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Via Arenula sta conducendo accertamenti ispettivi sulla procura di Bergamo per verificare se ci sia stata qualche violazione da parte del procuratore capo Antonio Angelo Chiappani nella sua gestione mediatica sull’inchiesta Covid. È quanto emerso durante il question time in commissione giustizia della Camera. Al momento si stanno acquisendo le carte per poi valutare l'invio vero e proprio degli ispettori a Bergamo.
A sollevare la questione è stato il deputato e responsabile giustizia di Azione Enrico Costa con un atto di sindacato ispettivo, nel quale ha riassunto i termini della vicenda: Chiappani «ha rilasciato numerose interviste» e «si segnalano tra le altre quelle su La Stampa e Repubblica, nonché il collegamento con la trasmissione televisiva Agorà e con Radio 24». Inoltre il consulente dell’accusa, «il microbiologo e senatore Andrea Crisanti, ha rilasciato numerose interviste e partecipato a trasmissioni come Piazza Pulita nella sua qualità di consulente tecnico nell'inchiesta ed estensore di un atto inserito nel fascicolo d'indagine».
Il parlamentare ha ricordato che «ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 188 del 2021, il procuratore della Repubblica mantiene i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa; la determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano; non sono consentite altre e diverse forme di comunicazione giudiziaria». Pertanto ha chiesto al governo se ritenesse «che quanto avvenuto sia consentito dalle disposizioni di legge che disciplinano la comunicazione giudiziaria e tutelano la presunzione d'innocenza e se intenda svolgere gli opportuni approfondimenti in merito».
Per il dicastero ha risposto il sottosegretario Andrea Ostellari. Nella prima parte della risposta ha sottolineato come la riforma sulla presunzione di innocenza «legittima la divulgazione soltanto qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: la stretta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini; la presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico». In relazione alla prima ipotesi, «la stessa sembrerebbe sussistere qualora vi sia l’esigenza di stimolare la collaborazione della cittadinanza per l’effettivo perseguimento di un reato. Maggiormente complessa risulta la delimitazione del secondo requisito, in particolare come debba essere interpretata l’espressione specifiche ragioni di interesse pubblico, ossia se si debba fare leva su di un criterio modulato sul tipo di provvedimento ovvero su di una valutazione in concreto e caso per caso. Ne consegue che, in mancanza di parametri normativamente predefiniti, l’individuazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico rientra nella discrezionalità del capo dell’Ufficio del pubblico ministero».
Nella seconda parte della risposta ha invece comunicato: «Il ministero sta effettuando, tramite l’acquisizione degli atti, gli opportuni approfondimenti istruttori, anche di natura ispettiva, al fine di verificare se sia configurabile nei confronti del procuratore l’illecito disciplinare di cui all’articolo 2 comma 2) lettera v) del decreto legislativo n. 109 del 2006 che sanzione, tra le altre condotte, “la violazione del divieto di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 106 del 2006”». Infine, dice Ostellari, «come ripetutamente affermato dal ministro della Giustizia, costituisce impegno di questo governo avviare una stagione di riforme (talune della quali già inserite nel cronoprogramma normativo) volte a riaffermare nel modo più efficace il garantismo del diritto penale, realizzando la tutela della presunzione di non colpevolezza della persona, assicurandone la dignità e l’onore durante le indagini e il processo».
Abbiamo chiesto al procuratore Chiappani di commentare ma ci ha scritto di non voler dire nulla. Costa si è detto soddisfatto per l’iniziativa ispettiva; tuttavia non ha condiviso il passaggio in cui il governo ha sostenuto che l’interesse pubblico appartiene alla discrezionalità del procuratore capo. «Significa – per il parlamentare – che il magistrato può scrivere sempre quello che vuole per giustificare interesse pubblico. Bisognerà fare un lavoro per delimitarlo». Una volta terminata l’indagine ispettiva, il ministro della Giustizia Carlo Nordio potrebbe promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Sarebbe forse il primo caso di un procedimento per il mancato rispetto della direttiva sulla presunzione di innocenza.