L'intervento
Francesco Greco, presidente del Cnf
Riportiamo di seguito un ampio estratto dell’intervento pronunciato ieri da Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato.
La giustizia amministrativa rappresenta l’ambito ove trova piena attuazione lo Stato di diritto. A differenza del processo penale, nel quale lo Stato fa valere la pretesa punitiva verso chi ha violato le regole di civile convivenza, oppure del processo civile, attraverso il quale le parti chiedono all’Autorità giudiziaria di accertare quale delle posizioni meriti tutela, nel processo amministrativo lo Stato mette a disposizione lo strumento per rimediare all’azione dello stesso Stato che, attraverso un provvedimento adottato dalla Pa affetto da vizi, possa aver leso diritti o interessi legittimi (...). Vengono garantiti la supremazia del diritto sull’arbitrio, l’uguaglianza dei cittadini e l’attuazione dei diritti fondamentali. Per questo l’Avvocatura tutta e in particolare quella che si dedica a questa giurisdizione, è grata agli organi della giustizia amministrativa, che nel tempo si sono dimostrati capaci di intercettare, anche in termini evolutivi, l’esigenza di tutela dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista della ragionevole durata del giudizio, oggi rispetto al passato possiamo riconoscere un significativo contenimento dei tempi, anche sul piano dello smaltimento dell’arretrato, grazie alla programmazione di udienze mirate a questo obiettivo.
Muovendo da queste premesse, la giustizia amministrativa e con essa anche l’avvocatura italiana si trovano ad affrontare nuove sfide, talune imposte dall’evoluzione tecnologica, e in particolare dall’uso dell’intelligenza artificiale, altre relative al timore di un arretramento della tutela. Scenari nuovi, che richiedono la collaborazione e la convergenza di tutti coloro che sono parte del processo, avvocati del libero Foro, avvocati dello Stato e giudici. In continuità con quanto detto lo scorso anno, rilevo che il rapporto tra Avvocatura e Magistratura amministrativa si conferma positivo e solido, come testimoniano gli avvocati e le associazioni di avvocati che esercitano il loro patrocinio dinanzi i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato.
Cionondimeno, a differenza di quanto previsto per la giurisdizione ordinaria, in cui nell’ambito dei Consigli giudiziarie e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione gli avvocati hanno un ruolo significativo di partecipazione all’attività organizzativa e di analisi dello stato di attuazione della giustizia, negli organi di governo della Giustizia amministrativa, specialmente presso i Tar, manca del tutto una forma istituzionale di partecipazione dell’Avvocatura. L’auspicio, rinnovo anche in questa occasione, è quello di un intervento legislativo che riconosca il valore della collaborazione della componente forense nell’organizzazione dell’attività, anche dinnanzi gli organi di giurisdizione amministrativa. In attesa di tale auspicato intervento, rivolgiamo un cordiale e caloroso invito agli organi apicali dei Tribunali amministrativi a incrementare forme stabili, anche informali, di coordinamento con gli avvocati nell’interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia.
Dal 1° febbraio 2026 sono divenute pienamente operative le novità relative al Processo amministrativo telematico, in attuazione del Decreto del presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025. Il sistema telematico è divenuto il principale canale di deposito, mentre quello a mezzo Pec ha assunto ormai carattere residuale. Il Portale, durante il periodo transitorio, non ha fatto registrare disfunzioni particolari o inefficienze rilevanti. Tuttavia, il meccanismo “bloccante”, che impedisce il perfezionamento del deposito in assenza della completa compilazione di tutti i campi richiesti o di erronea compilazione degli stessi, presenta criticità sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’aumento degli oneri sull’esercizio della professione forense.
In numerose fattispecie concrete, infatti, taluni dati non sono immediatamente disponibili o oggettivamente ricavabili. In tali casi, il sistema informatico finisce per sostituirsi al giudice nella valutazione di ammissibilità del deposito, con il rischio di determinare decadenze processuali meramente formali. È auspicabile, quindi, eliminare il sistema dell’errore bloccante e consentire sempre il deposito nei termini, rimettendo al Giudice o alla cancelleria la valutazione sull’eventuale necessità di integrazioni o chiarimenti (...). Si ribadisce la ferma e risoluta contrarietà all’utilizzo di format che portino alla standardizzazione nella redazione degli atti processuali, essendo insopprimibile e irriducibile la libertà dell’avvocato nella forma di stesura dei propri atti difensivi.
Altresì essenziale è il dialogo in relazione alle sfide imposte dall’uso dell’IA. La legge 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) contiene norme riguardanti le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione, e l’attività giudiziaria. L’art. 13 stabilisce un obbligo di comunicazione all’assistito, da parte del professionista, del sistema di IA utilizzato. L’art. 15, in ordine all’uso dell’IA nell’attività giudiziaria, ribadisce, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento UE 1689/2024, che “nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale (…) è sempre riservata al magistrato ogni decisione su interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”. Tuttavia, se è vero che l’art. 13 ha previsto solo per l’attività professionale l’obbligo informativo verso l’assistito sull’utilizzo di sistemi di IA, altresì necessario e auspicabile, anche in funzione di trasparenza e rispetto del principio costituzionale del Giusto processo, che pure per i giudici venga previsto analogo onere informativo, peraltro previsto per la Pa, attraverso il riferimento alla “conoscibilità”, contenuto nell’art. 14.
Nella prospettiva centrale dell’effettività della tutela dei diritti dei cittadini, non posso esimermi dal rilevare il permanere di alcune criticità legate ai limiti dimensionali degli atti difensivi, ai costi della giustizia amministrativa, nonché a forme di “arretramento della tutela” che si pongono in contrasto con la storica naturale vocazione garantista del Giudice amministrativo.
È ancora centrale la questione dei limiti alla lunghezza degli atti difensivi e dell’incidenza delle norme conferenti sulla difesa, richiamata dall’art. 24 Cost. come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. L’art. 13-ter, comma 2, dell’allegato al codice del processo amministrativo, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, ha chiarito che il superamento dei limiti dimensionali, in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice, non può costituire motivo di inammissibilità dell’atto difensivo, né esime il giudice dal dovere di pronunciarsi su tutta la domanda; d’altronde, avevo già rilevato che parlare di autorizzazione del Giudice sul contenuto, anche solo dimensionale delle difese, strideva palesemente con tutti i principi costituzionali.
Oggi è previsto che il superamento dei limiti può determinare l’applicazione di sanzioni. Riteniamo che anche tale previsione non rispetti l’articolo 24 e l’articolo 111 della Costituzione. È apprezzabile che l’Adunanza Plenaria, massimo consesso della giurisdizione amministrativa, abbia ritenuto la norma applicabile anche ai ricorsi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova legge, e auspico, pertanto, che nella sua applicazione si tenga conto che non sono previsti automatismi ma una proporzionalità della sanzione, in base a una valutazione ponderata dell’entità dello sforamento, della difficoltà della questione anche in considerazione della dimensione e della complessità dei documenti oggetto dell’impugnazione o delle sentenze gravate da ricorso.
(...) Quanto al profilo dei costi di accesso è indubbio che hanno raggiunto soglie ai limiti della legittimità. Considerazione che svolgo in relazione a quanto detto all’inizio di questo mio intervento, ovvero che con il processo amministrativo lo Stato offre al cittadino lo strumento per rimediare ai vizi dell’azione della P.A.. Possibilità, tuttavia, che viene vanificata dalla previsione di costi insostenibili. Difatti, se si eccettuano le controversie in materia di pubblico impiego e i cosiddetti riti speciali, quali in materia di accesso, di silenzio, di ottemperanza, il contributo ordinario minimo è di 650 euro (975 per il grado di appello), che costituisce un importo non sostenibile per un cittadino comune, che agisca per la tutela dei propri interessi lesi da un’amministrazione. Per non dire, invece, dei costi in materia di appalti pubblici e di impugnazione delle sanzioni delle autorità amministrative indipendenti. Non è ammissibile né tollerabile, in uno Stato di diritto, che cittadini e imprese debbano rinunciare alla tutela dei diritti a causa di oneri economici non sopportabili (...).
Sempre in tema di tecnica di redazione delle sentenze, merita qualche considerazione la prassi invalsa per l’eccessiva e poco sorvegliata anonimizzazione. Le arbitrarie generalizzazioni degli omissis e l’estensione, sovente inopportuna, del regime di tutela previsto ex lege per i dati sensibili attraverso l'oscuramento automatico non solo delle generalità delle persone ma addirittura dei dati del provvedimento e dell’organo giudicante, talvolta rendono incomprensibile la pronuncia, minandone l’intellegibilità e pregiudicando la stessa possibilità di controllo democratico delle decisioni giurisdizionali.
Merita segnalazione, al riguardo, la sentenza n. 7625/2025 del Tar Lazio, che ha dato un atteso e auspicato contributo in ordine al rapporto tra la tutela della privacy e la diffusione della cultura giuridica attraverso la conoscibilità degli “indirizzi ermeneutici giurisprudenziali che, sebbene non vincolanti, possono guidare l’azione degli operatori giuridici”. Il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato come “non sia obbligatorio oscurare in maniera generalizzata i provvedimenti”, ha rammentato che “la mancata pubblicazione integrale è sicuramente incidente sull’esatta intellegibilità della sentenza” richiamando l’esigenza di una corretta interpretazione e applicazione dell’art. 52 del d.l.gs n. 196/2003, anche perché, come ricordato nella citata sentenza, l’esigenza di pubblicità ha la sua matrice pure nelle norme sovranazionali, in particolare l’art. 6 Cedu e l’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(...) In conclusione, desidero dare atto che la Giustizia amministrativa, rispetto ad altre giurisdizioni, risulta particolarmente efficiente, svolgendo un ruolo di primaria importanza nella tutela degli interessi dei cittadini dinanzi alle pubbliche amministrazioni. È essenziale che continui a svolgere il ruolo di garanzia nei rapporti tra libertà e autorità, anche considerato il sempre maggiore coinvolgimento nella tutela di diritti e libertà fondamentali. Come Avvocati, ci impegniamo a sostenere tale percorso in un’ottica collaborativa ed in funzione del medesimo obiettivo di piena attuazione dei principi della Costituzione e dell’ordinamento europeo.