Se sottoposto a regime carcerario ordinario, Alfredo Cospito, Se sottoposto a regime carcerario ordinario, Alfredo Cospito, «potrebbe continuare a essere (...) punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire» del movimento anarchico.

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione con la quale il 24 febbraio scorso è stato rigettato il ricorso della difesa sul regime di 41 bis. Dell'anarchico, in sciopero della fame da oltre cinque mesi, i giudici sottolineano «l'evidente pericolosità». «II ricorrente non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione», afferma la Suprema Corte. «Anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata - proseguono i giudici - sottolineando anche la nascita della Fai-Fri e valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa; ovvero esaltando l'anarchismo diverso da quello “classico” e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora inneggiando ad attentati come quello al danni della Stazione dei carabinieri di Roma-San Giovanni o dell'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare ing. Adinolfi, e ribadendo l'affermazione di non essersi pentito dell'azione, personalmente commessa, che aveva portato al ferimento di quest'ultimo».

L’attualità dei collegamenti e la pericolosità di Cospito, secondo i giudici, sarebbero rese «evidenti dalle dichiarazioni di appartenenza alla Fai, provenienti dallo stesso, rinnovate in sede dibattimentale nel corso del processo scripta manent e anche nelle fasi di merito di questo procedimento, nonché dai documenti da lui scritti in pendenza di detenzione e destinati ai compagni anarchici in libertà».