Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 546/1992, inserito dalla recente riforma della giustizia tributaria e del processo tributario, sta finalmente cominciando ad avere un impatto concreto sui giudizi pendenti. È stata la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lecce a introdurlo, attraverso la sentenza n. 309/2023 depositata in data 1/03/2023. Il Presidente Romano e il Relatore Pellegrino hanno deciso di applicare le regole positive fissate dal nuovo comma 5-bis per decidere la causa pendente.

In cosa consiste la riforma

La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, attribuendo quindi “l’onus probandi” esclusivamente a carico dell’ente impositore.

In pratica, l’amministrazione finanziaria dovrà dimostrare in tribunale la sussistenza dei fatti che giustificano le violazioni contestate, mentre il contribuente avrà il compito di fornire le ragioni della sua richiesta di rimborso solo nel caso in cui non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

La sentenza della Corte di Lecce

Secondo l’interpretazione del Collegio Giudicante, l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad assolvere l’onere probatorio riguardo alla sussistenza degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della pretesa fiscale fatta valere nei confronti del contribuente. Dunque, il giudice deve valutare gli elementi probatori addotti dall’ufficio e annullare l’atto impositivo “se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda”.

Il Collegio Tributario di Lecce ha ritenuto che l’Amministrazione Finanziaria non avesse dimostrato la fondatezza della pretesa fiscale avanzata nei confronti del contribuente, in quanto la prova presentata era insufficiente o contraddittoria.  Nel caso specifico non vi era la prova che le fatture contestate dall’ente impositore, “siano state mai emesse dal ricorrente”. Pertanto, il Collegio ha annullato l’atto impositivo.

Secondo la Corte di Giustizia di Lecce il giudice non può inventare una regola di certezza, ma deve basarsi sull’impianto probatorio fornito dalle parti del processo. Inoltre, la Corte sottolinea che, per valutare se una decisione può essere considerata equa, occorre esaminare la nuova disciplina dell’onere della prova per il processo tributario introdotta dalla Legge 130 del 2022, che ha sostituito completamente l’art. 2697 c.c. nel processo tributario a partire dal 16 settembre 2022. La nuova normativa è stata inserita come modifica all’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e rappresenta una dimensione processuale che non può più essere confusa con la disciplina dell’onere della prova contenuta nell’art. 2697 c.c.