Pochi giorni fa, alla Collega del Foro di Roma, Ilaria Salamandra è stato negato il diritto ad assistere il suo bambino di due anni in ospedale ed il collegio giudicante, dopo avere ritenuto “non legittimo” il suo impedimento, ha trattato il processo escutendo un testimone dell’Accusa, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che l’imputato non fosse assistito dal suo difensore di fiducia.

Con un solo provvedimento il Collegio ha negato il diritto del difensore ad accudire il proprio figlio sedato in un letto di ospedale; il diritto di un bambino ad essere accudito dalla propria madre; il diritto, non meno rilevante, dell’imputato di farsi assistere dal suo avvocato, il solo di cui abbia fiducia ed il solo a conoscere tutti gli atti del processo.

La vicenda, raccontata dalla Collega Salamandra attraverso un video girato in diretta dalla stanza dell’ospedale nel quale era ricoverato il suo bimbo piccolissimo, non può non creare indignazione da parte degli avvocati, che ogni giorno, nelle aule di giustizia, sono invitati dai giudici ad una “leale collaborazione” tra le parti, spesso non ricambiata!

I processi sono più e più volte rinviati perché il giudice si assenta senza bisogno di addurre giustificazioni, perché cambia il ruolo di udienza e non si sa a quale nuovo giudice sarà assegnato il processo, perché i testimoni dell’accusa non si presentano benché citati numerose volte; e ciò non senza ripercussioni sul diritto delle persone offese ad ottenere giustizia e sul diritto degli imputati a dimostrare la propria innocenza. Eppure, tutto questo rientra nella ‘normalità della giustizia’.

Non appare, però, più ‘normale’, ma addirittura diventa pretestuoso, se l’impedimento è addotto dal difensore o se è il testimone della difesa, sebbene regolarmente citato, a non presentarsi in udienza; e questo dimostra, purtroppo con i fatti, che l’Avvocato oggi è considerato la sola parte processuale ‘eventuale’ e ‘non necessaria’, facilmente sostituibile dal primo difensore di turno reperibile in aula.

Il legislatore, nel disciplinare il diritto del difensore e dell’imputato a chiedere il differimento dell’udienza per legittimo impedimento ha rimesso l’individuazione dei casi al ‘buon senso’ delle parti processuali, senza prevederne un elenco specifico. Eppure la limitata casistica di derivazione giurisprudenziale si è posta in senso talmente opposto alle ‘scelte di buon senso’ tanto da indurre il Legislatore, nel 2017, ad avocare a sé il potere valutativo che aveva concesso al giudice statuendo, nel comma 5-bis dell’art. 420-ter del codice di rito, ciò che in una società civile avrebbe dovuto essere naturale, ovvero che si considera impedito a comparire il difensore in stato di gravidanza nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. Anche su questo terreno si esprime e, dunque, si misura la cosiddetta cultura della giurisdizione.

Nel manifestare solidarietà alla Collega Salamandra auspichiamo che vicende come questa possano sparire dalle cronache giudiziarie e tutti ricordino le sagge parole di Calamandrei a proposito di giudici e avvocati: «ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, rispecchiata in lui, la propria dignità». Questa è la giurisdizione che vorremmo e che i cittadini si attendono in uno Stato di diritto.