La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 21 anni di reclusione emessa il 28 febbraio 2020 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti di Fabio Furlan, accusato di aver, nel novembre 2009, sequestrato il suo amico Cristoforo Oliva, da tutti conosciuto come Cristofer, commesso l’omicidio e occultato il cadavere, che non è stato mai trovato. La Cassazione ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Dario Vannetiello del Foro di Napoli e Luigi Petrillo del Foro di Avellino.

Omicidio e occultamento di cadavere, ora il terzo processo d'appello

Si tratta del secondo annullamento di una sentenza di condanna in appello nei confronti di Furlan: il 24 giugno 2016 la prima sezione della Cassazione ha infatti annullato la condanna a 23 anni e 6 mesi inflitta dalla Corte di Assise di Appello l’11 maggio 2015, che seguiva una condanna in primo grado a 30 anni di reclusione, disponendo un nuovo giudizio. Si dovrà ora procedere a un terzo giudizio di appello.

La difesa dell'imputato Fabio Furlan

Secondo l’accusa, la morte di Oliva era da ricondurre a vicende legate a un piccolo giro di spaccio di droga. La difesa di Furlan ha sempre sostenuto che non si potesse escludere un allontanamento volontario del giovane scomparso nel novembre 2009. «Andrà nuovamente verificata - spiegano i legali - la validità dell’ipotesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni degli amici della vittima, sugli agganci alle celle telefoniche dei telefoni in uso alla vittima e al ritenuto carnefice, indizi che sarebbero rafforzati da un alibi dell’imputato ritenuto falso». «Sullo sfondo una pluralità di moventi che pare non emergano con la dovuta chiarezza: gelosia per una ragazza contesa ed interessi divergenti in una attività di traffico di stupefacenti. Di estremo interesse sarà apprendere le ragioni che hanno portato la Cassazione alla sorprendente nuova bocciatura della condanna». Nel frattempo Furlan, «nonostante la giuridica esistenza della pesantissima condanna inflitta dai giudici di primo grado, continua a vivere all’estero in libertà essendo, grazie alla regressione del processo, da tempo stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare».