Nonostante l'emergenza sanitaria sia quasi un ricordo lontano, una recente sentenza del Tribunale di Milano, emessa l'8 marzo scorso, ha riportato in primo piano la delicata questione del contagio sul lavoro e dell'individuazione del nesso causale.

Il caso

Il caso specifico descritto dalla sentenza riguardava una impiegata addetta allo sportello, che ha accusato i sintomi del Covid-19 nei primissimi giorni dell'epidemia, ancora prima che fossero adottate le misure di distanziamento sociale. La lavoratrice, che non aveva a disposizione dispositivi di protezione adeguati, era costantemente a contatto con il pubblico e i colleghi in un ambiente chiuso. Secondo il CTU incaricato dal giudice, la probabile causa della sua infezione era il lavoro svolto in queste condizioni.

La dipendente del Ministero della giustizia, ora deceduta, è stata la prima persona della sua famiglia a manifestare i sintomi del COVID-19.

La decisione

Sulla base di queste conclusioni, il giudice ha stabilito che la presunzione semplice di contagio sul posto di lavoro costituisce la base per il diritto al risarcimento degli eredi della lavoratrice deceduta per COVID-19, per la quale si presume che la causa del contagio sia stata la sua attività lavorativa a contatto con il pubblico, considerata ad elevato rischio dall'INAIL.

La decisione del Tribunale di Milano sembra essere in linea con la prassi adottata dall'INAIL, che considera le attività lavorative a contatto con il pubblico come a elevato rischio di contagio da COVID-19 e quindi tutelate dall'assicurazione.

Il risarcimento

L'articolo 85 del Dpr 1124/1965 prevede l'obbligo del datore di lavoro di garantire ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale una rendita, calcolata in base alla retribuzione annua del lavoratore.

Pertanto, in questo caso, il Tribunale di Milano ha stabilito l'obbligo del datore di lavoro di garantire agli eredi della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista dal suddetto articolo 85, in considerazione della presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro e dell'assenza di dispositivi di protezione adeguati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative a contatto con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.