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Una seduta del Consiglio Superiore della Magistratura
In un post pubblicato su terzultimafermata. blog, abbiamo raccontato il caso dell’avvocato difensore sanzionato pesantemente – un anno di sospensione – dal Consiglio di disciplina del suo Ordine per avere disertato ingiustificatamente, senza nemmeno farsi sostituire, un’udienza in cui si trattava un processo penale a carico di una sua assistita. Non entriamo nel merito della vicenda, limitandoci a constatarne l’esistenza e la sua conformità ad una tipologia specifica di illecito disciplinare.
Non possiamo però fare a meno di sottolineare la distanza stridente tra la severità della sanzione irrogata all’avvocato che ha mancato al proprio dovere e una certa propensione giustificazionista che caratterizza l’attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a fronte di casi che all’uomo comune sembrerebbero di ben maggiore gravità. Ci piace documentare quello che affermiamo, e quindi attingiamo alla casistica della giustizia disciplinare per i magistrati che il Csm pubblica a cadenza annuale. Ecco alcuni esempi, rimandando per ulteriori approfondimenti a “La responsabilità disciplinare dei magistrati”, in Filodiritto, 28 ottobre 2020.
I magistrati non sono sottoposti ad alcuna sanzione se: motivano per relationem facendo riferimento a provvedimenti annullati; provocano indebitamente la scarcerazione di indagati perché non depositano nel termine prescritto il provvedimento di conferma dell’ordinanza cautelare; omettono di iscrivere nel registro degli indagati individui a cui carico sono emersi elementi indizianti; iscrivono procedimenti al modello 45 (atti non costituenti reato) e nel frattempo svolgono indagini approfondite su specifiche persone; dispongono in ritardo la scarcerazione dovuta di indagati; esercitano l’azione penale per reati non ancora introdotti nell’ordinamento; depositano con grave ritardo molteplici provvedimenti; omettono di trattare procedimenti loro assegnati.
Sono state valorizzate per l’esonero da responsabilità le seguenti ragioni: fare scherzoso e battute estemporanee; debilitazione fisica; situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e impegno; accertamenti istruttori approfonditi ma non invasivi; fattispecie delittuose complesse e di difficile ricostruzione; inesperienza professionale; assenza di clamore mediatico; emersione del fatto solo a seguito di ispezione ministeriale; mera disattenzione; necessità di elaborazione di un lutto; scarsa lesività del fatto; assenza di disfunzioni per l’attività giudiziaria; assenza di reclami da parte del soggetto danneggiato.
Ci rivolgiamo a un pubblico di lettori specializzati e sarebbe quindi fuori luogo commentare aggiuntivamente ciò che si commenta da sé. Aggiungiamo una sola piccola considerazione: se proprio si deve sbagliare, meglio farlo da magistrati che da avvocati. (*L’articolo è stato pubblicato dagli autori anche su terzultimafermata. blog il 4 novembre 2022)