Non avremmo dovuto leggere quel “mi tratti come una sguattera del Guatemala”, nè altri stralci di battibecchi privati tra l’ex ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi e il compagno Gianluca Gemelli - indagato nell’inchiesta Tempa Rossa. Almeno secondo il codice di procedura penale. Anzi, avrebbero dovuto addirittura essere stralciate, per manifesta irrilevanza.Come funzionanoLe intercettazioni vengono richieste dal pubblico ministero e autorizzate con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari. Nel decreto va indicata la durata: massimo 15 giorni, che diventano 40 nel caso di delitti riguardanti la criminalità organizzata. Il pm, però, può chiedere una proroga al gip. Possono essere disposte solo per specifici reati: in linea generale per i delitti non colposi con pena della reclusione superiore ai 5 anni. Il pubblico ministero non le può richiedere arbitrariamente, ma quando già sussistano gravi indizi di reato e solo se siano assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Le registrazioni considerate manifestamente irrilevanti non vengono trascritte, ma stralciate e poi distrutte.Pubblicabilità, i limitiNella fase delle indagini preliminari, le intercettazioni sono coperte dal segreto. Sono atti che nessuno, nemmeno l’indagato e il suo difensore, ha ancora il diritto di conoscere. In questa fase, il giornalista ha il divieto totale di pubblicare le intercettazioni di cui sia in qualsiasi modo entrato in possesso. Gli atti vengono portati interamente a conoscenza dell’indagato con la chiusura delle indagini: da questo momento è possibile divulgare il contenuto delle intercettazioni, ma non il testo integrale. Il virgolettato diventa pubblicabile solo al momento del dibattimento, ma solo se l’intercettazione viene utilizzata dal pm per le contestazioni. Il testo delle intercettazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, invece, diventa pubblicabile solo dopo la sentenza di primo grado. Unica eccezione riguarda il caso in cui l’intercettazione sia contenuta nella richiesta di misura cautelare, presentata dal pm al giudice per le indagini preliminari. La richiesta, infatti, è a disposizione dell’indagato e diventa conoscibile, ma rimane valida la regola della pubblicabilità del contenuto ma non anche del virgolettato.La disciplina non riguarda solo le intercettazioni, ma tutti gli atti di indagine. L’obiettivo è quello di salvaguardare il libero convincimento del giudice, che deve - o meglio dovrebbe - venire a conoscenza degli atti in dibattimento, durante il quale le prove si formano in contraddittorio tra le parti.Quanto costanoNel 2014, il ministero della Giustizia ha speso 250 milioni di euro per le intercettazioni. Secondo un rapporto statistico prodotto dallo stesso dicastero di via Arenula e risalente al 2013, in quell’anno sono state disposte 140mila intercettazioni (il 90% sono telefoniche), corrispondenti a circa 90mila individui intercettati. Le più costose sono le intercettazioni ambientali, per cui la Procura spende 3.200 euro. Ogni intercettazione telefonica costa in media 1.100 euro, una informatica 720 euro.