Forte indignazione da parte della Camera Penale di Cosenza dopo le parole usate dal gip di Roma nei confronti di un indagato al quale “suggeriva” di non chiamare il difensore al fine di non svolgere alcuna attività difensiva. Un provvedimento oltraggioso verso chi ogni giorno difende i diritti dei cittadini, rimanendo ancorato ai dettami della Costituzione. Così, la Camera Penale di Cosenza si dice pronta a qualsiasi azione, anche a denunciare il gip di Roma al Consiglio Superiore della Magistratura, vista la gravità del fatto.

«La Camera penale di Cosenza - si legge in un documento -, con un documento trasmesso al Presidente e ai Consiglieri della Camera penale di Roma, premesso che, giorni addietro, è stato reso noto il contenuto di parte di un atto di un procedimento penale in trattazione dinanzi all’Ufficio Gip del Tribunale di Roma, un decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio, conseguente a opposizione avverso richiesta di archiviazione, in cui l’indagato è stato avvisato: della facoltà di nominare il/i difensore/i di fiducia, in assenza del quale sarà nominato un difensore d’ufficio che dovrà essere retribuito; della facoltà di estrarre copia degli atti del procedimento e di depositare memorie; del diritto a non partecipare all’udienza; nello stesso atto, l’indagato è avvisato di altro: “(qualora) non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore d’ufficio come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo posta elettronica certificata o racc a.r. in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata e in generale a non svolgere alcuna attività difensiva».

La Camera Penale di Cosenza aggiunge che «considerato che, con tale decreto, è stata rappresentata alla persona sottoposta alle indagini la certezza del vantaggio economico “di non dover retribuire il difensore d’ufficio” nel caso in cui non si avvalga dell’assistenza tecnica, non presenzi in udienza, abdichi all’esercizio delle proprie prerogative difensive e le rimetta alla decisione dell’Autorità; considerato che siffatti termini -utilizzati in un procedimento a forte valenza tecnica e stante l’eventuale esito con ordinanza di formulazione coatta dell’imputazione - sono fortemente suggestivi per l’indagato, soprattutto se economicamente “debole”, il quale, persuaso dal vantaggio patrimoniale di non dovere sopportare spese legali, riterrà logica – sebbene erronea - la scelta di rinunciare sia alla “difesa tecnica”, sia alla partecipazione all’udienza (e al correlato diritto di rendere dichiarazioni), confortato, altresì, dall’assunto secondo cui potrà “limitarsi ad attendere la decisione del Giudice”; ritenuto che il D.lgs. 109/2006, recante “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati”, prescrive, tra i doveri del Magistrato, l’esercizio delle proprie funzioni “con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetto della dignità della persona nell'esercizio delle funzioni”, e nel successivo articolo 2) annovera, alla lettera d), tra gli illeciti disciplinari, “i comportamenti … gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori …”; considerato che i menzionati avvisi riportati nel decreto del Gip del Tribunale di Roma pongono l’indagato nell’erronea convinzione che la partecipazione all’udienza in cui sarà decisa l’archiviazione della notizia di reato oppure la prosecuzione delle indagini ovvero la formulazione coatta dell’imputazione è decisione da parametrare alla sola “luce di ragioni economiche”, in tal modo inducendolo a ritenere irrilevante o addirittura inutilmente dispendiosa l’attività difensiva, quale, a solo titolo semplificativo, la redazione di memorie e/o la predisposizione di attività di indagine difensiva» la Camera Penale di Cosenza rappresenta «incondizionata volontà nel partecipare a qualsiasi iniziativa sarà intrapresa, anche nella più rigorosa forma dell’esposto disciplinare, volta alla tutela dell’effettività del diritto di difesa e della dignità e del decoro della Toga».