Innovazione in vista per i criteri riguardanti la nomina degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. A comunicarlo è il Consiglio nazionale forense con la delibera numero 683, inviata a tutti i Coa due giorni fa. È, infatti, il Cnf a fissare ogni anno i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

Da via Del Governo Vecchio è stata sottolineata la necessità di uniformare le prassi seguite territorialmente dai Consigli dell’Ordine degli avvocati per la nomina dei difensori di ufficio, considerato anche che ogni Coa può operare una suddivisione in liste degli avvocati, iscritti al proprio albo, disponibili ad assumere le difese di ufficio.

In capo a ogni Consiglio dell’Ordine circondariale per la gestione ottimale delle difese d’ufficio sussiste l’obbligo di dotarsi della lista liberi e della lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti. Ogni Consiglio dell’Ordine distrettuale si deve invece dotare delle seguenti liste: liberi; arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; difensori di ufficio per minorenni liberi; difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza.

La recente delibera del Cnf stabilisce prima di tutto che, «con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio gli avvocati che siano iscritti all’Albo ordinario, tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio».

In merito alla reperibilità, sono considerati «immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti» Per garantire la continuità e l’effettività della difesa, in caso di trasferimento dell’intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria, rispetto a quella originariamente procedente, è previsto che il difensore di ufficio inizialmente nominato possa essere sostituito a richiesta ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del Codice di procedura penale. Tale previsione si applica, essendo compatibile, anche ai difensori di ufficio nel processo minorile.

Nell’ambito del processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, vengono individuati in relazione «all’appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l’indagato». Infine, nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che «sono inseriti nelle relative liste tenute dai Consigli dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Roma e Verona».

L’articolo 97, comma 2, del Codice di procedura penale stabilisce che «il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle Disposizioni di attuazione. I Consigli dell’Ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».