Il Partito democratico ha proceduto a depositare in Senato un disegno di legge volto a modificare la nota e a lungo dibattuta legge Severino in ordine alla responsabilità degli amministratori locali. Sempre lo stesso Pd, non molto tempo addietro, aveva presentato un altro disegno di legge al fine di limitare, se non eliminare, gli effetti dell’abuso d’ufficio. Spiega, in una nota, il partito di Enrico Letta che il disegno di legge “raccoglie l’esigenza, manifestata da molto tempo e con crescente intensità soprattutto dai sindaci italiani, di modificare in maniera chirurgica alcuni punti della legge Severino che nei nove anni trascorsi dalla entrata in vigore sono stati in non pochi casi all’origine di vicende paradossali e inique”. E giustamente si rendono necessari interventi “chirurgici” sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di andarne a migliorare quegli aspetti ad oggi spinosi, pur trattandosi una norma che ha avuto il pregio di raggiungere utili e importanti risultati. La proposta, muovendo da principi di “nudo e puro” garantismo, intende associare la sospensione dalla carica per gli amministratori locali non già in caso di condanna a un grado del giudizio, ma solo allorquando la stessa condanna diventi definitiva. Pertanto, si intende andare a modificare l’articolo 59 rubricato “sospensione e decadenza di diritto” ai sensi del quale sono sospesi dalle cariche coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale. In secondo luogo si prevede la sospensione automatica qualora la condanna non inferiore a due anni disposta in primo grado trovi conferma in appello e, infine, vengono ravvisati motivi di sospensione per coloro ai quali vengano applicate misure preventive in ordine ai reati di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Il legislatore del 2012 aveva inteso legare l’automatismo cautelare a fatti di una certa rilevanza che impongano la reclusione nel minimo non inferiore a un anno: a nulla rileverebbe, quindi, che amministratori locali sospesi in primo grado siano risultati innocenti in Corte d’appello: tale tendenza è fisiologica del sistema penale, che prevede tre gradi di giudizio per ridurre al minimo i margini d’errore giudiziario. E allora, le motivazioni che verrebbero portate a garanzia di una tale modifica originano da una forma piuttosto robusta di garantismo, che omette di evidenziare come l’automatismo - che impone la sospensione - è legato alla commissione di reati piuttosto gravi (si annoverano, tra questi, il peculato, l’associazione di stampo mafioso, la malversazione a danni dello Stato). Tali apprensioni garantiste trovano porto sicuro in caso di misura cautelare custodiale, ma non possono dirsi parimenti valevoli qualora l’interesse tutelato sia il buon andamento della res publica con il “minor” sacrificio di allontanare in via meramente preventiva un soggetto dal proprio ufficio e solo in relazione ai fatti più gravi. Non serve che lo scrivente richiami l’endemico problema corruttivo che affligge le nostre istituzioni per dimostrare che l’automatismo ex articolo 59 legge 190/2012 appare, oltre che giuridicamente e costituzionalmente bilanciato, anche pragmaticamente necessario. Tuttalpiù gli interventi normativi andranno tradotti su altri fronti, quale la tutela dell’onore e della rispettabilità del soggetto che, dopo il primo grado, risulti innocente. Sul punto, lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi su queste stesse pagine, evidenziando come la macchina mediatica spesso risulti impietosa nei confronti degli amministratori locali sottoposti a mera indagine. Le modifiche alla Severino vanno sì apportate, al fine di giungere a un significativo miglioramento della stessa, ma non anche all’articolo 59, il cui automatismo appare giustificato e compatibile con il modello costituzionale. Volendo, tuttavia, attenuare gli effetti della norma si potrebbe ipotizzare di eliminare qualche reato tra quelli presupposto ovvero aumentare il minimo edittale della pena che impone l’automatismo (ora fissato a 1 anno). *Avvocato, direttore Ispeg - Istituto per gli studi politici, economici e giuridici