Con la sentenza n. 8929 del 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo la questione della competenza del giudice per le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati per le loro attività professionali svolte dinanzi al Giudice di Pace.

Il caso

Un avvocato di Palermo ha visto respingersi il proprio ricorso per la liquidazione dei compensi professionali relativi ad alcune procedure monitorie intraprese presso il giudice di pace locale. La richiesta, formulata in base all'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, era stata presentata proprio al giudice di pace, ma quest'ultimo si è dichiarato incompetente per materia in base al presupposto che le controversie inerenti alla liquidazione degli onorari degli avvocati, compresi quelli per l'attività svolta innanzi al giudice di pace, sono di competenza del tribunale in composizione collegiale, in quanto soggette al rito sommario previsto dal D.Lgs. n. 150/2011.

A seguito dell’ordinanza di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi dell'avvocato, quest'ultimo ha presentato un ricorso per Cassazione contestando la decisione per violazione dell'articolo 28 della legge n. 794/1942 (come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 150/2011) e dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, lettera a, comma 16, poiché il Giudice di Pace aveva escluso la propria competenza per decidere sulla richiesta di liquidazione dei compensi.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato e ha ribadito il seguente principio di diritto: “Il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 l. n. 794/1942 e regolate dal rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011”. Di conseguenza, la Cassazione ha disposto il rinvio del caso al Giudice di Pace di provenienza, che dovrà essere presieduto da un magistrato diverso.

Nella sua decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le controversie relative alla liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942 e l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2012 nella formulazione applicabile ratione temporis. L'ufficio giudiziario competente per queste controversie è quello adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.