi di condotte materiali, non provvedimentali, causative di danno erariale. Difetta, inoltre, un opportuno coordinamento con il Codice dei contratti pubblici che, all’art. 2 (relativo al principio della fiducia), fornisce una diversa definizione di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa nel settore degli appalti pubblici: la norma, pensata nel 2023 sempre al fine di arginare la cosiddetta paura della firma, rischia oggi di essere “asimmetrica” e comunque più severa rispetto al regime generale di responsabilità di cui al novellato articolo 1 comma 1 della legge 20/1994.
Inoltre, c’è un problema di diritto transitorio, di immediato rilievo per gli avvocati che difendono di fronte al Giudice contabile: le norme sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 6 della legge 1/2026 sono immediatamente applicabili, essendo previsto che “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ciò, in assenza della previsione di un regime transitorio, con norme processuali ad hoc, pone problemi rilevanti sotto il profilo del diritto di difesa. Si pensi, per esempio, al caso di una sentenza adottata dalla Corte dei conti in grado di appello, per cui sono pendenti i termini per il ricorso in Cassazione, ma per cui, secondo il nuovo regime di responsabilità amministrativa, potrebbe sussistere la possibilità di chiederne la riforma, alla luce della limitazione dell’elemento soggettivo e della nuova tipizzazione di colpa grave: in tal caso difetta un apposito strumento di gravame, essendo il ricorso per cassazione limitato ai soli motivi di giurisdizione.
Al contempo, preoccupa l’incremento nelle iniziative delle Procure regionali e, nella giurisprudenza, delle ipotesi di “dolo eventuale”, come se la giurisdizione contabile tenda ad espandere la propria competenza anche ad ipotesi di figura penalistica, non certo prive di criticità definitorie. Date le conseguenze ben diverse dell’accertamento di una responsabilità per colpa grave, che comporta l’obbligo di esercizio del potere riduttivo, rispetto a quello di una responsabilità per dolo, per la quale non sono previsti limiti quantitativi al risarcimento del danno, è necessario che siano rigorosamente rispettati i principi e le regole che presidiano l’onere della prova, non superabili attraverso forme di presunzione, che talvolta si traducono in mere formule retoriche.
(...) Rilevo poi con favore che con la riforma è stata significativamente limitata la responsabilità civile ed erariale degli avvocati dello Stato (cfr. art. 5, l. n. 1/2026), ma chiediamo che tale norma di favore sia estesa a tutti gli avvocati, giacché per tutti i difensori si pongono le medesime esigenze di tutela, onde evitare il rischio di disparità di trattamento.
Quanto alla delega legislativa, alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti all’articolo 3 della citata legge n. 1 del 2026, meritano una meditazione. Destano preoccupazione i criteri che prevedono un marcato accentramento e un impianto gerarchico dell’organizzazione della Corte dei conti, oltre che un esercizio unitario delle funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali. I criteri direttivi delineano un quadro che mette a rischio i canoni fondamentali della autonomia e indipendenza di ogni singolo magistrato, rischio cui l’Avvocatura si è sempre fermamente dichiarata contraria. L’indipendenza e l’autonomia di ogni singolo magistrato sono patrimonio di libertà e di democrazia e noi ne sosteniamo l’assoluto valore. Che poi occorra riconoscere che la Corte dei conti, o qualche singolo collegio, abbia esondato nelle competenze e nelle iniziative, è un problema importate e rilevante, che va affrontato anche sul piano normativo delle competenze, ma senza incidere sui principi cardini dell’autonomia. (...)