PHOTO
Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo, ha notificato a Felicetta Maltese, Chiara Lalli e Marco Cappato, indagati per il reato di aiuto al suicidio (articoli 110 e 580 del Codice penale) la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per il 23 novembre prossimo, dove verrà valutata la richiesta di archiviazione formulata dal sostituto procuratore Carmine Pirozzoli nei giorni scorsi. Lo rende noto con un comunicato l'Associazione Luca Coscioni.
Nel dicembre 2022 Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano accompagnato Massimiliano Scalas, 44 anni toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla da 6 anni, in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Scalas è morto l'8 dicembre scorso, il giorno dopo Felicetta Maltese e Chiara Lalli si sono autodenunciate, presso la stazione dei carabinieri di Firenze, insieme a Marco Cappato, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano, per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona considerata priva del requisito del "trattamento di sostegno vitale" richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al cosiddetto suicidio assistito.
"Come avvenuto a Bologna, per l'accompagnamento della signora Paola, il Gip ha valutato di verificare la sussistenza dei presupposti della richiesta di archiviazione fissando un'udienza camerale, all'esito della quale potrà accogliere la richiesta di archiviazione formulata, ordinare nuove indagini, l'imputazione coatta oppure ancora sollevare la questione di legittimità costituzionale", dichiara Filomena Gallo, avvocata che coordina il collegio di studio e difesa e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. L'udienza si svolgerà a porte chiuse come previsto dal Codice di procedura penale, con facoltà per le parti di presentare memorie fino a 5 giorni prima e di essere sentite in caso di comparizione in udienza.
Secondo la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura fiorentina, l'aiuto fornito da Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni oltre che responsabile legale dell'Associazione Soccorso Civile, Felicetta Maltese, attivista della campagna Eutanasia Legale, e Chiara Lalli, giornalista esperta di bioetica, a Massimiliano Scalas “non fu penalmente rilevante”. Il pubblico ministero Carmine Pirozzi, dopo aver escluso l'ipotesi di cui all'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente), si è concentrato su quella di cui all'articolo 580 del Cp (istigazione e aiuto al suicidio) escludendo l'istigazione e concentrandosi sull'agevolazione.
Verificando la possibilità di applicazione della causa di non punibilità, così come delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/19, il pm ha effettuato una disamina delle quattro condizioni previste per la persona malata, ritenendo non sussistente quella di cui alla lettera c), ovvero il trattamento di sostegno vitale. A tale conclusione è giunto escludendo che la generica attività di assistenza prestata da terzi a una persona con progressiva perdita di autosufficienza nel compimento di alcune attività basilari della vita quotidiana possa configurare un trattamento di sostegno vitale. Il pm evidenzia che, a causa dell'assenza del requisito del sostegno vitale, al giudice sarebbe inibito di applicare agli indagati la causa di non punibilità di cui all'articolo 580.
“Il pm ritiene però - ha spiegato l'avvocato Gallo - che il comportamento tenuto da Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese sia da ritenersi rientrante negli atti preparatori e quindi non penalmente rilevante, così motivando la richiesta di archiviazione, discostandosi da un'unica affermazione incidentale della Corte di Cassazione, risalente al 1998, e dalle sentenze della Corte d'assise di Milano (2020, imputato Marco Cappato), dalla Corte d'assise di Massa (2020, imputati Mina Welby e Marco Cappato) e dalla Corte d'assise d'appello di Genova (2021, imputati Mina Welby e Marco Cappato). Infine, in subordine scrive che qualora il giudice per le indagini preliminari ritenesse integrata nel caso di specie la tipicità di aiuto al suicidio, al momento di valutare l'applicazione agli indagati della causa di non punibilità dell'art. 580 Cp, dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale 242/19, nella parte in cui prevede tra i requisiti di liceità della condotta di aiuto al suicidio la circostanza che l'aiuto sia prestato a favore di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli art. 3, 13 e 32 della Costituzione”.