Una recente sentenza della Cassazione, sezione 5 (n. 45861/ 2023), ha ridefinito il reato di atti persecutori secondo l’articolo 612- bis Cp, sostenendo che due soli atti di minaccia, molestia o lesione possono costituire questo reato. Queste azioni, seppur rapide, sono ritenute idonee a configurare la ripetizione richiesta dalla legge, eliminando così l’obbligo di una lunga sequenza temporale per configurare gli atti persecutori.

L’incidente legale ha coinvolto un avvocato al centro di una vertenza a favore di un cliente, il quale afferma di essere stato vittima di atti persecutori dalla controparte. L'accusa suggerisce che il convenuto abbia contattato ripetutamente l'avvocato, minacciandolo telefonicamente, seguendolo e insultandolo, alterando drasticamente la routine della vittima e causandole un costante stato di apprensione.

La sentenza della Suprema Corte ha confermato la gravità delle azioni contestate, sottolineando un principio consolidato nella giurisprudenza: il reato di atti persecutori può essere configurato anche con due soli atti, se tali azioni sono idonee a rappresentare la reiterazione richiesta dalla legge, senza richiedere una prolungata sequenza temporale.

Nel caso in esame, l’avvocato coinvolto ha dovuto modificare radicalmente le modalità di lavoro, implementando precauzioni estreme per la sua sicurezza e quella dei suoi assistiti. Ciò è stato confermato dalle dichiarazioni del legale che ha attestato come le azioni dell’imputato abbiano generato un persistente stato di ansia e agitazione, costringendolo a limitare le proprie uscite e adottare misure cautelative in ogni aspetto della sua vita quotidiana.

La corte ha anche fatto riferimento a un certificato medico del “Centro di salute mentale di (omissis)” come prova dell’impatto psicologico subito dalla vittima, confermando così la gravità dell’accaduto senza necessità di ulteriori testimonianze mediche o perizie.

È importante evidenziare che l’acquisizione del certificato medico durante il processo non ha richiesto il consenso delle parti coinvolte, bensì è avvenuta nel contraddittorio tra le parti (Sez. 3, n. 34949 del 03/ 11/ 2020), sottolineando la sua rilevanza come documento ufficiale senza necessità di ulteriori testimonianze.