Approfitto volentieri dell’ospitalità offerta sulle colonne del Suo quotidiano per cercare di offrire alcune brevi notazioni sulla proposta di modifica della disciplina dell’ergastolo “ostativo”, alla luce delle sentenze della Consulta n.253/2019 e della Corte europea dei diritti dell’Uomo nel caso Viola c. Italia, da cui la proposta stessa trae diretta ispirazione. La motivazione che sta alla base del testo che, con il collega Antonio Balsamo, abbiamo elaborato e messo a disposizione della Fondazione Falcone nasce principalmente dall’esigenza di superare la sostanziale impasse che vede attualmente il Parlamento fortemente diviso tra proposte di riforma che, per ragioni speculari (alcune sono ritenute troppo favorevoli agli ergastolani non collaboranti, altre - all’opposto  - sono tacciate di voler aggirare le prescrizioni delle Corti), non riescono a coagulare il necessario consenso politico, mentre la scadenza termine concesso al legislatore dalla Consulta per provvedere sta rapidamente avvicinandosi. Crediamo importante – da magistrati -  che, a differenza di quanto è spesso accaduto in precedenti occasioni, non sia un giudice (per quanto autorevole come il Giudice costituzionale) ma il Parlamento a dettare le coordinate normative in una materia così delicata come quella del superamento del “fine pena mai”, anche per la necessità di una ponderazione e di un bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco, spesso evidentemente (e drammaticamente) contrapposti, che solo la sintesi parlamentare può adeguatamente esprimere. Ecco, allora, che si è inteso offrire agli interlocutori istituzionali un testo che possa rappresentare una possibile base di convergenza e incontro tra le diverse sensibilità presenti in Parlamento, una  traduzione normativa per quanto possibile equilibrata del principio espresso dalla Consulta: evitando – per un verso – soluzioni che ammettano  alla concessione dei benefici penitenziari anche soggetti per i quali non sia possibile accertare (sulla base di elementi diversi dalla positiva collaborazione con la giustizia) l’effettivo abbandono dell’ideologia criminale e, per l’altro verso, scongiurare una riforma che di fatto “sterilizzi” la pronuncia costituzionale, mantenendo l’ergastolo nella sua versione assolutamente ostativa. L’idea fondamentale è stata quella di elaborare  - nella prospettiva indicata dalle pronunce delle Corti – una disciplina normativa che consenta al giudice di accertare, nei casi in cui non sia stata prestata una positiva collaborazione con la giustizia, se il condannato abbia comunque dimostrato in altro modo il proprio effettivo percorso di rieducazione, distaccandosi non solo a parole dalla propria appartenenza mafiosa, ripudiandone integralmente l’ideologia e rendendosi meritevole dell’accesso ai benefici penitenziari esterni al carcere. In secondo luogo, si è inteso riconoscere il giusto spazio alle ragioni delle vittime, sia per la peculiare natura dei reati di cui si discute, connotati da modalità particolarmente gravi di odiosa sopraffazione, sia per raccogliere l’indicazione promanante da molte fonti internazionali e dalla stessa delega in materia di riforma organica della giustizia riparativa fortemente voluta dalla Ministra Cartabia, che vuole restituire dignità e tutela alla figura dell’offeso dal reato. Entrando ora nel merito, il cuore della proposta è l’introduzione di un nuovo comma 1-sexies dell’art.4-bis dell’Ordinamento penitenziario. Vi si prevede che tutti i principali benefici (dal permesso premio, al lavoro all’esterno, alle misure alternative alla detenzione) possano essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti “ostativi”, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, «purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del condannato o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi e sempre che il giudice di sorveglianza accerti, altresì, l’effettivo ravvedimento dell’interessato, desunto dalla valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e dal suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.» I punti salienti della nuova disciplina possono così riassumersi: la proposta si muove nel senso della continuità rispetto al precedente assetto normativo, nel senso che non introduce una disciplina differenziata per i benefici minori (quali i permessi premio o il lavoro all’esterno) e le misure alternative, prevedendo per tutte il requisito “alto” del ravvedimento del soggetto. Tale opzione intende tenere conto, in un’ottica di bilanciamento, della valenza anche simbolica della premialità connessa alla concessione del permesso concesso ad un condannato per mafia non collaborante e della particolare gravità dei reati di che trattasi, ciò che impone e giustifica – anche rispetto ai criteri di proporzione e adeguatezza delle scelte legislative - presupposti di concessione più stringenti rispetto alla disciplina ordinaria valevole per i reati comuni, poiché occorre accertare il concreto distacco del soggetto dal clan mafioso di pregressa appartenenza; l’indicazione normativa di criteri specifici che il giudice dovrà adottare per accertare il requisito dell’“effettivo ravvedimento” dell’interessato, così da limitare la discrezionalità e ancorare tale accertamento a elementi per quanto possibile oggettivi: l’approfondito esame della condotta del soggetto e le sue manifestazioni di interessamento a favore delle vittime (in forma sia risarcitoria che di giustizia riparativa); la necessità di fornire elementi di prova sull’assenza di attuali collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino dei medesimi; la richiesta, all’interessato, di contribuire alla realizzazione del “diritto alla verità” spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali. Quest’ultima formulazione si ricollega a uno dei più significativi sviluppi giuridici affermatisi negli ultimi anni nell’ambito delle Nazioni Unite: ogni anno, il 24 marzo, si celebra presso l’ONU la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime. Del resto, l’impegno di contribuire alla realizzazione del diritto alla verità è una componente indispensabile del “diritto alla speranza”, inteso nella sua dimensione profonda ed autentica di possibilità di “riscattarsi per gli errori commessi”, come evidenziato in occasione della sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo il 9 luglio 2013 nel caso Vinter c. Regno Unito, che rimane il leading case in questa materia.     Sotto l’aspetto procedurale, la proposta valorizza l’apporto conoscitivo che possono fornire le Procure antimafia e il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del luogo dove il detenuto risiede nonché, nel caso di detenuti sottoposti allo speciale regime del “41-bis”, anche dal Procuratore nazionale antimafia. In quest’ottica, tenuto conto della complessità dell’istruttoria richiesta alle Procure antimafia e nell’ottica di assicurare al giudice un contributo conoscitivo di elevata qualità, si è soppresso il termine di 30 giorni, oggi vigente, assegnato per la trasmissione delle informative al giudice. Si è inteso, tuttavia, escludere che le Procure esprimano “pareri” o “indicazioni” vincolanti, salvaguardando il libero convincimento del giudice di sorveglianza, che dovrà sì decidere sulla base (anche) delle informative delle Procure ma non avrà alcun vincolo decisionale in rapporto al contenuto delle informative medesime, che non sono, infatti, qualificate come “pareri”. Tra le fonti conoscitive, non si è ritenuto di coinvolgere direttamente la figura del direttore dell’istituto penitenziario per evitarne la sovraesposizione (e considerando che comunque tale organo può interloquire nel suo ruolo di coordinamento del gruppo di osservazione e trattamento del carcere e del consiglio di disciplina). Il terzo punto fondamentale è l’introduzione nell’art.4-bis della l. 354/75 di un nuovo comma 2-ter, seguendo anche qui le indicazioni della Corte costituzionale (in questo caso, contenute nell’ordinanza n.97/21). La nuova disposizione consente al giudice di disporre, con il provvedimento di concessione dei benefici, alcune misure tassativamente indicate, quali l’obbligo o il divieto di permanenza dell’interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può, altresì prescrivere – in un’ottica proattiva di risocializzazione - che il condannato o l’internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata (da intendersi, queste ultime, in una prospettiva di risocializzazione, quali partecipazioni a incontri o manifestazioni in cui si discuta delle problematiche inerenti alla criminalità di stampo mafioso).  

Fabio Fiorentin

magistrato ed estensore dela proposta di legge della Fondazione Falcone