L’ergastolo, pena perpetua, fu introdotto nell’ordinamento italiano con il Codice Zanardelli nel 1890 che, all’art. 12, prevedeva per i condannati a tale sanzione, la segregazione cellulare continua con obbligo di lavoro per i primi 7 anni, successivamente l’ammissione al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio, pur sussistendo la misura della segregazione cellulare notturna. In seguito, con il Codice Rocco, venne riformata la disciplina dell’ergastolo che fu spogliato del carattere intensamente afflittivo previsto dal precedente Codice mediante l’abolizione della segregazione cellulare continua. Prevedeva che i condannati scontassero la pena in uno stabilimento ad hoc, l’obbligo del lavoro, l’isolamento notturno e solo dopo l’espiazione di almeno 3 anni di pena l’accesso al lavoro all’aperto.

Con la legge n. 1634/ 1962 venne introdotta una modifica mediante l’inclusione dei condannati all’ergastolo tra i soggetti ammissibili alla liberazione condizionale, qualora avessero effettivamente scontato 28 anni di pena, in seguito ridotti a 26 anni con la legge n. 663/ 1986, nota come legge Gozzini. La stessa legge ha introdotto delle ipotesi in cui il detenuto potesse uscire temporaneamente dal carcere, tenuto conto dell’andamento del percorso rieducativo, per lo svolgimento di lavoro all’esterno e per permessi premio dopo aver espiato 10 anni di pena mentre, trascorsi 20 anni, poteva essere disposto l’accesso alla semilibertà. Sempre la Legge Gozzini ha ammesso che l’ergastolano che avesse dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione potesse fruire, come riconoscimento di detta partecipazione, di una detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata con conseguente riduzione dei termini per l’ammissione ai benefici penitenziari.

Ma poi arriva l’emergenza mafiosa che oggi non esiste più. I corleonesi trucidarono carabinieri, magistrati, gente comune, figli piccoli dei mafiosi per vendetta. Grazie a Falcone, nel 1991 il legislatore ha introdotto l’art. 4 bis, norma che detta la disciplina di accesso ai benefici penitenziari, con la quale si sono individuate due categorie di detenuti: quelli di prima fascia, condannati per delitti particolarmente gravi quali quelli di associazione di tipo mafioso, terrorismo ed eversione; quelli di seconda fascia, invece, rientravano gli autori di delitti che facevano presumere una minore pericolosità sociale del condannato, per i quali era richiesta l’assenza di elementi che facessero ritenere ancora sussistente il collegamento con la criminalità organizzata. Per entrambi le fasce, non c’era alcuna preclusione assoluta ai benefici penitenziari. A seguito della strage di Capaci, hanno inasprito il 4 bis, mettendo la preclusione ai benefici per chi non collabora con la giustizia. Venne fato in nome dell’emergenza stragista. Lo Stato vinse, l’emergenza finì, ma la legge è rimasta. C’è voluto l’intervento della Consulta affinché si ritorni sui binari dettati dalla Costituzione.